“Ultima dichiarazione”, mai locuzione è stata oggetto di così tanti contrasti interpretativi.
La Cassazione penale sezione 4 con la sentenza numero 1418/2026 ritorna ad occuparsi dell’individuazione dell’ultima dichiarazione dei redditi da allegare all’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Occorre muovere dal disposto dell’art. 76, comma 1, d.P.R. 115/2002, secondo cui, ai fini dell’ammissibilità dell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, l’interessato deve essere “titolare di un reddito imponibile ai fini dell’imposta personale sul reddito, risultante dall’ultima dichiarazione”, non superiore ad un certo importo, periodicamente aggiornato.
La locuzione “ultima dichiarazione” è stata oggetto di un contrasto interpretativo in giurisprudenza, posto che il tenore letterale della norma pone il problema di stabilire se per «ultima dichiarazione» debba intendersi l’ultima dichiarazione presentata o quella, pur non materialmente presentata, in relazione alla quale sia sorto l’obbligo di presentazione.
Più specificamente, la questione dibattuta è quella di stabilire se, rispetto al momento di presentazione dell’istanza di ammissione al patrocinio gratuito, il reddito ivi dichiarato debba fare riferimento a quello dell’ultima annualità per la quale il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi sia scaduto ovvero, eventualmente, a quello dell’annualità per la quale il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi sia comunque iniziato (al momento di presentazione dell’istanza) ma non ancora scaduto.
Sul tema, ad un primo orientamento, che ha fatto riferimento al termine ultimo indicato dall’Agenzia delle Entrate per il deposito della dichiarazione (Sez. 4, n. 46382 del 14/10/2014, Rv. 260953 – 01; Sez. 4, n. 1617 del 20/11/2007 – dep. 2008, n.m.), ha fatto seguito un secondo orientamento che, basandosi su un criterio di “prossimità cronologica” per interpretare la locuzione dell’art. 76 cit., ha ritenuto preferibile fare riferimento all’anno di imposta per cui il termine (iniziale) di presentazione della dichiarazione fiscale sia già maturato ma non ancora decorso (Sez. 4, n. 4358 del 09/01/2024, Rv. 285707 – 01; Sez. 4, n. 15694 del 17/01/2020, Rv. 279239 – 01).
In altri termini, sulla base del primo orientamento, l’istanza di ammissione al beneficio deve (sempre) autocertificare il reddito risultante dalla dichiarazione dei redditi dell’ultimo anno per il quale sia decorso il termine di presentazione (es. istanza del 2.1.2023, l’ultima dichiarazione sarà quella presentata nel 2022 per i redditi del 2021); per contro, sulla base del secondo orientamento, l’istanza di ammissione al beneficio può e deve autocertificare, qualora sia già iniziato a decorrere il relativo termine di presentazione, il reddito risultante dalla dichiarazione dei redditi che si andrà a presentare nell’anno in corso (es. istanza del 3.6.2023, termine iniziale di presentazione della dichiarazione reddituale per l’anno 2022 già maturato, si potrà fare riferimento ai redditi del 2022, anche se la relativa dichiarazione non sia ancora stata presentata).
La cassazione nel caso in esame ritiene di condividere una diversa e più recente interpretazione della normativa di riferimento, per così dire intermedia rispetto a quelle dianzi accennate, sulla scorta della quale, in tema di patrocinio a spese dello Stato, l’ultima dichiarazione funzionale all’individuazione del reddito rilevante ai fini dell’ammissione al beneficio ex art. 76 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, è quella per la quale, al momento del deposito dell’istanza, risulta scaduto il termine per la presentazione, salvo che, a seguito del suo decorso, l’istante abbia presentato una nuova dichiarazione fiscale, alla quale è, in tal caso, necessario fare riferimento (cfr. Sez. 4, n. 16875 del 12/03/2024, Rv. 286177 – 01; Sez. 4, n. 16716 del 27/02/2024, n.m.).
Le citate decisioni, pur ribadendo la necessità di fare riferimento al termine finale di presentazione della dichiarazione dei redditi, quale unico dato determinabile in linea generale ed astratta sulla base dell’indicazione fornita dall’Agenzia delle Entrate, osservano che non possa essere, altresì, pretermessa l’esigenza di ancorare la certificazione del reddito contenuta nell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato alla situazione economica esistente nel periodo più̀ vicino alla richiesta.
Pertanto, nel caso in cui, pur non essendo ancora scaduto il termine ultimo per la presentazione della dichiarazione, una dichiarazione dei redditi sia stata effettivamente presentata, nell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato dovrà̀ farsi riferimento ad essa.
In questo caso, infatti, la situazione reddituale relativa all’anno precedente a quello nel quale viene chiesto il patrocinio a spese dello Stato è consolidata dalla presentazione della dichiarazione e, di conseguenza, non v’è ragione di fare riferimento ad annualità̀ cronologicamente meno prossime alla richiesta di ammissione al beneficio (così, in motivazione, Sez. 4, n. 16716/2024).
Applicando questi principi al caso che ci occupa, l’ordinanza impugnata non merita censura: l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato proposta dal ricorrente è stata presentata in data 12.9.2024; nel 2024 il termine ultimo per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativi all’anno 2023 era fissato al 31.10.2024; alla data di presentazione dell’istanza, quel termine non era ancora scaduto né l’interessato aveva depositato una dichiarazione; pertanto, ai fini della ammissione al patrocinio a spese dello Stato, l’istante era tenuto ad autocertificare il reddito percepito nell’anno 2022.
Ricordiamo che in tema la Cassazione sezione 4 sentenza numero 4358/2024 ha chiarito che “In tema di patrocinio a spese dello Stato, a norma dell’art. 76 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, l’ultima dichiarazione per la individuazione del reddito rilevante ai fini dell’ammissione al beneficio, è quella per la quale è maturato, al momento del deposito dell’istanza, l’obbligo di presentazione; pertanto, in base al criterio della prossimità cronologica, maggiormente aderente alla ratio della norma, il reddito da certificare è quello riguardante l’annualità per la quale è sorto l’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, riferito al termine iniziale“: https://terzultimafermata.blog/2024/02/05/patrocinio-a-spese-dello-stato-e-individuazione-del-reddito-rilevante-ai-fini-dellammissione-di-riccardo-radi/
