Cassazione penale, Sez. 4^, sentenza n. 2415/2026, 8/21 gennaio 2026, ha ricordato che, qualora il difensore di parte civile non sia comparso, nel giudizio di cassazione con trattazione orale non va disposta la condanna dell’imputato al rimborso delle spese processuali in favore della parte civile che non sia intervenuta nella discussione in pubblica udienza, ma si sia limitata a formulare la richiesta di condanna mediante il deposito di una memoria in cancelleria con l’allegazione di nota spese.
In termini, Sez. U., n. 27727 del 14/12/2023, dep. 2024, Gambacurta, Rv. 286581 – 03; conf. Sez. 6, n. 28615 del 28/04/2022, Rv. 283608-02; Sez. 5, n. 19177 del 31/01/2022, dep. 2022, Rv. 283118- 01; Sez. 2, n. 36512 del 16/07/2019, Rv. 277011-01; Sez. 6, n. 9430 del 20/02/2019, S., Rv. 275882-02).
