L’esame dell’imputato: nato come mezzo di prova, degradato a “mera prospettazione valutativa” (Vincenzo Giglio)

Alcuni istituti nascono sfortunati.

A differenza di altri cui sorride il successo, sono ora svalutati e trascurati, ora addirittura ostinatamente avversati come fossero pericolosi nemici da abbattere.

Nessuno può dire con certezza da cosa dipenda la sfortuna: può derivare da tecniche legislative difettose, mutamenti del comune sentire, progredire delle conoscenze umane così come da pregiudizi favorevoli o sfavorevoli, orientamenti ideologici, stato dei rapporti tra i pubblici poteri e altro ancora, o anche da una qualsiasi combinazione tra questi fattori.

Tra le storie di insuccesso può essere certamente annoverata quella dell’esame dell’imputato.

Il legislatore codicistico lo ha inserito nel Libro III, Capo II, e questa classificazione lo colloca tra i mezzi di prova, come sottospecie dell’esame delle parti.

Una natura chiara e incontestabile, si direbbe, e in effetti come tale riconosciuta dalle Sezioni unite penali, con la sentenza n. 10728/2022, 16 dicembre 2021/24 marzo 2022.

L’organo nomofilattico fu sollecitato da un’ordinanza di rimessione che gli chiedeva di chiarire “se sia abnorme il provvedimento con il quale il giudice per le indagini preliminari, decidendo sulla richiesta di archiviazione, restituisca gli atti al pubblico ministero, affinché provveda all’interrogatorio dell’imputato, senza indicare ulteriori indagini da compiere”.

La sua risposta fu questa: “Non è abnorme il provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari non accolga la richiesta di archiviazione e restituisca al pubblico ministero gli atti, perché effettui nuove indagini consistenti nell’interrogatorio dell’indagato, trattandosi di provvedimento che, non solo non risulta avulso dall’intero ordinamento processuale, ma costituisce espressione di poteri riconosciuti al giudice dall’ordinamento. L’abnormità va esclusa anche nel caso in cui l’interrogatorio debba espletarsi con riguardo ad un reato diverso da quello per il quale è stata richiesta l’archiviazione, essendo dovuta, in tale caso, la previa iscrizione nel registro di cui all’art. 335 cod. proc. pen.”.

Ai fini di questo scritto, tuttavia, più che la soluzione del quesito contano alcune considerazioni espresse nella motivazione.

Le si riporta qui di seguito.

…Quanto alla natura ed alle finalità dell’interrogatorio dell’indiziato/imputato

pur non potendosi negare che l’interrogatorio rappresenta un fondamentale momento di garanzia nell’ambito del rapporto fra il soggetto indiziato e l’autorità giudiziaria, tale atto può avere, parimenti, una valenza investigativa, contribuendo a sostanziare il compendio di elementi acquisiti nel corso delle indagini, particolarmente ove conduca alla raccolta di elementi a carico del dichiarante, pienamente utilizzabili contra reum, come nel caso di confessione ovvero di dichiarazioni atte a smentire la valenza a discarico di eventuali altri elementi raccolti. Inoltre, l’interrogatorio – da solo o combinandosi con gli altri elementi a disposizione del giudice – può svolgere anche una funzione “ricostruttiva” in fatto, che può agevolare la decisione del giudice, anche rispetto alle prospettive di evoluzione dibattimentale dell’accusa che pure quest’ultimo deve vagliare nella scelta tra archiviare e disporre l’imputazione coatta; ciò a fortiori laddove il soggetto sottoposto alle indagini non sia stato mai escusso prima […] L’interrogatorio ha dunque una natura “mista”, avendo una funzione non solo di garanzia, ma anche istruttoria; aspetti che finiscono in concreto per intrecciarsi: quando l’interrogato risponde alle domande fornendo elementi conoscitivi in proprio favore, è innegabile che si tratti di una peculiare forma di esercizio del diritto di difendersi provando. Del resto, la confessione resa in tale sede può addirittura costituire prova sufficiente della responsabilità del confitente, persino indipendentemente dall’esistenza di veri e propri riscontri esterni, purché il giudice, nell’esercizio del suo potere di apprezzamento del materiale probatorio, prenda in esame le circostanze oggettive e soggettive che hanno determinato ed accompagnato la confessione stessa e dia ragione, con adeguata e logica motivazione, del proprio convincimento circa l’affidabilità della stessa (ex multis, Sez. 4, n. 11971 del 03/07/1991, Davi, Rv. 188770; affermano tale principio, ancora nella vigenza del codice di procedura penale del 1930, Sez. 1, n. 1195 del 13/12/1983, dep. 1984, Pasqualini, Rv. 162554; Sez. 1, n. 7429 del 13/05/1982, Pezzi, Rv. 154793; Sez. 1, n. 6733 del 05/05/1982, Blot, Rv. 154470). Al contrario, eventuali affermazioni fatte dall’imputato a proprio favore potranno essere comunque valutate nell’ambito del compendio istruttorio, eventualmente attraverso una comparazione con la contrapposta versione dei fatti fornita dalla persona offesa. Si è infatti affermato, quanto a tale ultimo profilo, che, ai fini della formazione del libero convincimento del giudice, sussiste un effettivo contrasto fra le opposte versioni rese dall’imputato e dalla persona offesa, oggetto di valutazione da parte del giudice anche al fine di verificare l’attendibilità di quest’ultima, solo nel caso in cui sia l’imputato personalmente ad aver fornito la contrastante versione dei fatti, non essendo invece sufficiente una mera prospettazione da parte del suo difensore (Sez. 3, n. 20884 del 22/11/2016, dep. 2017, Rv. 270123); e alle dichiarazioni rese personalmente dall’imputato nell’interrogatorio o nell’esame dibattimentale non può essere equiparata una semplice memoria a sua firma (Sez. 3, n. 42920 del 16/05/2019, Rv. 277982) […] Sulla natura dell’interrogatorio del pubblico ministero deve anche condividersi quanto affermato dalla dottrina, la quale evidenzia – con diversità di accenti – come proprio la fluidità dell’accusa nella fase delle indagini preliminari contribuisca ad attribuire all’interrogatorio stesso anche una funzione investigativa, allo scopo di chiarire i fatti, in modo da consentirne un più corretto inquadramento giuridico. Si sottolinea, in particolare, come non sia casuale che, nel tracciare le linee guida della riforma del processo penale, l’art. 2 n. 5 della legge-delega (legge 16 febbraio 1987, n. 81) abbia imposto una disciplina delle modalità dell’interrogatorio in funzione della sua natura di strumento di difesa, tanto che la sottolineatura dei risvolti garantistici dell’istituto si è tradotta, in concreto, sia nella scelta di collocare la disciplina generale dell’interrogatorio fra le disposizioni concernenti l’imputato (Titolo IV, Libro I), anziché fra quelle disciplinanti le prove – come invece accadeva nel codice di procedura penale 1930 – sia nell’opzione di legittimare pure il giudice al compimento dell’atto, dopo che in un primo momento si era presa in considerazione la possibilità di confinare l’interrogatorio fra le attività investigative di esclusiva pertinenza dell’organo dell’accusa”.

…Quanto alle affinità e differenze tra l’interrogatorio e l’esame dell’imputato

Nella sistematica del vigente codice processuale, inoltre, la natura difensiva dell’interrogatorio appare ulteriormente avvalorata dalla presenza di un diverso istituto, l’esame dibattimentale, deputato sempre a raccogliere le conoscenze dell’imputato, ma disciplinato nel libro III del codice quale mezzo di prova, come species del genus esame delle parti; onde nel disegno legislativo, astrattamente considerato, risulta indicata in modo netto la contrapposizione fra interrogatorio predibattimentale, inteso quale strumento di difesa, ed esame dibattimentale, ricompreso nel novero dei mezzi di prova. Nondimeno, la collocazione sistematica dell’istituto e la sua contrapposizione all’esame dibattimentale non vanno eccessivamente enfatizzate, perché, nell’attuale sistema processuale, non è “prova” solo ciò che scaturisce dalla dialettica del dibattimento. Infatti, una volta garantita all’interrogato l’opportunità di avvalersi di tutte le facoltà afferenti all’esercizio del diritto di autodifesa, non è possibile escludere a priori un suo contegno collaborativo che si traduca nel rispondere alle domande rivoltegli o anche in una vera e propria confessione della propria responsabilità per gli addebiti: evenienza contemplata, almeno implicitamente, dall’art. 449, comma 5, cod. proc. pen., il quale prevede la confessione resa durante l’interrogatorio come uno dei presupposti del giudizio direttissimo […] Tra i molteplici argomenti, testuali e sistematici, già esposti a sostegno della natura anche istruttoria dell’interrogatorio del pubblico ministero, assume particolare rilevanza quello dell’utilizzabilità dei suoi esiti nel giudizio abbreviato, ai sensi dell’art. 442, comma 1-bis, cod. proc. pen., che instaura un chiaro parallelismo con la funzione svolta dall’interrogatorio dibattimentale nel giudizio dibattimentale. Ciò induce a ritenere applicabile anche all’interrogatorio l’affermazione della natura istruttoria dell’esame dibattimentale, ribadita dalla recente sentenza della Corte europea dei diritti umani, Prima Sezione, 8 luglio 2021, Maestri ed altri c. Italia, n. 20903/15, la quale ha ritenuto sussistente la violazione dell’art. 6 CEDU, perché la Corte di appello italiana non aveva disposto l’esame degli imputati necessario per lo scrutinio dell’elemento soggettivo, valutato per la prima volta in appello all’esito del previo riconoscimento della sussistenza dell’elemento oggettivo del reato associativo, ritenuto nel secondo grado di giudizio, dopo la correzione di un errore di diritto in ordine alla configurazione del reato associativo (§§ 52 e ss.). In tale pronuncia si afferma che l’esame degli imputati doveva essere disposto d’ufficio, non essendo equiparabile alla rinuncia allo stesso la mancata comparizione in appello, perché l’invito a comparire per rendere dichiarazioni non è implicito nella citazione a giudizio, che è un atto non espressamente diretto a disporre l’esame, ma solo a rendere edotto l’accusato dei tempi e dei luoghi di svolgimento del processo e a consentirgli di parteciparvi. Nel riaffermare la valenza istruttoria dell’esame dell’imputato, la Corte europea sottolinea, inoltre, che le spontanee dichiarazioni non equivalgono all’esame, dato che queste non sono “sollecitate” dal giudice, che si limita a “riceverle”, senza potere investigare i temi che ritiene rilevanti per l’accertamento di responsabilità (§ 59). Ad avviso della Corte, il mancato esame non poteva ritenersi “sanato” dal fatto che l’imputato aveva il diritto di parlare per ultimo, essendo le dichiarazioni spontanee un evento procedurale eventuale e non sovrapponibile all’esame dibattimentaleA quanto appena evidenziato va aggiunto che l’interrogatorio del pubblico ministero e l’esame dibattimentale condividono anche la previsione normativa del c.d. “diritto al silenzio”, il cui esercizio non vale, però, ad escludere il valore probatorio dell’atto, ma semplicemente a renderlo soltanto eventuale per il caso in cui l’imputato si rifiuti di rispondere (argomento tratto dalla risalente Sez. 1, n. 8095 del 05/04/1977, Vranich, Rv. 136253)”.

Le Sezioni unite evidenziarono quindi, sia pure attraverso obiter dicta ed incorporando nel loro percorso argomentativo principi affermati dalla Corte EDU, plurime caratteristiche dell’esame dell’imputato, sintetizzabili come segue.

È un mezzo di prova, ha natura istruttoria, concorre sicuramente allo scrutinio dell’elemento soggettivo ed a tal fine è disposto anche d’ufficio ove ricorrano le condizioni concrete emerse nel caso Maestri ed altri c. Italia, non è sostituibile dalle dichiarazioni spontanee “dato che queste non sono “sollecitate” dal giudice, che si limita a “riceverle”, senza potere investigare i temi che ritiene rilevanti per l’accertamento di responsabilità”, la previsione del diritto al silenzio non vale ad escludere il valore probatorio dell’atto.

Chiara la collocazione codicistica e chiaro l’orientamento delle Sezioni unite.

Tutto bene allora? No, non è così.

Perché poi ci si imbatte in Cassazione penale, Sez. 1^, sentenza n. 34426/2024, 11 giugno/12 settembre 2024, la quale afferma che “deve trovare applicazione il costante principio di diritto affermato da questa Corte secondo cui «il mancato esame dell’imputato, anche se in precedenza ammesso dal giudice del dibattimento, non comportando alcuna limitazione alla facoltà di intervento, di assistenza e di rappresentanza dell’imputato medesimo, non integra alcuna violazione del diritto di difesa, tanto più che in ogni momento l’imputato ha la facoltà di rendere le sue spontanee dichiarazioni» (Sez. 4, n. 47345 del 03/11/2005, Di Mauro, Rv. 233179; Sez. 1, n. 35627 del 18/04/2012, Amurri, Rv. 253459). Rileva, altresì, il principio di diritto secondo cui «l’esame dell’imputato, risolvendosi in una diversa prospettazione valutativa nell’ambito della normale dialettica tra le differenti tesi processuali, non è un mezzo di prova che può assumere valore decisivo ai fini del giudizio, con la conseguenza che la sua mancata assunzione non costituisce motivo di ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. d) cod. proc. pen.» (Sez. 5, n. 17916 del 10/01/2019, Scorsonlini, Rv. 275909)”.

D’altro canto, la più recente Cassazione penale, Sez. 2^, 38502/2025, 30 ottobre/27 novembre 2025, ha affermato che “Sebbene si registrino pronunce secondo cui l’omesso esame dell’imputato, anche se in precedenza ammesso dal giudice del dibattimento, non comportando alcuna limitazione alla facoltà di intervento, di assistenza e di rappresentanza dell’imputato medesimo, non integra alcuna violazione del diritto di difesa, comunque assicurato dalla facoltà dell’imputato di rendere le sue spontanee dichiarazioni in ogni momento (Sez. 4, n. 47345 del 03/11/2005, Rv. 233179 – 01; Sez. 1, n. 35627 del 18/04/2012, Rv. 253459 – 01), in senso contrario si osserva come la nozione di intervento, utilizzata nella norma dell’art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., non si esaurisca nella partecipazione personale dell’imputato (e indagato) al procedimento, ma sia vocata a ricomprendere, al fine di dare concreta attuazione al diritto al giusto processo, tutte le situazioni in cui concretamente si sostanzia l’esercizio del diritto di autodifesa, tra cui vanno ricompresi anche l’esercizio e la gestione del consenso, espressione di valore costituzionale cristallizzato nell’art. 111, comma 5, Cost.”. 

Come troppo spesso accade, dunque, la libertà interpretativa rivendicata dai giudici di legittimità può spingersi al punto di ribellarsi non solo a quello che gli stessi giudici amano definire “insegnamento della massima cattedra nomofilattica” ma perfino alla volontà legislativa.

Né può consolare che nell’incessante dibattito giurisprudenziale siano presenti voci diverse che riconoscono all’esame dell’imputato la sua giusta caratura: ben si comprende infatti che in una situazione siffatta tale riconoscimento è come un terno al lotto; c’è se il ricorso che lo invoca finisca nelle mani di un collegio orientato come quello espresso nella decisione n. 38502/2025, manca quando sia chiamato a pronunciarsi un collegio che aderisce all’orientamento seguito dalla decisione n. 34426/2024.

Uno dei tanti casi, per concludere, in cui si gioca a dadi col destino dei ricorrenti, con in più una singolarità che suona tanto come beffa: la “mera prospettazione valutativa” lascia rapidamente il posto al mezzo di prova ove nell’esame dell’imputato spuntino – o piaccia vedere spuntare – elementi utilizzabili in chiave accusatoria.

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