La Cassazione civile sezione 2 con ordinanza numero 1963 del 29 gennaio 2026 ha ricordato che a norma dell’articolo 116 del dpr 115/02, il difensore d’ufficio ha diritto, in sede di esperimento della procedura di liquidazione dei propri compensi professionali, anche al rimborso delle spese, dei diritti e degli onorari relativi alle procedure di recupero del credito non andate a buon fine, sia in caso di infruttuosità totale delle stesse, sia in caso di recupero solo parziale del credito e/o delle spese sostenute.
In concreto lo Stato deve pagare il difensore nel caso abbia recuperato solo parte del compenso dall’assistito d’ufficio.
Ricordiamo, in tema, la cassazione civile sezione 2 che con l’ordinanza numero 40073/2021 ha stabilito che il difensore d’ufficio di un imputato in un processo penale ha diritto, in sede di esperimento della procedura di liquidazione dei propri compensi professionali, anche al rimborso delle spese, dei diritti e degli onorari relativi alle procedure di recupero del credito non andate a buon fine.
Tale principio, infatti, risulta del tutto coerente con la lettera dell’art. 116 Dpr 115/2002 poiché l’estensione della liquidazione anche ai compensi e agli esborsi necessari per la conseguente procedura esecutiva, ancorché rimasta infruttuosa, si giustifica per riferirsi strumentalmente e funzionalmente a una precedente attività professionale comunque resa (anche) nell’interesse dello Stato, ragion per cui risulterebbe iniquo accollare l’onere delle spese occorrenti per il recupero dei compensi professionali dovuti e riconosciuti al professionista legale, dovendosi, perciò, considerare rientranti nell’ambito di quelle che l’Erario è tenuto a rimborsare a seguito dell’emissione del decreto di pagamento da parte del giudice competente, fatto salvo il diritto di ripetizione a opera dello Stato nei confronti di chi non è stato ammesso al gratuito patrocinio, ai sensi del secondo comma del citato art. 116.
