Improcedibilità, ex art. 344-bis cpp, in cassazione (Riccardo Radi)

L’improcedibilità in cassazione ai sensi dell’art. 344-bis cod. proc. pen., comincia a manifestarsi sempre più spesso avanti alla Suprema Corte, in tal senso registriamo le ultime due sentenze in ordine di tempo la numero 2662/2026 della sezione 5 e la numero 1958/2026 della sezione 1 ove la scure dell’improcedibilità ha riguardato un giudizio con imputato detenuto.

Nella sentenza della sezione 1 la Suprema Corte rileva che l’art. 344-bis cod. proc. pen. (Improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione), introdotto dall’art. 2, comma 2, lett. a), legge 27 settembre 2021, n. 134, recita, al comma 2: «La mancata definizione del giudizio di cassazione entro il termine di un anno costituisce causa di improcedibilità dell’azione penale».

Al comma 3, il medesimo articolo dispone: «I termini di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo decorrono dal novantesimo giorno successivo alla scadenza del termine previsto dall’articolo 544, come eventualmente prorogato ai sensi dell’articolo 154 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del presente codice, per il deposito della motivazione della sentenza». Sempre l’art. 2 della citata legge n. 134 del 2021, ai commi 3, 4 e 5, stabilisce: « Le disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo si applicano ai soli procedimenti di impugnazione che hanno a oggetto reati commessi a far data dal 10 gennaio 2020.

Per i procedimenti di cui al comma 3 nei quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano già pervenuti al giudice dell’appello o alla Corte di cassazione gli atti trasmessi ai sensi dell’articolo 590 del codice di procedura penale, i termini di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 344-bis del codice di procedura penale decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Nei procedimenti di cui al comma 3 nei quali l’impugnazione è proposta entro la data del 31 dicembre 2024, i termini previsti dai commi 1 e 2 dell’articolo 344-bis del codice di procedura penale sono, rispettivamente, di tre anni per il giudizio di appello e di un anno e sei mesi per il giudizio di cassazione.

Gli stessi termini si applicano nei giudizi conseguenti ad annullamento con rinvio pronunciato prima del 31 dicembre 2024.

In caso di pluralità di impugnazioni, si fa riferimento all’atto di impugnazione proposto per primo». L’applicazione combinata delle disposizioni appena trascritte al caso di specie conduce alla declaratoria di improcedibilità sopravvenuta dell’azione penale.

Occorre, infatti, considerare; che il delitto ascritto all’imputato è stato commesso in data 26 ottobre che la Corte di appello di Genova, emittente la sentenza impugnata in – data 27 marzo 2024, si è riservata 60 giorni per il deposito della motivazione, con scadenza, quindi, al 26 maggio 2024;

– che i 90 giorni di legge decorrenti da tale data sarebbero scaduti il 24 agosto 2024; – che la sentenza impugnata risulta depositata in data 29 aprile 2025;

– che il ricorso per cassazione risulta proposto in data 5 giugno 2025.

Partendo da quest’ultimo dato (impugnazione proposta oltre la data del 31 dicembre 2024), si rileva che, a mente dei commi 2 e 3 dell’art. 344-bis cod. proc. pen., la mancata definizione del giudizio di cassazione entro il termine di un anno, decorrente dal novantesimo giorno successivo alla scadenza del termine previsto dall’art. 544 (eventualmente prorogato), costituisce causa di improcedibilità dell’azione penale.

Per evitare tale esito, il ricorso de quo avrebbe dovuto essere definito il 24 agosto 2025, evenienza impossibile, in concreto, tenuto conto che l’atto impugnatorio è pervenuto presso la cancelleria centrale della Corte di legittimità in data antecedente all’11 settembre 2025 (giorno in cui risulta compilata la scheda, versata in atti, dal magistrato addetto all’Ufficio per l’esame preliminare dei ricorsi).

D’altro canto, il primo motivo di ricorso, con cui viene attaccata la motivazione della sentenza impugnata con riferimento alla mancata concessione dell’attenuante di cui all’art. 12, comma 3-quinquies, d.lgs. n. 286 del 1998, non può essere definito inammissibile, attesa l’inadeguatezza della risposta fornita dai giudici di merito al motivo di gravame.

Sicché, in conformità a quanto affermato da Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, Rv. 273551 – 01, nessuna preclusione osta alla presa d’atto della sopravvenuta improcedibilità dell’azione penale.

Va, di conseguenza, dichiarata la perdita di efficacia della misura cautelare applicata all’imputato, incombendo alla cancelleria di effettuare l’immediata comunicazione al Procuratore generale in sede per quanto di competenza, ai sensi dell’art. 626 cod. proc. pen.

Vedremo a fine anno quante saranno.

Lascia un commento