La Cassazione penale sezione 4 con la sentenza numero 2291/2026 ha esaminato la questione relativa alla configurazione della circostanza aggravante prevista dall’art. 625 n. 2 cod. pen. nel caso di utilizzo di un magnete per aprire le placche antitaccheggio apposte sui vestiti, senza danneggiarne o mutarne la relativa destinazione.
La Suprema Corte premette che la nozione di violenza sulle cose, è disciplinata dall’art. 392, comma 2, cod. pen., per il quale essa sussiste allorché la cosa venga danneggiata o trasformata, o ne sia mutata la destinazione.
La giurisprudenza di legittimità è concorde nel ritenere che tale aggravante è integrata dall’uso di energia fisica diretta a vincere, anche solo immutandone la destinazione, la resistenza che la natura o la mano dell’uomo hanno posto a riparo o difesa della cosa altrui (cfr., in questi termini. Sez. 5, n. 53984 del 26/10/2017, Amoroso, Rv. 271889-01; Sez. 5, n. 641 del 30/10/2013, dep. 2014, Eufrate, Rv. 257949-01).
Tale energia fisica non deve necessariamente essere rivolta sul bene che si vuole sottrarre, ma può riguardare anche lo strumento posto a sua protezione (così, tra le altre, Sez. 5, n. 33898 del 12/06/2017, Temelie, Rv. 270478-01), collocato sulla res per garantirne una difesa più efficace. Si richiede, tuttavia, che la condotta dell’agente abbia prodotto una qualche conseguenza sul bene oggetto della sottrazione o sullo strumento posto a protezione dello stesso determinandone la rottura o il guasto o il danneggiamento o la trasformazione oppure mutandone la destinazione (cfr. Sez. 5, n. 11720 del 29/11/2019, dep. 2020, Romeo, Rv. 279042-01; Sez. 5, n. 20476 del 17/01/2018, Sforzato, Rv. 272705-01).
In applicazione degli indicati principi, allora, si è ritenuto – in una fattispecie analoga a quella in esame – che è aggravato dalla violenza sulle cose il furto di merce offerta in vendita realizzato mediante la rimozione dell’apparato antitaccheggio (sia esso una placca, una etichetta magnetica o altro strumento), destinato ad attivare i segnalatori acustici ai varchi d’uscita.
E’ stato affermato, in particolare, che sussiste l’aggravante della violenza sulle cose di cui all’art. 625, comma primo, n. 2), cod. pen., nel caso in cui sia rimosso l’apparato antitaccheggio applicato alla merce in vendita all’interno di un esercizio commerciale, in quanto tale condotta determina una trasformazione oggettiva della “res” che perde una componente essenziale e, sotto il profilo funzionale, è privata dello strumento di protezione (così, espressamente, Sez. 7, n. 2067 del 02/11/2022, dep. 2023, Romanelli, Rv. 283971-01).
Si è sostenuto, cioè, che la rimozione dell’apparato – che implica in ogni caso il ricorso ad energia fisica – comporta la compronnissione della funzionalità ed integrità della cosa per come predisposta dal suo titolare.
A seguito dell’eliminazione del sistema antitaccheggio, infatti, il bene viene a smarrire una componente essenziale per la sua protezione: sotto il profilo strutturale, la rimozione dell’apparato antitaccheggio determina una trasformazione oggettiva della res, che smarrisce una sua componente essenziale e, sotto il profilo funzionale, viene precluso lo scopo di protezione della merce dal pericolo di furto, in quanto l’apparato antitaccheggio risulta inefficace e inutile, rendendo il bene più facilmente aggredibile.
Tale consolidato e condivisibile orientamento è stato, altresì, avallato dalla sentenza della Corte costituzionale del 23 novembre 2023 n. 207, con cui sono state dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 625, comma 1 n. 2, cod. pen. «nella parte in cui non richiede — per l’integrazione della circostanza aggravante della violenza sulle cose — che la cosa oggetto di violenza abbia un valore economico apprezzabile, per quanto modesto, o, in alternativa, che la violenza esplicata sia tale da comportare un pericolo per l’integrità delle persone o delle cose circostanti», sollevate con riferimento agli artt. 13, 25, comma 2, e 27, comma 3, Cost.
La Consulta, in particolare, nel delineare la nozione di violenza sulle cose, ha fatto propria l’esegesi espressa dalla giurisprudenza di legittimità per cui l’aggravante si configura anche quando la violenza venga rivolta sullo strumento materiale apposto sulla cosa per garantirne la più efficace difesa, come è il caso, per l’appunto, della rimozione della placca antitaccheggio.
