La Cassazione penale sezione 2 con la sentenza numero 38225/2025 ha stabilito che nel giudizio abbreviato instaurato a seguito dell’emissione del decreto di giudizio immediato, la produzione di indagini difensive è consentita solo prima della formulazione della richiesta di definizione con rito alternativo, ovvero nei quindici giorni dalla notificazione dell’anzidetto decreto, ma non nel momento dell’ammissione di tale richiesta o in quello della discussione, posto che il giudice non è tenuto ad acquisire i risultati delle investigazioni difensive formate in presenza della sola parte richiedente, fuori dal contraddittorio, in quanto, in tal modo, si impedirebbe al pubblico ministero di offrire la prova contraria.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 327 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 391 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 391 ter CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 438 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 441 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 442 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 458 com. 1 CORTE COST.
Massime precedenti Vedi: N. 35896 del 2023 Rv. 285225-01, N. 1561 del 2019 Rv. 274940-02, N. 25950 del 2011 Rv. 250977-01, N. 9198 del 2017 Rv. 269344-01, N. 20802 del 2019 Rv. 276630-02, N. 19753 del 2021 Rv. 281365-01, N. 29332 del 2024 Rv. 286638-01
