Cassazione penale, Sez. 2^, 38502/2025, 30 ottobre/27 novembre 2025, ha affermato che, una volta ammesso l’esame dell’imputato, la sua scelta di non presentarsi all’udienza indicata per tale incombente, comporta la volontaria accettazione del rischio di non poter più rendere l’esame medesimo nell’ipotesi che il giudice ritenga conclusa l’istruttoria dibattimentale e il processo pronto per essere deciso.
Provvedimento impugnato
La Corte di appello, con sentenza del 25 maggio 2025, confermava la sentenza del Tribunale del 31 ottobre 2023, appellata da OA, con cui l’imputato veniva dichiarato colpevole del reato di ricettazione ascritto e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, condannato alla pena ritenuta di giustizia, oltre che al pagamento delle spese processuali.
Ricorso per cassazione
Il ricorrente deduce inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, con riferimento agli artt. 178, comma 1, lett. c), e 180, cod. proc. pen., 210 e 503, cod. proc. pen., per omesso esame dell’imputato. In particolare, il ricorrente rileva che, benchè l’esame dell’imputato fosse stato richiesto, all’udienza del 31 ottobre 2023 il giudice, esaurita l’escussione dei testi indotti dal PM, dichiarava chiusa l’istruttoria ed invitava le parti a discutere, nonostante il difensore si opponesse e chiedesse rinvio per svolgere l’esame dell’imputato, non calendarizzato per quella data.
Al riguardo, censura la motivazione dei giudici di merito poiché arbitraria e poiché fa discendere dall’esercizio di un diritto (quello dell’imputato a non essere presente ad una udienza) il diniego del diritto a rendere l’esame.
Trattandosi di nullità a regime intermedio, ai sensi dell’art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., tempestivamente eccepita, e di violazione del principio del giusto processo, cristallizzato all’art. 111 Cost., il ricorrente insta pertanto per l’annullamento della sentenza.
Decisione della Suprema Corte
L’eccezione di ordine processuale, di cui al motivo di ricorso, non può essere accolta siccome infondata.
Al fine di dare risposta al motivo con cui si assume essersi verificata violazione di legge processuale sanzionata da nullità, occorre rilevare come, nella previsione di cui all’art. 178, lett. c, cod. proc. pen., sia stabilito essere «sempre prescritta a pena di nullità, l’osservanza delle disposizioni concernenti: […] lett. c) l’intervento, l’assistenza e la rappresentanza dell’imputato».
Sebbene si registrino pronunce secondo cui l’omesso esame dell’imputato, anche se in precedenza ammesso dal giudice del dibattimento, non comportando alcuna limitazione alla facoltà di intervento, di assistenza e di rappresentanza dell’imputato medesimo, non integra alcuna violazione del diritto di difesa, comunque assicurato dalla facoltà dell’imputato di rendere le sue spontanee dichiarazioni in ogni momento (Sez. 4, n. 47345 del 03/11/2005, Rv. 233179 – 01; Sez. 1, n. 35627 del 18/04/2012, Rv. 253459 – 01), in senso contrario si osserva come la nozione di intervento, utilizzata nella norma dell’art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., non si esaurisca nella partecipazione personale dell’imputato (e indagato) al procedimento, ma sia vocata a ricomprendere, al fine di dare concreta attuazione al diritto al giusto processo, tutte le situazioni in cui concretamente si sostanzia l’esercizio del diritto di autodifesa, tra cui vanno ricompresi anche l’esercizio e la gestione del consenso, espressione di valore costituzionale cristallizzato nell’art. 111, comma 5, Cost.
In tal senso non può che rilevarsi, dunque, come l’esame dell’imputato si ponga su un terreno naturalmente deputato all’esercizio del consenso, siccome istituto caratterizzato da amplissimo potere dispositivo della parte – all’esame si procede infatti se l’imputato si presenta e consente di sottoporvisi – e come l’omesso esame dell’imputato possa pertanto comportare una limitazione alla facoltà di intervento dell’imputato (facoltà che può non essere in concreto neppure surrogata dalla possibilità di rendere successive dichiarazioni spontanee). D’altro canto, essendo l’esame rimesso esclusivamente al consenso dell’imputato, la mancata comparizione dello stesso, all’udienza fissata per l’incombente, senza addurre alcun legittimo impedimento, rende legittima la revoca dell’ordinanza di ammissione (Sez. 1, n. 37283 del 24/06/2021, Rv. 282009 – 01; Sez. 6, n. 14914 del 25/02/2009, Rv. 244193 – 01; Sez. 1, n. 40317 del 10/11/2006, Rv. 235110 – 01).
Ciò premesso, nella specie la censura posta – che fa discendere la violazione della norma processuale dal mancato rinvio della udienza per consentire l’espletamento dell’esame dell’imputato, non calendarizzato per quella data – è fuori fuoco, atteso che non risulta inosservanza di alcuna disposizione concernente l’intervento dell’imputato. Invero, risulta dagli atti che alla udienza del 13 settembre 2023 veniva disposto rinvio alla data del 31 ottobre 2023, senza apertura del dibattimento, disponendosi rinnovazione della notifica del decreto di citazione all’avv. XXX e “mandando al PM per la citazione dei propri testi” in numero di cinque. All’udienza del 31 ottobre 2023, quindi, veniva dichiarata l’assenza dell’imputato e solo a detta udienza le parti formulavano le proprie richieste di prova ed il difensore altresì chiedeva l’esame dell’imputato; alla medesima udienza il giudice ammetteva le prove e, esaurita l’istruttoria, invitava le parti a concludere, rigettando la richiesta del difensore di rinvio per consentire l’esame dell’imputato.
Non vi è stata dunque alcuna calendarizzazione parziale, né l’esclusione dell’esame dell’imputato per la data del 31 ottobre 2023.
La disposizione contenuta a verbale del 13 settembre 2023, e data in relazione alla sola citazione dei testi del PM, senza cioè fare anche riferimento all’esame dell’imputato, risponde d’altro canto ad espresse previsioni di legge in tema di organizzazione della udienza che non includono alcuna intimazione dell’imputato a comparire per rendere esame. Invero, dalla lettura combinata delle norme di cui agli artt. 468, 477 e 145, disp. att., cod. proc. pen., anche in esito alle modifiche di cui al d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, può essere disposta la sola citazione di testi, periti o consulenti tecnici, nonché delle persone indicate nell’art. 210 cod. proc. pen., non anche dell’imputato.
Come già rilevato dai giudici di appello, poi, l’imputato era assente all’udienza del 31 ottobre 2023, senza addurre alcun legittimo impedimento, né risultavano calendarizzate udienze successive, di talché legittimamente non veniva accordato un rinvio per l’incombente, veniva dichiarata chiusa l’istruttoria con corretto invito alle parti ad esporre le proprie conclusioni. D’altro canto, la tensione esistente tra il diritto a rimanere assente ed il diritto a rendere esame si verifica ogniqualvolta sia fatta richiesta di sottoporre ad esame l’imputato e la soluzione è comunque rimessa alla scelta dello stesso, scelta che nella specie non poteva neppure ritenersi erroneamente formata sulla base di una calendarizzazione dell’attività di udienza, di contro ben potendo l’attività istruttoria legittimamente esaurirsi, come avvenuto, in un’unica udienza.
Con la scelta di non presentarsi all’udienza, l’imputato ha così volontariamente “accettato il rischio” di non poter rendere l’esame richiesto nell’ipotesi (come verificatosi) che il giudice avesse ritenuto conclusa l’istruttoria dibattimentale ed il processo pronto per essere deciso. Diversamente opinando, si finirebbe per provocare il diverso – ed inaccettabile – rischio dello stallo processuale che l’imputato potrebbe provocare decidendo di non comparire (per rendere l’esame) ovvero di procrastinare a suo piacimento la propria comparizione in udienza per lo svolgimento di detto incombente.
Non risulta dunque verificatasi la dedotta violazione di norme prescritte a pena di nullità.
