Misure alternative al carcere e l’obbligo alla presentazione della domanda della dichiarazione o elezione di domicilio: sussiste anche per il condannato detenuto? (Riccardo Radi)

La Cassazione penale sezione 1 con la sentenza numero 3277 depositata il 27 gennaio 2026 ha ribadito che nel procedimento di sorveglianza, la persona detenuta per altro titolo, al momento della presentazione della domanda di applicazione di una misura alternativa, non è tenuta ad effettuare la dichiarazione o l’elezione di domicilio, prescritta dall’art. 677, comma secondo-bis, cod. proc. pen. ai fini dell’ammissibilità della domanda.

La Suprema Corte richiama il precedente della medesima sezione numero 43462/2004 che aveva stabilito che, ai sensi dell’art. 677, comma 2 bis, c.p.p. non può ritenersi tenuto ad effettuare alcuna elezione o dichiarazione di domicilio il condannato che, all’epoca di presentazione della domanda di affidamento in prova terapeutico al servizio sociale, si trovi ristretto in carcere.

È altresì irrilevante il titolo della detenzione, poiché l’elezione di domicilio è incompatibile con lo stato di privazione della libertà personale, essendo la forma di notifica disciplinata dall’art. 677, comma 2 bis, c.p.p. riservata al condannato che non sia detenuto.

La finalità della previsione normativa di cui all’art. 677, comma 2-bis, c.p.p. risiede, nella necessità di soddisfare un’esigenza di immediata reperibilità del condannato richiedente libero, urgenza che per definizione non ricorre allorché quest’ultimo sia, alla data di presentazione dell’istanza, detenuto in carcere “sia pure per altro titolo”. 

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