Latitante e l’effettiva conoscenza dell’instaurazione del processo, tecnicamente inteso (Redazione)

La Cassazione penale sezione 2 con la sentenza 2040/2026, ha accolto il ricorso del collega Giuseppe Piazza, che ringraziamo per aver segnalato la vicenda processuale, in tema di effettiva conoscenza del processo da parte del latitante ed ha rimarcato l’indefettibilità di una effettiva conoscenza dell’instaurazione del processo, tecnicamente inteso.

La Suprema Corte premette che risulta correttamente argomentato dai giudici di merito il buon governo fatto in tema della normativa in tema di latitanza: la volontà di eludere la possibile emissione di un provvedimento restrittivo a proprio carico è stata ricostruita con motivazione priva di vizi logico-giuridici, nel rispetto della previgente disciplina.

Tuttavia, a prescindere dal rispetto delle forme stabilite dall’ordinamento per il perfezionamento delle successive notifiche (anche relative alla vocatio in ius), il sistema processuale – come delineato a seguito della legge 28 aprile 2014, n. 67, e in conformità alla esegesi sovranazionale (cfr. Corte EDU, 19/12/1989, Brozicek c. Italia; 28/08/1991, T. c. Italia; 08/02/2007, Kollcaku c. Italia; 08/02/2007, Pititto c. Italia) – era già teso a garantire l’effettività della conoscenza del processo in capo all’imputato, che doveva essere personalmente informato del contenuto dell’accusa e del giorno e luogo dell’udienza.

Nella lettura «convenzionalmente orientata» dell’art. 420-bis cod. proc. pen., le Sezioni Unite hanno rimarcato l’indefettibilità di una effettiva conoscenza dell’instaurazione del processo, tecnicamente inteso, a prescindere dallo stato di latitanza (cfr. Sez. U, n. 14573 del 25/11/2021, dep. 2022, D., Rv. 282848-02; Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019, dep. 17/08/2020, Ismail Darwish, Rv. 279420-01).

Nel caso di specie, non emerge ex actis alcuna prova della conoscenza del processo in capo all’imputato ovvero della mancata presentazione per una sua libera scelta, avuto altresì riguardo alla mancanza di un difensore di fiducia.

È pertanto affetto da nullità, a regime intermedio, attinente all’intervento dell’imputato ex art. 178, lett. c), cod. proc. pen., il decreto che dispone il giudizio.

Questa nullità, tempestivamente dedotta e successivamente coltivata nei giudizi di primo e secondo grado, si propaga alle due sentenze di merito (Sez. 2, n. 10162 del 10/11/2020, dep. 2021, Letizia, Rv. 280770-01).

Occorre, dunque, annullare, ai sensi degli artt. 623, comma 1, lett. b-bis), e 604, comma 5-bis, cod. proc. pen., la sentenza di appello e quella di primo grado, con trasmissione degli atti al giudice del grado in cui si è verificata la nullità (nello specifico, la dichiarazione di assenza), il quale, nel procedere ad un nuovo esame degli atti, terrà conto dei rilievi sopra indicati.

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