Riforma di una sentenza assolutoria: non è consentito al giudice d’appello condannare sulla base di una diversa valutazione di prove dichiarative rinnovate in modo selettivo e parziale (Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. 3^, sentenza n. 37338/2025, 8 ottobre/17 novembre 2025, ha affermato che, in tema di rinnovazione istruttoria, il giudice di appello che, nel riformare una decisione assolutoria impugnata dal PM, pronunzia sentenza di condanna in ragione di una diversa valutazione di prove dichiarative ritenute decisive, non può limitarsi, ex art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., ad una rinnovazione selettiva di esse, né può scegliere le circostanze sulle quali deve avvenire la rinnovazione, in quanto ciò comporterebbe la violazione del diritto al contraddittorio, ma è tenuto a procedere alla loro rinnovazione integrale.

Nel caso in esame, il collegio di legittimità ha annullato con rinvio la decisione del giudice di appello sul rilievo che fosse stata da questi rivalutata l’attendibilità della persona offesa, della quale soltanto era stata disposta una nuova escussione, sulla base di quanto dichiarato, tuttavia, da altri testimoni.

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