La Cassazione penale sezione 1 con la sentenza numero 38425/2025 ha ricordato che l’integrazione della fattispecie criminosa di infanticidio non richiede che la situazione di abbandono materiale e morale rivesta un carattere di oggettiva assolutezza, trattandosi di un elemento oggettivo da leggere in chiave soggettiva, in quanto è sufficiente anche la percezione di totale abbandono avvertita dalla donna nell’ambito di una complessa esperienza emotiva e mentale, quale quella che accompagna la gravidanza e poi il parto.
Nella specie, la Suprema Corte ha ritenuto correttamente motivata l’esclusione della sussistenza di una situazione di abbandono materiale e morale, poiché l’agente conviveva con un’amica, aveva frequenti contatti con il padre, era seguita dai servizi sociali, ed aveva con sé altri due bambini, nati dall’unione con un altro uomo, sempre presente e disponibile a prendersene cura.
Per quanto inerisce all’inquadramento dogmatico della figura tipica dell’infanticidio, l’ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità è nel senso che l’integrazione di tale fattispecie criminosa non esiga che la situazione di abbandono materiale e morale debba rivestire una connotazione di assolutezza, venendo in rilievo un elemento oggettivo da leggere secondo una prospettiva di tipo soggettivistico; è bastevole, pertanto, che ricorra una percezione di totale abbandono, avvertita dalla donna nell’ambito di una complessa esperienza emotiva e mentale, quale quella che accompagna la gravidanza e poi il parto (si vedano Sez. 1, n. 28252 del 22/01/2021, Izzo, Rv. 281673 – 01; Sez. 1, n. 26663 del 23/05/2013, Bonito, Rv. 256037; Sez. 1, n. 40993 del 07/10/2010, Grieco, Rv. 248934).
La valutazione circa la ricorrenza, in concreto, di tale requisito di tenore obiettivo, deve allora essere l’effetto di un percorso interpretativo fondato sulla “individualizzazione”, correlata alla peculiare situazione nella quale versa la partoriente ed alla di lei specifica percezione.
Occorre anche prescindere dall’oggettiva presenza – all’interno del contesto territoriale di riferimento – di idonee strutture sanitarie e assistenziali, alle quali la donna avrebbe potuto ricorrere nel corso della gravidanza e in occasione del parto, allorquando la situazione di abbandono esistenziale in cui versa la donna, in ragione anche dell’esistenza di un ambiente familiare non in grado di comprendere l’evidenza del suo stato e di cogliere l’esigenza di aiuto e sostegno, occorrenti per fronteggiare il dramma da lei vissuto, le impedisca di cogliere tali opportunità, inducendola ad affrontare il trauma del parto in una condizione derelitta (si veda Sez. 1, n. 2267 del 03/12/2013 – dep. 2014, Fynn, non mass.)
Queste essendo le regole ermeneutiche che governano la materia, non vi è chi non rilevi come – con riferimento agli avvenimenti per i quali si procede – la doglianza difensiva non meriti accoglimento.
L’avversata decisione, infatti, ha analizzato ogni aspetto della triste vicenda ed ha chiarito in maniera esaustiva, nonché lineare e priva di qualsivoglia spunto di contraddittorietà – logica o infratestuale – le ragioni poste a fondamento della ritenuta insussistenza delle condizioni di abbandono morale e materiale, atte a integrare un infanticidio o un feticidio ai sensi dell’art. 578 cod. pen.
Secondo l’assunto sposato dal Tribunale del riesame, dunque, le condizioni nelle quali versava l’indagata possono essere così brevemente riassunte:- la donna poteva contare su una amica con la quale conviveva, sebbene avesse una situazione abitativa effettivamente precaria;- ella aveva con sé altri due bambini, nati dall’unione con un altro uomo e quest’ultimo era sicuramente sempre presente e disponibile a prendersene cura; – l’indagata, inoltre, era seguita dai servizi sociali, ai quali agevolmente avrebbe potuto domandare aiuto;- non mancavano frequenti contatti con il padre, al quale avrebbe potuto domandare il necessario supporto.
Tali elementi – stando alla interpretazione del Tribunale del riesame – erano di eterogenea natura, ma tutti univocamente deponenti per la insussistenza di quella condizione di abbandono, postulata dal modello legale di cui all’art. 578 cod. pen., nel cui ambito previsionale viene auspicata – da parte della difesa – la riconduzione degli accadimenti fenomenici in esame.
E del resto, aggiunge il Tribunale del riesame, la condizione di abbandono, viene sostenuta sostanzialmente ex post, atteso che la donna – nel corso dell’interrogatorio aveva negato l’addebito, affermando di non essersi nemmeno accorta di essere incinta e di aver partorito senza rendersene conto, dopo aver bevuto una non meglio identificata bevanda.
Coglie perfettamente nel segno, allora, la puntualizzazione contenuta nell’ordinanza impugnata, quanto alla profonda contraddittorietà che – poste tali premesse permea la successiva tesi propugnata dalla difesa, ossia che l’indagata abbia sentito di trovarsi in una condizione di isolamento
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 575, Cod. Pen. art. 577 com. 1 lett. 1, Cod. Pen. art. 578 CORTE COST.
Massime precedenti Conformi: N. 26663 del 2013 Rv. 256037-01, N. 40993 del 2010 Rv. 248934-01, N. 28252 del 2021 Rv. 281673-01
Massime precedenti Difformi: N. 41889 del 2009 Rv. 245040-01, N. 2906 del 2000 Rv. 215506 01, N. 24903 del 2007 Rv. 236840-01 Massime precedenti Vedi: N. 42507 del 2022 Rv. 283737-01
