Diritto di accesso al contenuto dei procedimenti iscritti a modello 45: va esercitato secondo le modalità del codice di procedura penale, non rientrando nell’ambito della Legge 241/1990 (Vincenzo Giglio)

Si segnala che il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania, Sez. 1^, con la sentenza n. 3733/2025, decisa nella camera di consiglio del 5 novembre 2025, pubblicata il 24 dicembre 2025 (allegata in versione anonimizzata alla fine del post), ha dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione un ricorso volto ad ottenere l’annullamento di un provvedimento tacito di rigetto formatosi sull’istanza di accesso, presentata dal ricorrente ad una Procura della Repubblica, finalizzata a prendere conoscenza della documentazione inserita in un procedimento iscritto a modello 45.

La vicenda

Il ricorrente premetteva di avere querelato per il reato di calunnia di cui all’art. 368, cod. pen., i soggetti che lo avevano denunciato per il presunto illecito possesso di un’arma da cui è scaturita, ai suoi danni, una perquisizione domiciliare.

Erano seguite l’apertura di un predetto procedimento penale per il reato di cui all’art. 368 c.p., iscritto contro ignoti, risultando oscurati i nomi dei soggetti che avevano presentato la denuncia a suo carico presso un Commissariato di pubblica sicurezza, e la sua archiviazione ad opera del GIP su conforme richiesta del PM all’esito del giudizio camerale di opposizione.

Aveva quindi chiesto, tramite PEC indirizzata alla Procura della Repubblica interessata, di ottenere copia della comunicazione avente ad oggetto l’annotazione relativa al possibile possesso di arma, datata 14 aprile 2023, dalla quale era scaturita la perquisizione domiciliare ai suoi danni, così come originariamente generata e trasmessa e pertanto priva di “omissis” apposti, trasmessa in pari data alla Procura medesima nonché dell’ulteriore documentazione dalla quale possa evincersi l’identità dei dichiaranti.

Non aveva avuto alcuna risposta entro il termine previsto.

Ha quindi proposto ricorso ai sensi dell’art. 116 c.p.a. allo scopo di ottenere l’ostensione della di ottenere il documento richiesto.

Si è costituita in giudizio la Procura della Repubblica intimata la quale ha eccepito preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice adito e nel merito l’inammissibilità del ricorso.

Decisione del TAR

I giudici catanesi hanno ritenuto inammissibile il ricorso per difetto di giurisdizione.

…Natura del “modello 45”

Osserva il collegio che il “modello 45” – previsto dal d.m. 30 settembre 1989 (e di cui alle circolari del DAG del Ministero della giustizia del 2011 e del 2016) – costituisce una modalità applicativa dell’art. 335, cod. proc. pen.

Il suo fondamento normativo risiede nell’art. 109, disp. att. cod. proc. pen.

Tale disposizione, prevedendo che la segreteria della Procura della Repubblica annoti sugli atti che “possono” contenere notizie di reato da sottoporre immediatamente al PM per l’“eventuale” iscrizione nell’apposito registro – presuppone implicitamente l’esistenza di un altro registro nel quale inserire quegli atti che, a giudizio del PM, non contengano notizia di reato e che non gli impongano lo svolgimento di indagini preliminari, in quanto considerate “pseudo notizie di reato”, per tale ragione sottratte al complesso procedimento di archiviazione previsto dal codice di rito e sottoposte ad un procedimento semplificato di “messa agli atti” (c.d. “cestinazione”), rispetto al quale non sono previsti meccanismi di controllo (Cass. pen., 31278/2009).

Data questa premessa, il “modello 45” si connota per la sua natura di atto processuale di parte (Cass. pen., n. 27532/2015), che non è soggettivamente e funzionalmente qualificabile come atto suscettibile di accesso ex L. n. 241 del 1990.

La prevalente giurisprudenza amministrativa sostiene infatti, con riferimento ai documenti per i quali il diritto di richiedere copie, estratti, o certificati sia riconosciuto da singole disposizioni del codice di procedura penale nelle diverse fasi del procedimento penale, che l’accesso vada esercitato secondo le modalità previste dal medesimo codice (ove previste) il quale costituisce pertanto un sistema chiuso – esulando dal diritto di accesso di cui alla l. n. 241/1990 (Cons. Stato, sez. IV, n. 4537/2016).

Sotto tale profilo, pertanto, si risolve nell’ambito della giurisdizione del giudice ordinario ogni valutazione sulla la giustiziabilità della pretesa ostensiva vantata dal ricorrente.

L’assoluta novità della questione legittima la compensazione delle spese di lite.

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