Referendum costituzionale (o approvativo, o oppositivo, o conservativo, chiamatelo un po’ come volete) 2026 è arrivata l’ora fatale: il TAR ha deciso ed è stato un rigetto, forse annunciato.
Iniziamo con il dire che il TAR ha emesso una ‘sentenza semplificata’, non una mera ordinanza di rigetto, vale a dire che, a fronte di una richiesta di sospensiva (domanda cautelare) ha ritenuto di poter decidere anche nel merito, che, tradotto in termini di processo amministrativo, significa che il Tribunale ha ritenuto che la questione era manifestamente infondata.
Ma andiamo con ordine …
I ricorrenti avevano impugnato dapprima il provvedimento del Consiglio dei ministri con cui veniva individuata la data del referendum, poi, con motivi aggiunti, anche il Decreto del Presidente della Repubblica che, recependo la proposta, convocava i comizi elettorali.
I ricorrenti sostenevano il proprio diritto ad impugnare sulla base di tre argomentazioni:
– diritto alla tutela del testo del quesito formulato;
– diritto alla percezione del rimborso che l’art. 1, comma 4, della legge n. 157/1999 riconosce ai promotori del referendum;
– diritto allo spazio riconosciuto al comitato promotore nella partecipazione alla campagna referendaria sui vari mezzi di comunicazione, come previsto dalla legge n. 212/1956 e dalla legge n. 28/2000.
Nel merito sostenevano l’accoglibilità della domanda sulla base di due argomentazioni:
- “Violazione degli artt. 1, c.2, 2, 3 e 138 Cost. Violazione della prassi costituzionale. Violazione del principio di ragionevolezza” perché vi sarebbe un contrasto tra la normativa primaria e l’articolo 138 Cost che, in base al principio di gerarchia delle fonti, deve prevalere, consentendo la presentazione di un secondo quesito, e la prassi costituzionale prevede che, presentata la comunicazione di avvio della raccolta firme, si attenda la fine della raccolta o il decorso del termine;
- “Violazione dell’art. 12 l. n. 352 del 1970. Eccesso di potere per errore sui presupposti e conseguente travisamento, difetto di istruttoria e di motivazione, illogicità, contraddittorietà, ingiustizia grave e manifesta” perché la tempistica per l’esame da parte dell’Ufficio Centrale per il Referendum non è compatibile con la data fissata e questo impedirebbe la presentazione di un diverso quesito, rispetto a quello già presentato.
Trascurando le questioni relative alla legittimazione attiva e passiva ed alla corretta formazione del contraddittorio, che comunque meritano di essere lette con attenzione, la sentenza può essere sintetizzata schematicamente, come segue:
- non può esservi alcuna analogia tra il referendum approvativo e quello abrogativo, trattandosi di istituti diversi, tra loro incompatibili, per cui le prassi dell’uno non possono applicarsi all’altro, a differenza di quanto sostenuto dai ricorrenti in relazione al diritto a presentare un proprio secondo quesito ed in relazione al diritto ad un rinvio per attendere la raccolta delle firme;
- le parti non hanno alcun diritto, potestà o signoria sul quesito, che è determinato dalla legge, non dalla volontà dei presentanti;
- una volta presentata la prima richiesta le altre sono inutili, in quanto un solo quesito può essere sottoposto agli elettori e con un solo testo, anche tenuto conto del fatto che il referendum approvativo è: “un istituto di garanzia che consente di verificare la rispondenza tra la volontà parlamentare e la volontà popolare garantendo l’esercizio dell’eventuale dissenso del corpo elettorale rispetto alla revisione della Costituzione” (poco oltre precisa: “Una volta, dunque, che uno dei soggetti sopra indicati si sia fatto carico di promuovere l’iniziativa referendaria, e la legittimità di essa sia stata positivamente vagliata dall’Ufficio centrale per il referendum, non sussistono ragioni affinché l’Esecutivo differisca l’indizione del voto, di fatto disapplicando l’art. 15, comma primo, della legge n. 352/1970”);
- non esiste alcuna prassi costituzionale in materia di referendum approvativo che porti a pensare ad un diritto al rinvio: il referendum approvativo è stato indetto quattro volte, di queste due volte è stata rinviata la votazione e due volte non è stato necessario / possibile disporre il rinvio;
- quando il legislatore ha voluto facoltizzare il rinvio lo ha fatto espressamente e si tratta di un unica ipotesi: quella di due diversi testi di riforma costituzionale, ed anche in quel caso sarebbe facoltativo;
- esiste, invece, un principio secondo cui debba essere garantita la certezza delle scansioni procedimentali finalizzate allo svolgimento del referendum e la rapidità dell’indizione dei Comizi Elettorali (d’altro canto, ricorda il TAR, “tra il 4 ed il 7 novembre successivo venivano depositate, presso la cancelleria della Corte di Cassazione, quattro richieste di referendum ai sensi dell’art. 138 Cost., tutte provenienti da almeno un quinto dei membri di ciascuna Camera, richieste espressione tanto delle forze politiche di maggioranza quanto di quelle di opposizione” possibile che non ci sia la rappresentanza di tutte le visioni ?);
- il diritto a percepire i rimborsi elettorali non discende dall’approvazione del quesito, ma dalla sua presentazione e nulla impedisce all’Ufficio Centrale di approvare la richiesta dei quindici volonterosi (ma sarà mica solo una questione di rimborsi elettorali, alla fin fine?);
- la cosiddetta par condicio non discende dal numero dei comitati promotori, essendo fissata per i due fronti contrapposti, a prescindere da quanti sostengano l’una visione o l’altra (“la legge n. 28/2000, all’art. 4, comma 2, lett. d), ripartisce, per il referendum, gli spazi di comunicazione politica sui mass-media “in misura uguale fra i favorevoli e i contrari al quesito referendario”, non subordinando l’accesso ai mezzi di comunicazione all’ammissione del quesito referendario proposto ed all’acquisizione dello status di comitato promotore”);
Non sono invece state condivise le eccezioni relative alla natura meramente politica dell’indizione del referendum e quella della natura meramente endoprocedimentale dell’atto impugnato (forse superata dalla successiva emanazione del DPR, anch’esso impugnato).
Consentitemi una polemica: non sarà il caso di smetterla con le polemiche, gli slogan e le dichiarazioni sulle future apocalissi e iniziare a spiegare di cosa parli la riforma?
