Incidente stradale: gli apprezzamenti di fatto sui quali si fondano la ricostruzione e le responsabilità che ne derivano, se adeguatamente motivati, sono sottratti al sindacato di legittimità (Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. 4^, sentenza n. 1857/2026, 9/16 gennaio 2026, ha ricordato che la ricostruzione di un incidente stradale nella sua dinamica e nella sua eziologia – valutazione delle condotte dei singoli utenti della strada coinvolti, accertamento delle relative responsabilità, determinazione dell’efficienza causale di ciascuna colpa concorrente – è rimessa al giudice di merito ed integra una serie di apprezzamenti di fatto che sono sottratti al sindacato di legittimità se sorretti da adeguata motivazione.

Provvedimento impugnato

La Corte territoriale, pronunciando sul gravame nel merito proposto dalla odierna ricorrente, con la sentenza in epigrafe ha confermato la sentenza con cui il Tribunale, in composizione monocratica, il 14 aprile 2023, all’esito di giudizio ordinario, l’aveva condannata, ritenuta l’attenuante di cui al comma 7 dell’art. 589-bis,cod. pen., alla pena condizionalmente sospesa di anni uno di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali, con sospensione della patente di guida per la durata di otto mesi in quanto riconosciutala colpevole (così in imputazione): “del reato p. e p. dall’art. 589-bis, comma 1, cod. pen., perché, per colpa consistita in imprudenza, imperizia, negligenza, nonché nell’inosservanza delle norme disciplinanti la circolazione stradale, cagionava la morte di XXX; essendo in particolare consistita la colpa specifica nella violazione delle norme di cui all’art. 154, comma 1, comma 1 lett. a), cod. strada, in quanto [l’imputata], nell’avanzare alla guida dell’autovettura XXX lungo il viale XXX con direzione di marcia dalla rotatoria verso l’incrocio con via XXX, percorrendo la parte sinistra della corsia di marcia in prossimità dell’asse della carreggiata, nell’effettuare, alla velocità di circa 16 km/h, una manovra di svolta a sinistra per immettersi nel piazzale dell’autosalone del civico XXX, impegnata la corsia di sinistra in posizione trasversale, avendo omesso di controllare tramite i dispositivi per la visione indiretta interno ed esterno di sinistra se qualcuno dei veicoli che seguivano a tergo stesse effettuando manovra di sorpasso, entrava in collisione con il motociclo XXX che, procedendo lungo il viale XXX con direzione verso l’incrocio con via XXX, sopraggiungeva, alla velocità di circa 80 km/h, in fase di sorpasso dei quattro veicoli che lo precedevano (il primo della colonna era appunto la XXX); in particolare il ciclomotore impattava violentemente con la ruota anteriore contro la portiera anteriore sinistra della autovettura; essendone derivate [alla vittima] gravissime lesioni personali (politrauma) consistite in multiple fratture che ne determinavano la morte, avvenuta presso l’ospedale XXX di XXX il XXX. Fatti commessi in XXX il XXX”.

Ricorso per cassazione

Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione, l’imputata, a mezzo del proprio difensore di fiducia, deducendo i motivi di seguito enunciati.

Con il primo motivo lamenta violazione dell’art. 192, cod. proc. pen., e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dei profili colposi contestati e al nesso causale tra la propria condotta di guida e il decesso del motociclista XXX, che sostiene essere attribuibile in via esclusiva alla condotta di guida imperita di quest’ultimo, che iniziava la manovra di sorpasso delle quattro automobili che lo precedevano mentre la ricorrente XXX aveva già iniziato la manovra di svolta a sinistra, non avvedendosene per aver superato la vittima in modo significativo il limite di velocità e per avere operato un sorpasso pericoloso.

Ci si duole, in particolare, che i giudici del gravame del merito abbiano omesso la valutazione delle testimonianze e del materiale probatorio che evidenziava una ricostruzione alternativa rispetto a quella indicata nella consulenza tecnica del pubblico ministero, con particolare riferimento ai rilievi dei vigili urbani che non erano stati in grado di ricostruire il punto di impatto, pur essendo intervenuti nell’immediatezza dei fatti, e che non avevano elevato alcun verbale per contravvenzione al codice della strada a carico della ricorrente.

Con il secondo motivo denuncia violazione degli artt. 192 e 503, cod. proc. pen., e vizio di motivazione, che si lamenta essere assente, riferito all’omessa considerazione della ricostruzione alternativa dell’accaduto offerta dall’imputata nel corso del suo esame, avendo dato la Corte d’appello una lettura meramente formalistica della tesi difensiva.

Si pone l’accento sulla recente giurisprudenza di legittimità, e in particolar modo sull’arresto costituito da S.U. n. 10728/2022 che hanno avuto modo di chiarire che l’esame dell’imputato ha pieno valore probatorio, atteso che contribuisce a sostanziare il compendio di elementi acquisiti, particolarmente ove conduca alla raccolta di elementi a carico del dichiarante, pienamente utilizzabili contra reum, come nel caso di confessione ovvero di dichiarazioni atte a smentire la valenza a discarico di eventuali altri elementi raccolti. Ne consegue che soltanto una lettura meramente formalistica della dinamica processuale potrebbe condurre ad escludere a priori la possibile valenza probatoria dell’esame dell’imputato.

Si sottolinea, peraltro, a riprova dell’attendibilità dell’imputata, che la sua ricostruzione coincide con le conclusioni del consulente del PM nella parte in cui ricostruisce la velocità dei mezzi, la lunghezza delle colonne formata dalle quattro auto in fila, la posizione assunto dalla moto dopo l’urto e l’assenza di tracce di frenate.

Con il terzo motivo si denunciano cumulativamente violazione di legge (in relazione ad un diverso aspetto dell’art. 192 cod. proc. pen.) e vizio motivazionale, evidenziando come la Difesa avesse contestato che la [ricorrente], che aveva iniziato la manovra di svolta, potesse avvedersi del sopraggiungere della moto: infatti, in base alla velocità in fase di sorpasso, pari a 80 Km/h, i due secondi con i quali la vittima aveva coperto la distanza tra l’inizio della manovra avventata e il punto di impatto, non possono considerarsi sufficienti per consentire alla ricorrente di accorgersi del sopraggiungere della moto.

Con il quarto motivo si denuncia la violazione del principio secondo cui la responsabilità dell’imputato deve essere provata al di là del ragionevole dubbio in presenza di elementi di prova che facciano ragionevolmente ritenere una ricostruzione alternativa del fatto rispetto a quella accusatoria.

Chiede, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata.

Decisione della Suprema Corte

I motivi sopra illustrati tendono a sollecitare a questa Corte una rivalutazione del fatto non consentita in questa sede di legittimità. Peraltro, gli stessi si sostanziano nella riproposizione delle medesime doglianze già sollevate in appello, senza che vi sia un adeguato confronto critico con le risposte a quelle fornite dai giudici del gravame del merito.

Per contro, l’impianto argomentativo del provvedimento impugnato appare puntuale, coerente, privo di discrasie logiche, del tutto idoneo a rendere intelligibile l’iter logico-giuridico seguito dal giudice e perciò a superare lo scrutinio di legittimità, avendo i giudici di secondo grado preso in esame le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni attraverso un itinerario logico-giuridico in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in sede di legittimità.

Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile.

Quanto alla denunzia di violazione dell’art 192, cod. proc. pen., di cui ai primi tre motivi di ricorso va ricordato che, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, la mancata osservanza di una norma processuale ha rilevanza solo in quanto sia stabilita a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità.

Le Sezioni unite hanno recentemente chiarito che in tema di ricorso per cassazione, è inammissibile il motivo con cui si deduca la violazione dell’art. 192. cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), stesso codice, per censurare l’omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all’ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell’inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 – 04 che a pag. 29 richiama Sez. 1, n. 1088 del 26/11/1998, dep. 1999, Rv. 212248; Sez. 6, n. 45249 del 08/11/2012, Rv. 254274; Sez. 2, n. 38676 del 24/05/2019, Rv. 277518; vedasi anche Sez. 6, n. 4119 del 30/05/2019, dep. 2020, Rv. 278196; Sez. 4, n. 51525 del 4/10/2018, Rv. 274191; Sez. 1, n. 42207 del 20/10/2016, dep. 2017, Rv. 271294; Sez. 3, n. 44901 del 17/10/2012, Rv. 253567; Sez. 6, n. 7336 del 8/1/2004, Rv. 229159-01; Sez. 1, n. 9392 del 21/05/1993, Rv. 195306).

Condivisibilmente, per Sez. U, n. 29541 del 16/7/2020, Filardo, Rv. 280027 (pag. 29) « … la specificità del motivo di cui all’art. 606, comma 1, lett. e), dettato in tema di ricorso per cassazione al fine di definirne l’ammissibilità per ragioni connesse alla motivazione, esclude che l’ambito della predetta disposizione possa essere dilatato per effetto delle citate regole processuali concernenti la motivazione, utilizzando la “violazione di legge” di cui all’art. 606, comma 1, lett. c), e ciò sia perché la deducibilità per cassazione è ammissibile solo per la violazione di norme processuali “stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza”, sia perché la puntuale indicazione di cui alla lettera e) ricollega a tale limite ogni vizio motivazionale. D’altro canto, la riconduzione dei vizi di motivazione alla categoria di cui alla lettera c) stravolgerebbe l’assetto normativo delle modalità di deduzione dei predetti vizi, che limita la deduzione ai vizi risultanti “dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame” [lett. e)], laddove, ove se fossero deducibili quali vizi processuali ai sensi della lettera c), in relazione ad essi questa Corte di legittimità sarebbe gravata da un onere non selettivo di accesso agli atti. Le Sezioni unite (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092) hanno, infatti, da tempo chiarito che, nei casi in cui sia dedotto, mediante ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., un error in procedendo, la Corte di cassazione è giudice anche del fatto e, per risolvere la relativa questione, può procedere all’esame diretto degli atti processuali, che resta, al contrario, precluso dal riferimento al testo del provvedimento impugnato contenuto nella lett. e) del citato articolo (oltre che dal normativamente sopravvenuto riferimento ad altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame), quando risulti denunziata la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione».

La ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della Corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto – e pertanto immune da vizi di legittimità.

Come ricorda la sentenza impugnata, la dinamica del sinistro stradale di cui all’imputazione è sostanzialmente pacifica, in quanto alla stregua delle testimonianze: l’imputata procedeva alla guida della sua autovettura seguita da una serie di auto e, infine, dalla moto XXX condotta dalla vittima; giunta all’altezza dell’edificio con spiazzo antistante in cui doveva entrare – posto sul lato opposto della carreggiata di marcia- rallentava e, una volta azionato l’indicatore di direzione, ponendo attenzione a che non provenissero veicoli dal senso di marcia opposto (cfr. dichiarazioni dell’imputata), iniziava la manovra di svolta a sinistra e di attraversamento della carreggiata per entrare nel suddetto spiazzo; la moto XXX, in fase di sorpasso della fila di auto che la precedeva, andava ad impattare violentemente con la ruota anteriore contro lo sportello anteriore sinistro dell’auto dell’imputata, all’altezza della portiera lato guidatore; il conducente della moto -che decedeva il giorno successivo nonostante le cure ospedaliere- veniva sbalzato dal mezzo e la moto, dopo l’impatto, scarrocciava fino a dentro lo spiazzo suddetto.

In realtà, dietro lo schermo della violazione di legge, la ricorrente sollecita in pratica una diversa ricostruzione del fatto con censure non deducibili nella presente sede, essendo preclusa al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili rispetto a quelli adottati dal giudice di merito (cfr. Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015).

Per altro verso, l’aspetto riguardante la ricostruzione della dinamica di un sinistro stradale così come la prevedibilità ed evitabilità dell’evento è questione attinente al merito, rimessa al prudente apprezzamento del giudice della cognizione. Pertanto, esula dal perimetro del sindacato di legittimità qualunque vaglio attinente alla ricostruzione di un incidente ed alla sua eziologia, ove non si individuino evidenti vizi di carattere logico.

Per assunto pacifico, la ricostruzione di un incidente stradale nella sua dinamica e nella sua eziologia – valutazione delle condotte dei singoli utenti della strada coinvolti, accertamento delle relative responsabilità, determinazione dell’efficienza causale di ciascuna colpa concorrente – è rimessa al giudice di merito ed integra una serie di apprezzamenti di fatto che sono sottratti al sindacato di legittimità se sorretti da adeguata motivazione (ex multis, Sez. 4, n. 54996 del 24/10/2017, Rv. 271679; Sez. 4, n. 10335 del 10/2/2009, non mass.; Sez. 4, n. 43403 del 17/10/2007, Rv. 238321). E in altra condivisibile pronuncia si è chiarito che sono sottratti al sindacato di legittimità, se sorretti da adeguata motivazione, gli apprezzamenti di fatto necessari alla ricostruzione di un incidente stradale nella sua dinamica e nella sua eziologia quali la valutazione delle condotte dei singoli utenti della strada coinvolti, l’accertamento delle relative responsabilità e la determinazione dell’efficienza causale di ciascuna colpa concorrente (Sez. 4, n, 2766 del 10/12/2024, dep. 2025, non mass.; Sez. 4, n. 37838 del 01/07/2009, Rv. 245294).

Non può non rilevarsi come la ricorrente solo apparentemente svolga una critica alle argomentazioni logiche fornite dai giudici di merito, offrendo in realtà una propria diversa prospettazione dei fatti, la quale non può essere delibata in sede di legittimità a fronte di una motivazione che possiede una chiara e puntuale trama argomentativa, in fatto ed in diritto.

Punto focale delle argomentazioni difensive — proposte nell’intero arco del processo e anche in questa sede — è che la consulenza tecnica in atti, sulla base del quale è stata elaborata la tesi accusatoria, non dia sufficiente certezza del punto d’impatto sulla strada tra i due veicoli, tale punto venendo calcolato alla stregua della traccia di liquido refrigerante fuoriuscito dalla moto dopo l’impatto senza tuttavia alcuna certezza del momento esatto in cui tale fuoriuscita si era verificata. Residuerebbe pertanto, a dire della difesa, il dubbio che l’imputata, nell’iniziare la manovra di svolta, non abbia visto impedimenti alla manovra stessa -pur controllando anche lo specchietto retrovisore sinistro oltre che l’assenza di auto provenienti dal senso di marcia opposto- giacche il sorpasso della moto, che peraltro procedeva a velocità superiore al limite di velocità urbano (si da giustificare l’attenuante applicata nella gravata sentenza), era iniziato dopo che manovra di svolta era stata già pressoché completata, di talché l’evento non era né prevedibile né evitabile per il conducente dell’ autovettura.

Le ragioni del ricorso, così argomentate, appaiono inammissibili, poiché attraverso il richiamo al contenuto delle fonti di prova e degli elementi di fatto che hanno condotto i giudici di merito alla ricostruzione delle modalità dell’urto, viene sollecitata una rivalutazione dei profili probatori di merito e della loro efficacia dimostrativa, operazione, appunto, inammissibile in sede di legittimità.

I giudici del gravame del merito, rispondendo adeguatamente e logicamente alle censure loro proposte, hanno dato infatti conto degli elementi di prova in ordine alla responsabilità della prevenuta, ed in particolare hanno osservato che le argomentazioni della Difesa difettano di spessore tecnico e risultano del tutto generiche a fronte delle risultanze dell’indagine tecnica esperita dall’ingegnere XXX incaricato dall’accusa dalla quale si ricava – sulla scorta di specifici calcoli matematici relativi anche al campo visuale dello specchietto retrovisore lato guida dell’autovettura nei vari momenti della manovra di svolta – come non vi sia nessun elemento che porti a ritenere che per l’imputata, prima o durante l’esecuzione della manovra di svolta, non sarebbe stato possibile accorgersi della manovra di soprasso del motociclista che costituiva impedimento all’inizio o al completamento della sua manovra verso lo spiazzo posto al margine opposto della careggiata.

La lettura della relazione di consulenza — si legge in sentenza — dà contezza del calcolo del punto d’urto sulla strada tra i veicoli effettuato sulla base di una serie di elementi, ivi comprese le dichiarazioni rese dai testimoni sulla dinamica del sinistro e la posizione di quiete dei mezzi con le relative traiettorie di spostamento dopo l’impatto, oltre che in base alle tracce di liquido refrigerante fuoriuscito dalla moto a seguito dello sfilamento del tubo di gomma del radiatore impigliatosi tra i lamierati della portiera dell’auto. E del resto, secondo la logica motivazione del provvedimento impugnato, risulta del tutto verosimile che tale fuoriuscita, sì come ritenuto dal consulente, si sia prodotta negli attimi immediatamente successivi all’urto della moto contro l’autovettura e non successivamente. Nessun elemento a favore della difesa potrebbe trarsi dall’eventuale parziale cancellatura delle tracce del liquido refrigerante genericamente ipotizzata dalla difesa in ragione dei 20 giorni intercorsi tra l’incidente e il sopralluogo.

Ricorda la sentenza impugnata come, in assenza di elementi comprovanti l’imprevedibilità e l’inevitabilità dell’evento, condivisibilmente già il giudice di primo grado ha reputato sussistere la responsabilità dell’imputata al di là di ogni ragionevole dubbio, richiamandosi l’esegesi giurisprudenziale sugli stringenti obblighi comportamentali del conducente che esegua la manovra di svolta di che trattasi: In tema di circolazione stradale, il conducente del veicolo che esegua una svolta a sinistra, ha l’obbligo di assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada, non soltanto prima di compiere la manovra, ma anche durante la sua esecuzione” (il richiamo è a Sez. 4, n. 48266 del 15/06/2017 chiamata a giudicare in relazione ad un caso relativo alla collisione tra un veicolo, che aveva già iniziato manovra di svolta a sinistra per inserirsi in un parcheggio, e un ciclomotore che, percorrendo lo stesso senso di marcia, ne stava effettuando il sorpasso).

Costituisce, inoltre, ius receptum — e va qui ribadito — che, come si ricorda in sentenza, in tema di circolazione stradale, la manovra di conversione di un veicolo (sia sulla destra, e ancora di più, sulla sinistra) per uscire dalla sede stradale può essere effettuata solo ove si abbia la certezza di poter completare la manovra stessa, lasciando libero così nel più breve tempo possibile lo scorrimento del normale flusso di circolazione (Sez. 4, n. 42493/2012).

Conclusivamente, non si scorgono nella motivazione della sentenza i vizi dedotti per non aver tenuto conto i giudici di merito di ricostruzioni alternative desumibili dalla dichiarata impossibilità da parte della Polizia Municipale di ricostruire il punto di impatto (primo motivo di ricorso); o per aver ignorato il contenuto dell’esame dell’imputata (secondo motivo di ricorso); o per aver arbitrariamente ritenuto che due secondi fossero un tempo sufficiente per consentire alla ricorrente di accorgersi della manovra di soprasso della vittima (terzo motivo di ricorso).

Tutti i profili dedotti sono stati, in verità, analizzati dalla Corte d’appello che, richiamando anche la conforme sentenza di primo grado, ha superato, come detto, tutte le eccezioni proposte dalla difesa sulla base dei rilievi e dei calcoli svolti dal consulente tecnico.

In particolare, la Corte territoriale, proprio in considerazione delle difficoltà manifestate dagli operanti della Polizia Municipale che, pure intervenuti nell’immediatezza del fatto, non erano stati in grado di ricostruire il punto d’impatto, si è affidata alla capacità del consulente tecnico ingegner XXX il quale ha ricostruito la dinamica dell’incidente in base alla posizione di quiete dei mezzi con le relative traiettorie di spostamento dopo l’impatto, ritenendo del tutto verosimile che la fuoriuscita del liquido refrigerante dalla moto della vittima si sia prodotta negli attimi immediatamente successivi all’impatto, indicando così il punto d’urto.

Diversamente da quanto opina il ricorrente, poi, i giudici del gravame del merito si sono confrontati con la ricostruzione dei fatti offerta dalla ricorrente in sede di esame, rilevando come la stessa sia smentita dal fatto che non è emerso nel processo alcun elemento di prova tale da far ritenere che l’imputata, seppure nei pochi secondi ricordati, prima e durante l’esecuzione della manovra di svolta non avrebbe avuto la possibilità di accorgersi della manovra di sorpasso intrapresa dal motociclista.

La motivazione resa in proposito dalla Corte di merito risulta supportata dai calcoli sviluppati dal consulente ingegnere XXX (ben riportati nella sentenza di primo grado e richiamati nella sentenza oggi impugnata) sulla base della velocità della moto (pari a circa 80 km/h), della distanza percorsa tra l’inizio della manovra di sorpasso e il punto d’urto (pari a circa 33 metri) e dei metri percorsi verso il centro della carreggiata dall’automobile XXX guidata dalla ricorrente (pari a circa 6,76 metri dall’inizio della manovra di svolta a sinistra). In base allo sviluppo di tali parametri la ricorrente, quando iniziò la manovra di svolta, ha avuto un lasso temporale tale da consentirle di poter avvistare il motociclista proveniente da tergo in fase di sorpasso.

La norma del codice della strada (art. 154, comma 1, lett. A) la cui violazione è stata contestata in imputazione come profilo di colpa specifica lascia poco spazio ad interpretazioni: “I conducenti che intendono eseguire una manovra per immettersi nel flusso della circolazione, per cambiare direzione o corsia, per invertire il senso di marcia, per fare retromarcia, per voltare a destra o a sinistra, per impegnare un’altra strada, o per immettersi in un luogo non soggetto a pubblico passaggio, ovvero per fermarsi, devono: a) assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada, tenendo conto della posizione, distanza, direzione di essi”.

Le circostanze del fatto così ricostruite e valutate appaiono conformi ai consolidati principi giurisprudenziali in tema di prevedibilità dei comportamenti della vittima in violazione delle norme del codice della strada (quali, nel caso di specie, il compimento di una manovra di soprasso azzardata con superamento del limite di velocità), secondo cui l’interruzione del nesso causale tra condotta ed evento è configurabile soltanto quando la causa riferibile al comportamento della vittima innesca un rischio nuovo ed esorbitante, del tutto incongruo rispetto al rischio attivato dalla condotta riferibile all’imputato, apparendo prevedibile, nelle concrete condizioni di tempo e di luogo, la manovra azzardata della vittima (Sez. 4, n. 578/1996, Rv. 206646; Sez. 4, n. 37622/2021, Rv. 281929; Sez. 4, n .20823/2019, Rv. 275803; Sez. 4, n.7 664/2017, Rv. 272223; Sez. 4, n. 42492/2012, Rv. 253737); e al principio ricordato in sentenza, al quale sembrano perfettamente aderire i criteri ricostruttivi utilizzati nella consulenza tecnica sopra citata, secondo cui “nel conflitto tra la manovra di sorpasso, anche illegittima, e quella di svolta a sinistra del veicolo da sorpassare, si verifica una situazione di priorità della prima rispetto alla seconda, che comporta l’obbligo del conducente che precede di astenersi dal completare la manovra di svolta, pur avendo segnalato il cambiamento di direzione, per lasciare passare il veicolo sopravveniente da tergo allorquando, per la posizione, distanza, e velocità di quest’ultimo, venga a determinarsi, altrimenti, il pericolo di collisione” (Sez. 4, n. 15526 del 05/03/2020, dep. 20/05/2020, Rv. 279141).

Peraltro, era stato in precedenza sottolineato come, in tema di circolazione stradale, il conducente del veicolo che esegua una svolta a sinistra, ha l’obbligo di assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada, non soltanto prima di compiere la manovra, ma anche durante la sua esecuzione (così Sez. 4, n. 48266 del 15/06/2017, Rv. 271291 – 01 in una fattispecie relativa alla collisione tra un veicolo, che aveva già iniziato manovra di svolta a sinistra per inserirsi in un parcheggio, e un ciclomotore che, percorrendo lo stesso senso di marcia, ne stava effettuando il sorpasso).

Rispetto a tale motivata, logica e coerente pronuncia la ricorrente chiede una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l’adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione. Ma un siffatto modo di procedere è inammissibile perché trasformerebbe questa Corte di legittimità nell’ennesimo giudice del fatto.

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