La Cassazione penale sezione 3 con la sentenza numero 481/2026 ha ricordato che in tema di esame testimoniale, il divieto di porre domande suggestive non opera con riguardo al giudice, il quale, agendo in una posizione di terzietà, può rivolgere al testimone tutte le domande ritenute utili a fornire un contributo per l’accertamento della verità, ad esclusione di quelle nocive o atte ad incidere sulla sincerità della risposta.
La doglianza difensiva concerneva le modalità suggestive di conduzione dell’esame della minore, in sede di incidente probatorio.
La Suprema Corte ha sottolineato che in tema di esame testimoniale, il divieto di porre domande suggestive non opera con riguardo al giudice, il quale, agendo in una posizione di terzietà, può rivolgere al testimone tutte le domande ritenute utili a fornire un contributo per l’accertamento della verità, ad esclusione di quelle nocive o atte ad incidere sulla sincerità della risposta (Sez. 6, n. 8307 del 13/01/2021, G., Rv. 280710; nello stesso senso, Sez. 6, n. 41236 del 15/10/2025, G., non mass.), né la doglianza ha specificato che fossero state poste domande nocive alla persona offesa o, comunque, domande che avessero inciso sul giudizio di coerenza e di credibilità del narrato, avendo al contrario la Corte territoriale precisato che gli interventi del giudice si erano concretati in sollecitazioni finalizzate a chiarire le modalità dello svolgimento dei fatti.
