La Cassazione penale sezione 3 con la sentenza numero 2942 depositata il 26 gennaio 2026 ha stabilito che il beneficio della non menzione della condanna ex articolo 175 Cp deve essere valutato esclusivamente sulla base dei criteri di cui all’articolo 133 Cp, avendo riguardo all’incidenza positiva della non menzione sul reinserimento sociale del condannato.
Non è legittimo negare il beneficio sulla base della sola natura astratta del reato o dell’attività professionale/imprenditoriale svolta dal condannato, poiché ciò integrerebbe un’esclusione categoriale non prevista dalla legge e in contrasto con la ratio dell’istituto, che mira al recupero sociale del condannato e non alla tutela dell’interesse dei terzi alla conoscenza del precedente.
Ricordiamo in tema il precedente della medesima sezione 23841/2022 che ha ricordato che il riconoscimento del beneficio ex art. 175 cod. pen. deve essere calibrato esclusivamente sui parametri di cui all’art. 133 cod. pen., deve escludersi che la natura del reato, quali che fossero le ragioni addotte dalla difesa a supporto della richiesta, possa costituire una risposta adeguata ai fini del diniego opposto al riguardo dalla Corte distrettuale, non afferendo né alla valutazione complessiva del fatto né alla personalità dell’imputato.
La ratio sottesa al riconoscimento della non menzione non risiede, del resto, nella pubblicità legata alla tipologia del reato al quale è riferita la condanna a tutela dei terzi, bensì nell’agevolazione al reinserimento sociale ad esclusivo beneficio del condannato, così da escludere che le conseguenze del reato possano tradursi in ostacoli al suo percorso lavorativo o alla sua futura affermazione in termini positivi all’interno della collettività, essendosi già il legislatore fatto carico con lo sbarramento riferito alla misura della pena inflittagli in concreto di impedire l’applicazione dell’istituto alle condotte connotate da gravità.
