Cassazione penale, Sez. 2^, 2438/2026, 16/21 gennaio 2026, ha ribadito, conformemente all’indirizzo interpretativo delle Sezioni unite, che in presenza di contestazione della recidiva a norma di uno dei primi quattro commi dell’art. 99 cod. pen., il giudice è tenuto a verificare in concreto se la reiterazione dell’illecito sia sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, al tipo di devianza di cui essi sono il segno, alla qualità e al grado di offensività dei comportamenti, alla distanza temporale tra i fatti e al livello di omogeneità esistente tra loro, all’eventuale occasionalità della ricaduta e a ogni altro parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero e indifferenziato riscontro formale dell’esistenza di precedenti.
Provvedimento impugnato
Con la sentenza impugnata la Corte di appello ha confermato la pronunzia emessa dal GUP che, all’esito di giudizio abbreviato, aveva dichiarato GP responsabile del delitto di cui all’art. 493-ter cod. pen. con condanna alla pena di un anno mesi quattro di reclusione ed euro 600,00 di multa, previo riconoscimento di attenuanti generiche equivalenti alla ritenuta recidiva reiterata ed infraquinquennale.
Ricorso per cassazione
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, tramite uno dei due difensori di fiducia, articolando un unico motivo con il quale si deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. e), cod. proc. pen., l’insufficienza e la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla mancata disapplicazione della recidiva.
Rileva il ricorrente che, sul punto, la Corte di appello ha omesso di verificare in concreto se il delitto per il quale è stata confermato il giudizio di responsabilità sia indice di accresciuta pericolosità limitandosi al mero richiamo dei precedenti penali di cui è attinto l’imputato.
Decisione della Suprema Corte
Il ricorso va accolto essendo fondato l’unico motivo dedotto; in ragione di tale accoglimento il collegio ha ritenuto di celebrare ugualmente il presente giudizio ancorché fosse stato erroneamente applicato il rito disciplinato dall’art. 611 cod. proc. pen., non convertibile.
Con il primo motivo di appello l’imputato si era doluto della mancata disapplicazione della recidiva ritenuta dal giudice di primo grado che, sul punto, aveva motivato in modo del tutto carente con un mero generico richiamo ai precedenti penali e trascurando la condotta di ammissione degli addebiti.
Rispetto a tale censura, la Corte di appello ha laconicamente affermato: “non si rinvengono ragioni giuridiche o dati fattuali da cui potere inferire un’esclusione della contestata recidiva (cfr casellario giudiziale in atti)”.
Trattasi di motivazione palesemente carente in quanto fondata sulla mera esistenza di precedenti penali (che non risultano descritti nella loro specifica natura ed epoca temporale, né raffrontati con l’illecito oggetto di giudizio) e pertanto non conforme alle indicazioni ermeneutiche dettate dalle Sezioni unite con sentenza n. 35738 del 27/05/2010, Calibè, Rv. 247838 secondo cui, in presenza di contestazione della recidiva a norma di uno dei primi quattro commi dell’art. 99 cod. pen., il giudice è tenuto a verificare in concreto se la reiterazione dell’illecito sia sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, al tipo di devianza di cui essi sono il segno, alla qualità e al grado di offensività dei comportamenti, alla distanza temporale tra i fatti e al livello di omogeneità esistente tra loro, all’eventuale occasionalità della ricaduta e a ogni altro parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero e indifferenziato riscontro formale dell’esistenza di precedenti.
In particolare, è necessario esaminare il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se e in qual misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto, che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato sub iudice; a tale verifica il collegio di merito non ha proceduto.
L’impugnata sentenza va pertanto annullata limitatamente alla mancata disapplicazione della recidiva con rinvio ad altra sezione della Corte di appello che provvederà a colmare la lacuna motivazionale di cui sopra.
