C’è una norma del codice di rito semplice è chiara.
È l’art. 525, rubricato “Immediatezza della deliberazione”.
Le disposizioni di interesse sono contenute nel primo e nel terzo comma:
“La sentenza è deliberata subito dopo la chiusura del dibattimento”.
“Salvo quanto previsto dall’articolo 528, la deliberazione non può essere sospesa se non in caso di assoluta impossibilità. La sospensione è disposta dal presidente con ordinanza”.
Sono precetti senza sanzione il che rende possibile che, ad esempio, il giudice si ritiri in camera di consiglio a fine udienza e poi, una volta decisi i processi incamerati, legga i rispettivi dispositivi tutti insieme.
Capita più volte, tuttavia, che imputati o difensori, in attesa della sentenza, notino i “loro” giudici fuori dal locale destinato ad ospitare la camera di consiglio, magari intenti a chiacchierare oppure a rifocillarsi con un rapido spuntino.
Che reazione consigliare a chi nota scene del genere?
Non ci sono ricette precise, ovviamente.
Si potrebbe per un verso avallare l’indignazione: “ma come, io sono consumato dall’ansia e tu, che dovresti stare concentrato sulle carte, ti metti a mangiare un tramezzino?”.
In alternativa, si potrebbe suggerire un approccio più possibilista: “dai retta a me, un giudice affamato è un giudice stressato, non gli stare addosso, vedrai che a stomaco pieno ragionerà meglio”.
La bontà dell’una o dell’altra opzione potrà essere verificata solo dopo il verdetto.
Pazienza, altro non c’è.
