Cassazione penale, Sez. 4^, sentenza n. 2411/2026, 16/21 gennaio 2026, ha ribadito che, in caso di ricorso avverso il provvedimento applicativo di una misura cautelare custodiale nelle more revocata o divenuta inefficace, perché possa ritenersi comunque sussistente l’interesse del ricorrente a coltivare l’impugnazione in riferimento al riconoscimento della riparazione per ingiusta detenzione, è necessario che la circostanza formi oggetto di specifica e motivata deduzione, idonea a evidenziare in termini concreti il pregiudizio che deriverebbe dal mancato conseguimento della stessa, formulata personalmente dall’interessato.
Provvedimento impugnato
Con ordinanza del 26 aprile 2014 il Tribunale, adito ai sensi dell’art. 309 cod. proc. pen., confermava il provvedimento con cui, il 25 febbraio 2014, il GIP aveva applicato, nei confronti di vari indagati la misura cautelare della custodia in carcere, per alcuni delitti della provvisoria imputazione.
Ricorso per cassazione
Avverso tale ordinanza propone ricorso per cassazione un’indagata, a mezzo del proprio difensore, lamentando in sintesi, ai sensi dell’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., quanto segue.
Con il primo motivo deduce inosservanza ed erronea applicazione della legge processuale penale, nonché vizio della motivazione, avuto riguardo alla mancata traduzione dell’ordinanza di custodia cautelare.
Si evidenzia in ricorso che fin dalle indagini preliminari – e di ciò si dà atto anche in sede di esecuzione – è emerso che la ricorrente non conosceva la lingua italiana, e pertanto era necessario disporre la traduzione del provvedimento in lingua cinese.
Ritenendo, quindi, sufficiente la traduzione orale disposta al momento della esecuzione, e non anche quella scritta (del tutto mancata) il Tribunale è incorso in violazione della legge processuale, anche in relazione alle previsioni di cui al d.lgs. 4 marzo 2014, n. 32.
Violazione eccepita già nel corso dell’interrogatorio di garanzia, oltre che con la richiesta di riesame.
Con il secondo motivo deduce vizio della motivazione con riguardo alla esistenza delle esigenze cautelari, affermate in relazione al pericolo di inquinamento probatorio e dal pericolo di reiterazione della condotta, ma senza alcuno specifico riferimento a comportamenti tenuti dalla ricorrente.
Ne è conseguita una valutazione astratta che si risolve in un difetto assoluto di motivazione.
Con il terzo motivo deduce vizio di motivazione, poiché manifestamente illogica e contraddittoria, in ordine alla adeguatezza della misura domiciliare.
Misura ritenuta in astratto adeguata dal Tribunale, ma non applicata nell’erroneo presupposto della mancata dimostrazione della disponibilità del luogo dove darvi esecuzione, e della documentazione relativa al reddito del soggetto ospitante.
Ha osservato la ricorrente, infatti, che da tutti gli atti di indagine è emersa la disponibilità, da parte sua, di una abitazione in XXX.
Propongono separati ricorsi per cassazione, quantunque di analogo contenuto, altri indagati, a mezzo del proprio difensore, lamentando in sintesi, ai sensi dell’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., quanto segue.
Con il primo motivo deducono inosservanza ed erronea applicazione della legge processuale penale, nonché vizio della motivazione, avuto riguardo alla mancata traduzione dell’ordinanza di custodia cautelare.
Il motivo è comune a quello proposto nell’interesse della prima indagata.
Con il secondo motivo deducono vizio della motivazione con riguardo alla esistenza delle esigenze cautelari, affermate in relazione al pericolo di inquinamento probatorio e dal pericolo di reiterazione della condotta, ma valorizzando a carico di un indagato indicatori fattuali in realtà riferibili ad un altro.
Con il terzo motivo deducono vizio di motivazione, poiché manifestamente illogica e contraddittoria, in ordine alla adeguatezza della misura domiciliare.
Misura ritenuta in astratto adeguata dal Tribunale, ma non applicata nell’erroneo presupposto della mancata dimostrazione della disponibilità del luogo dove darvi esecuzione, e della documentazione relativa al reddito del soggetto ospitante.
Già in sede di esecuzione era emerso, infatti, che gli indagati dimoravano nel medesimo immobile in XXX.
Con il quarto motivo deducono violazione della legge processuale, in relazione all’art. 275, comma 4, cod. proc. pen., non avendo il Tribunale considerato il carattere residuale della misura di massimo rigore.
Decisione della Suprema Corte
I ricorsi sono inammissibili.
SI osserva preliminarmente che dopo la proposizione dei ricorsi art. 311 cod. proc. pen., la misura cautelare era stata via via degradata (ordinanza del 18 luglio 2014, in sede di appello cautelare; ordinanza del 10 novembre 2014), fino ad essere revocata (ordinanza del 6 luglio 2015 in sede di appello cautelare).
Pertanto, i ricorrenti non vantano alcun interesse ad impugnare l’ordinanza, essendo ormai estinta la misura, se non ai fini di cui all’art. 314 cod. proc. pen.
Per quest’ultimo profilo va evidenziato che l’interesse ad impugnare, ai fini di una futura richiesta di riparazione per ingiusta detenzione, non può presumersi ma, contrariamente a quanto accaduto nel caso in esame, deve essere dedotto in termini positivi ed univoci da parte dell’interessato.
Che si tratti di un atto riservato personalmente alla parte, lo si evince dal tenore degli artt. 315, comma 3 e 645, comma 1, cod. proc. pen.: pertanto, la manifestazione di tale volontà deve essere espressa personalmente o a mezzo di difensore munito di procura speciale (Sez. 6, n. 48583 del 15/10/2019, Rv. 277567 – 01).
Più in particolare, le Sezioni unite penali hanno sottolineato che, in caso di ricorso avverso il provvedimento applicativo di una misura cautelare custodiale nelle more revocata o divenuta inefficace, perché possa ritenersi comunque sussistente l’interesse del ricorrente a coltivare l’impugnazione in riferimento al riconoscimento della riparazione per ingiusta detenzione, è necessario che la circostanza formi oggetto di specifica e motivata deduzione, idonea a evidenziare in termini concreti il pregiudizio che deriverebbe dal mancato conseguimento della stessa, formulata personalmente dall’interessato (Sez. U, n. 7931 del 16/12/2010, dep. 2011, Testini, Rv. 249002 – 01; conf., con specifico riferimento alla impugnazione di una misura divenuta inefficace ai sensi dell’art. 27 cod. proc. pen., Sez. 6, n. 1765 del 21/12/2023, dep. 2024, Rv. 285893 – 01; Sez. 2, n. 37015 del 30/06/2016, Rv. 267909 – 01; Sez. 6, n. 25707 del 15/06/2011, Rv. 250510 – 01; Sez. 3, n. 25201 del 07/05/2008, Rv. 240387 – 01; Sez. 6, n. 27580 del 16/04/2007, Rv. 237418 – 01, con riferimento, in motivazione, anche alla futura richiesta ai sensi dell’art. 314, comma 2, cod. proc. pen.).
Interesse all’impugnazione che comunque non potrebbe che operare limitatamente alla deduzione dell’insussistenza delle condizioni genetiche o speciali previste dagli artt. 273 e 280 cod. proc. pen., con esclusione delle esigenze cautelari e delle deduzioni relative alla scelta tra le diverse misure possibili ai sensi dell’art.275 cod. proc. pen. (su cui pure si intrattengono i motivi), in quanto tali ultime ipotesi non rientrano tra le ragioni idonee a fondare il diritto di cui all’art. 314 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 26795 del 28/03/2006, Prisco, Rv. 234268 – 01; Sez. U, n. 21 del 13/07/1998, Gallieri, Rv. 211194 – 01; Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208165 – 01; Sez. 5, n. 19334 del 18/01/2013, Rv. 256497 – 01).
Nel caso in esame, in mancanza di una specifica e personale deduzione di un tale interesse alla decisione, ed in presenza di una misura cautelare ormai revocata, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili.
Commento
Un nostro precedente post ha trattato una questione analoga (a questo link per la consultazione).
Ripropongo pertanto lo stesso commento, sembrandomi adatto anche in questo caso.
L’orientamento interpretativo di cui è espressione la decisione sopra annotata non è certo una novità.
La constatazione dell’esistenza di un indirizzo consolidato di natura pragmatica non impedisce tuttavia di dubitare della sua fondatezza.
Serve anzitutto sottolineare che la formulazione letterale dell’art. 568, comma 4, cod. proc. pen., secondo il quale “Per proporre impugnazione è necessario avervi interesse”, non autorizza di per se stessa una limitazione come quella imposta dai giudici di legittimità.
Lo stesso può dirsi in riferimento all’organo cui è rivolta l’impugnazione di cui si parla posto che tra i compiti assegnati alla Corte di cassazione vi è quello di assicurare “l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione della legge, l’unità del diritto oggettivo nazionale”: non è quindi estraneo alla Suprema Corte, ed anzi è un suo compito fondante, pronunciarsi sulla correttezza giuridica di un provvedimento giudiziario; ciò vale a maggior ragione per le decisioni che incidono sulla libertà personale alla luce del chiarissimo disposto dell’art. 111, comma 7, Cost., secondo il quale “Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in cassazione per violazione di legge”.
Se un’indicazione generale viene dalle fonti citate è allora nel senso di affermare, e non certo negare, l’interesse ad impugnare la convalida di un arresto.
Se poi si passa a considerare in concreto il pregiudizio rilevante che un’impugnazione del genere tende a rimuovere, è innegabile che l’arresto possa provocare gravi lesioni nella sfera giuridica del destinatario, di ordine reputazionale in primo luogo ed a seguire di tipo professionale, disciplinare, morale.
Perché mai questi pregiudizi, potenziali o reali, non dovrebbero essere idonei a concretare l’interesse ad impugnare e, ciò che più conta, in quale altro ambito dovrebbero essere fatti valere se non in quello in cui è stato emesso il provvedimento che quei pregiudizi ha prodotto?
È fin troppo ovvio – così pare – che ove lo strumento reattivo fosse escluso nell’unica sede legittimata a rispondere, si determinerebbe per ciò stesso un ingiustificabile vuoto di tutela.
Infine, ed a prescindere da quanto fin qui argomentato, perché mai si dovrebbe subordinare l’ammissibilità del ricorso all’inequivoca manifestazione dell’intento di avviare, in caso di esito positivo, un’azione volta ad ottenere la riparazione dell’ingiusta detenzione?
Come dovrebbe essere intesa questa dichiarazione di intenti?
Come una condizione risolutiva? Evidentemente no, perché nessuna norma e neanche il banale buon senso consentirebbero di revocare la pronuncia favorevole se il ricorrente, una volta ottenuto il riconoscimento dell’illegittimità dell’arresto, facesse decorrere inutilmente il termine per avviare il successivo giudizio riparatorio.
Come espressione di una sorta di fair play tra chi chiede e chi decide, la cui violazione dovrebbe poi essere intesa come un abuso del diritto? No, nemmeno questo, neanche alla Cassazione è consentito creare così tanto diritto tutto in una volta.
Sicché, non pare azzardato affermare che l’obbligo di esternare la finalizzazione futura dell’eventuale esito positivo dell’impugnazione della convalida dell’arresto è, anche per questa via, una soluzione bizzarra.
In conclusione, un orientamento interpretativo non convincente e non condivisibile.
