Dosimetria della pena: i limiti del sindacato di legittimità (Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. 4^, sentenza n. 2412/2026, 16/21 gennaio 2016, ha chiarito che le statuizioni relative al quantum della pena, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità, qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione.

Provvedimento impugnato

Con sentenza del 12/06/2025 la Corte di appello confermava la sentenza del Tribunale in data 17/05/2024, che aveva condannato AB per i reati di cui agli artt. 590-bis, 590-ter, 367 cod. pen. e 189, commi 1, 6 e 7, Codice della strada, perché, privo di patente di guida, a bordo di una vettura, i) non si fermava al segnale di stop e andava a collidere con il motociclo condotto da PG, che cadeva riportando lesioni personali; ii) non ottemperava all’obbligo di fermarsi, altresì, omettendo di prestare soccorso alla persona offesa; iii) denunciava falsamente il furto dell’autovettura, al fine di sottrarsi alla responsabilità delle condotte sopra descritte.

Ricorso per cassazione

L’imputato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione.

Eccepisce, tra gli altri motivi, la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio.

Osserva che i giudici di appello hanno ritenuto di non argomentare affatto in relazione alla dosimetria della pena, nonostante fosse stato evidenziato che la pena applicata era oltremodo sproporzionata, discostandosi in maniera significativa dal minimo edittale, senza una idonea motivazione; che, invero, non è dato comprendere i criteri legali che hanno determinato l’applicazione della pena irrogata in concreto e gli aumenti di pena per i contestati reati.

Decisione della Suprema Corte

Il motivo è manifestamente infondato.

Può dirsi ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo il quale solo l’irrogazione di una pena base pari o superiore al medio edittale richiede una specifica motivazione in ordine ai criteri soggettivi e oggettivi di cui all’art. 133 cod. pen., valutati ed apprezzati tenendo conto della funzione rieducativa, retributiva e preventiva della pena (Sez. 5, n. 35100 del 27/06/2019, Rv. 276932 – 01; Sez. 4, n. 27959 del 18/6/2013, Rv. 258356 – 01; Sez. 3, n. 10095 del 10/01/2013, Rv. 255153 – 01), per cui, qualora il giudice di merito si attesti al di sotto ovvero intorno alla misura media della pena edittale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell’impiego dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen., anche solo con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 3, n. 29968 del 22/10/2022, Rv. 276288 – 01; Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, Rv. 271243 – 01).

Nel caso scrutinato, la Corte territoriale ha evidenziato come la pena minima prevista per le lesioni stradali aggravate ai sensi dell’art. 590-ter cod. pen. sia stata superata in maniera del tutto contenuta dal giudice di prime cure (anni tre e mesi sei di reclusione a fronte di anni tre di reclusione previsti quale minimo edittale dall’art. 590-ter cod. pen.), collocandosi, dunque, significativamente al di sotto del medio edittale – che si calcola dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale ed aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo – e come gli aumenti per la continuazione con gli altri due reati contestati siano assolutamente modesti (mesi due di reclusione per ognuno).

In ogni caso, le statuizioni relative al quantum della pena, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità, qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione (Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, Rv. 271243 – 01), tale dovendo ritenersi quella dell’impugnata sentenza, che ha stimato decisivi il comportamento estremamente riprovevole tenuto dall’imputato durante tutta la fase successiva al sinistro, contrassegnato dalla fuga e addirittura dalla simulazione di un reato, nonché la gravità del pregiudizio inferto alla persona offesa, non riparato, neppure in misura parziale, a riprova della mancanza di qualsivoglia forma di resipiscenza.

Dunque, in tema di dosimetria della pena, per costante giurisprudenza non vi è margine per il sindacato di legittimità, quando la decisione sia motivata, come nel caso di specie, in modo conforme alla legge ed ai canoni di logica, in aderenza ai principi enunciati dagli artt. 132 e 133 cod. pen.

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