La sentenza collegiale intestata come monocratica e firmata da uno solo dei tre giudici (Riccardo Radi)

Che sarà mai un poco di sciatteria in una sentenza, questo è il senso di quanto stabilito dalla cassazione sezione 1 con la sentenza numero 85/2026 chiamata a decidere se la sentenza collegiale, riportante l’intestazione del tribunale giudice monocratico, e firmata solo dal Presidente comporti la nullità della decisione ex articolo 546 cpp.

La Suprema Corte rileva che la sentenza del 16 marzo 2022 effettivamente reca, nell’intestazione, l’indicazione del Tribunale in composizione monocratica come organo procedente, con indicazione solo di un giudice come componente e la firma apposta dal Presidente, dottoressa M.

Invece, nel corpo della motivazione, si fa espresso riferimento al Collegio come organo procedente (ad esempio a p. 8 all’inizio dei motivi della decisione, oppure a p. 43 ove si tratta la posizione dell’imputato).

La difesa eccepisce la nullità del documento, eccezione non proposta dinanzi alla Corte di appello. Invero dalla lettura del provvedimento di secondo grado la questione non risulta devoluta con il gravame, nemmeno con il motivo nuovo prospettato.

Comunque, la deduzione introdotta con il ricorso per cassazione non è specifica perché, in definitiva, non si afferma che è stata pronunciata dal Giudice monocratico una sentenza in materie di competenza del Collegio, ma si contesta la mera incertezza nell’individuazione dell’Autorità procedente, perché mancherebbe l’indicazione, nella intestazione della sentenza-documento, dei magistrati componenti del Collegio giudicante.

Tuttavia, su tale ultimo punto, la cassazione si è espressa nel senso che la mera carenza di corretta indicazione, nell’intestazione della sentenza, dei nominativi di magistrati che hanno deliberato il provvedimento integra un errore materiale dal quale, ove la sentenza sia sottoscritta dai componenti del collegio giudicante correttamente indicati, non deriva alcuna nullità. (Sez. 5, n. 4530 del 10/11/2022, dep., 2023, Rv. 283964 – 01; Sez. 3, n. 556 del 1996, Rv. 204707-01).

Nel caso al vaglio, invero, la sottoscrizione del solo presidente, come estensore, è, comunque, sufficiente mentre la mancata indicazione del nominativo dei giudici che compongono il Collegio integra una mancata osservanza di norme non previste a pena di nullità, trattandosi di mero errore materiale nell’intestazione.

Resta, infatti, privo di riscontro dimostrativo (ciò che è assorbente) e, in verità, nemmeno dedotto, che la sentenza promani da organo diverso dal Giudice che ha assunto la decisione e che non rechi la firma dell’estensore.

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