Cassazione penale, Sez. 2^, sentenza n. 37712/2025, 30 settembre/19 novembre 2025, ha affermato, riguardo al riesame personale, che non è causa di nullità dell’ordinanza applicativa della misura per violazione del diritto di difesa la mancata tempestiva acquisizione, da parte del difensore che ne aveva fatto richiesta, di copia delle registrazioni in concreto utilizzate, nel caso in cui essa sia dovuta alla sola inerzia del predetto nel seguire l'”iter” dell’istanza avanzata, non essendo previsto, a carico del PM, alcun onere di comunicare l’avvenuto rilascio dell’autorizzazione richiesta.
Provvedimento impugnato
Con ordinanza del 27/05/2025 il Tribunale, in funzione di riesame, sostituiva la misura cautelare degli arresti domiciliari con divieto di comunicare con persone diverse dai familiari conviventi, applicata ad AV con l’ordinanza del GIP del 15/04/2025, con quella degli arresti domiciliari senza detti divieti.
Ricorso per cassazione
L’indagato, a mezzo dei difensori, ha interposto ricorso per cassazione, deducendo 2 la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen, in relazione agli artt. 268 e 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Rileva che la difesa in data 14/05/2025 avanzava formale richiesta di rilascio di copia dei file audio delle intercettazioni, al fine di poter articolare la difesa innanzi al Tribunale del riesame; che all’udienza del 27/05/2025, non essendo stata evasa la richiesta difensiva, veniva eccepita la nullità dell’ordinanza cautelare per violazione del diritto di difesa; che in quella occasione il PM depositava il provvedimento di autorizzazione del 19/05/2025 e la comunicazione inoltrata al Centro Intercettazioni e Tecnologie (C.I.T.) datata 26/05/2025; che solo in data 29/05/2025, dunque, due giorni dopo l’udienza di riesame, la difesa riceveva comunicazione dell’intervenuta autorizzazione; che, a fronte di tale scansione temporale, erra il Tribunale del riesame laddove ritiene, stante la mole di intercettazioni di cui era stata richiesta la copia dei file audio, i) che la difesa aveva agevolmente accesso all’ascolto di dette tracce audio, il) che, in ogni caso, il PM ha tempestivamente autorizzato il rilascio delle copie richieste, iii) che la difesa non si è fatta parte diligente nel seguire l’iter autorizzativo; che, invero, con riferimento alla prima questione, è intervenuta la Corte costituzionale (sentenza n. 336 del 2008), stabilendo l’illegittimità costituzionale dell’art. 268 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevedeva che, dopo la notificazione o l’esecuzione dell’ordinanza che dispone una misura cautelare personale, il difensore possa ottenere la trasposizione su nastro magnetico delle registrazioni di conversazioni o comunicazioni intercettate, utilizzate ai fini dell’adozione del provvedimento cautelare, anche se non depositate, con ciò cristallizzando il diritto della difesa ad ottenere il rilascio di copia dei file audio delle intercettazioni; che, con riferimento alla seconda questione, risulta dagli atti che il PM non ha autorizzato tempestivamente il rilascio delle richieste copie, atteso che — a fronte della richiesta del 14/05/2025 e del provvedimento autorizzativo del 19/05/2025 — l’autorizzazione al C.I.T. è stata trasmessa solo nel tardo pomeriggio del giorno prima dell’udienza del riesame (segnatamente alle ore 18.21 del 26/05/2025), senza neppure avvisare la difesa; che, con riferimento alla terza questione, non può esser posto a carico della difesa l’onere di informarsi sugli esiti della richiesta, né può pretendersi che la stessa metta a diposizione i supporti informatici su cui effettuare la trasposizione dei dati richiesti, in assenza di qualsivoglia riscontro, specie se si considera che nel caso di specie la comunicazione dell’esito della richiesta è avvenuta solo il 29/05/2025, fuori tempo utile rispetto all’udienza di riesame del 27/05/2025; che, infine, nemmeno può pretendersi una richiesta di rinvio dell’udienza ai sensi dell’art. 309, comma 9-bis, cod. proc. pen., da parte del difensore, atteso che siffatta richiesta si fonda su ragioni squisitamente difensive e non su omissioni o manchevolezze, sia pure incolpevoli, dell’Ufficio del PM. Evidenzia che, all’esito della prova di resistenza, una volta escluse le risultanze del compendio intercettivo, non residuano elementi probatori che consentano di ritenere integrato a carico dell’odierno ricorrente un quadro indiziario grave in ordine ai reati ascrittigli; che, dunque, va annullata l’ordinanza impugnata, nonché quella genetica.
Decisione della Suprema Corte
Va, innanzitutto, premesso che, in tema di diritto della difesa all’accesso e all’acquisizione degli esiti captativi nel giudizio di riesame, il difensore ha l’onere di presentare a tal fine una richiesta tempestiva – ovvero in tempo utile per consentire al PM di provvedere – e specifica, ossia formulata in termini tali da evidenziare le ragioni di urgenza dell’istanza stessa, con precisa indicazione dei “file” delle captazioni di cui chiede l’autorizzazione all’ascolto e il rilascio di copia, sicché, in mancanza di tali indicazioni, il ritardo dell’organo inquirente a provvedere non può ritenersi ingiustificato e l’eventuale mancato accesso della difesa agli atti non determina alcuna nullità del procedimento (Sez. 2, n. 46027 del 22/10/2024, Rv. 287381 – 02; Sez. 3, n. 37136 del 10/06/2021, Rv. 282370 – 01).
Ciò posto, si osserva che l’intervento della Consulta (sent. n. 336 del 10/10/2008) sull’art. 268, cod. proc. pen. – cui è seguita la dichiarazione di illegittimità costituzionale nella parte in cui non prevede che, dopo la notificazione o l’esecuzione dell’ordinanza che dispone una misura cautelare personale, il difensore possa ottenere la trasposizione su nastro magnetico delle registrazioni di conversazioni o comunicazioni intercettate, utilizzate ai fini dell’adozione del provvedimento cautelare, anche se non depositate – ha introdotto un vero e proprio diritto del difensore di conoscere compiutamente il contenuto delle intercettazioni, anche in fase cautelare e di ottenere la trasposizione delle stesse su nastro magnetico, al fine di espletare al meglio la difesa.
Si tratta di un caso di disponibilità obbligatoria, condizionata unicamente al provvedimento autorizzativo del PM, anche esso obbligatorio. Ed invero, la previsione di tale provvedimento è funzionale alla verifica della legittimazione del richiedente e della inerenza della richiesta alla vicenda giudiziaria in itinere, senza che il PM possa sindacare in alcuna maniera le ragioni della richiesta e decidere, eventualmente, di non autorizzare il rilascio delle copie richieste (Sez. 5, n. 33874 del 05/07/2021, in motivazione).
La violazione di tale diritto è sanzionata a pena di nullità. Trattasi di nullità di ordine generale e a regime intermedio, ai sensi dell’art. 178, lett. c), cod. proc. pen., soggetta al regime, alla deducibilità ed alle sanatorie di cui agli artt. 180, 182 e 183 cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 25964 del 18/06/2021, Rv. 281974 – 01; Sez. 6, n. 26447 del 14/04/2021, Rv. 281689 – 02; Sez. 3, n. 10951 del 17/01/2019, Rv. 275868 – 02; Sez. 4, n. 57195 del 15/11/2017, Rv. 271701 – 01), che, secondo l’orientamento più restrittivo, per essere fatta valere, comporta per la difesa il duplice onere di provare sia la tempestiva richiesta rivolta al PM, esplicitamente finalizzata all’utilizzo dei supporti in vista del giudizio di riesame, sia l’omesso o il ritardato rilascio della documentazione richiesta (Sez. 2, n. 51935 del 28/09/2018, Rv. 275065 – 01; nel senso, invece, che l’istanza non debba necessariamente contenere l’esposizione delle ragioni di urgenza che la connotano, dovendosi ritenere “in re ipsa” l’esigenza della difesa di avere tempestiva contezza degli atti in funzione della proposizione dell’impugnativa cautelare, si veda Sez. 2, n. 46027/2024, cit. e Sez. 6, n. 32391 del 22/05/2019, Rv. 276476 – 01).
La sanzione di nullità colpisce, quindi, l’omesso o il ritardato rilascio della documentazione richiesta ed i suoi effetti sono limitati alla sola fase dell’impugnazione cautelare (Sez. 6, n. 26447/2021, cit.).
In altri termini, con riguardo alle conseguenze invalidanti che ne derivano, esclusa l’inutilizzabilità dibattimentale delle intercettazioni, laddove esse siano state correttamente acquisite, gli effetti dell’accertata nullità per violazione del diritto di difesa sono destinati ad operare limitatamente all’ambito del subprocedimento cautelare, con la conseguenza che le suddette intercettazioni non possono essere utilizzate come prova in tale giudizio, attesa la denegata possibilità di riscontrarne la effettiva conformità alla traccia fonica (Sez. 6, n. 3371 del 22/12/2023, dep. 2024, Rv. 286079 – 01; Sez. 3, n. 10951/2019, cit.).
Peraltro, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di precisare che la nullità generale a regime intermedio conseguente alla mancata disponibilità, in capo alla difesa, dei supporti, tempestivamente richiesti, delle conversazioni telefoniche intercettate e utilizzate ai fini dell’adozione di ordinanza di custodia cautelare, sussiste anche laddove detta indisponibilità consegua ad inerzia o ritardo non già del PM, bensì degli uffici deputati a dare esecuzione al provvedimento di questi (Sez. 2, n. 22197 del 20/04/2022, n.m.; Sez. 4, n. 57195 del 15/11/2017, in motivazione; Sez. 5, n. 22270 del 12/04/2011, Rv. 250006 – 01).
Tanto premesso in diritto, si osserva che, nel caso di specie, il difensore aveva presentato in data 14/05/2025, con largo anticipo rispetto all’udienza del riesame (tenutasi in data 27/05/2025), istanza di rilascio di copia dei file audio, relativi alle intercettazioni su cui si fonda la misura cautelare, specificando che la richiesta era finalizzata ad apprestare la difesa in vista dell’udienza di riesame, indicando, altresì, puntualmente i numeri di R.I.T. di interesse.
Tuttavia, si è poi del tutto disinteressato degli sviluppi conseguenti a detta richiesta, rimanendo inerte ed aspettando che fosse la segreteria del PM procedente ad avvisarlo del rilascio dell’autorizzazione prevista.
Orbene, non esiste nessuna disposizione che imponga la comunicazione al difensore del rilascio dell’autorizzazione per ottenere la copia dei file audio di cui si discute, per cui quello ricevuto in data 29/05/2025 è un avviso di mera cortesia.
In altri termini, come ha correttamente evidenziato il Tribunale del riesame, era il difensore che avrebbe dovuto attivarsi per avere notizie relative all’esito della richiesta, anche solo recandosi nella segreteria del PM per ottenere il rilascio delle copie.
In tal modo, avrebbe appreso che l’autorizzazione era stata rilasciata in data 19/05/2025, dunque, in tempo utile per l’udienza del riesame, fissata per il 27/05/2025 ed avrebbe potuto ritirare le copie dei file audio.
In conclusione, nel caso che si sta scrutinando non si è verificata nessuna lesione del diritto di difesa, quanto piuttosto un mancato esercizio dello stesso.
