Stupefacenti e l’onere di provare, sulla base di dati certi e nel loro complesso univocamente significativi, la destinazione allo spaccio (Redazione)

La Cassazione penale sezione 6 con la sentenza numero 2556 del 22 gennaio 2026 ha ribadito che la destinazione all’uso personale della sostanza stupefacente non ha natura giuridica di causa di non punibilità e non è onere dell’imputato darne la prova, ma grava sulla pubblica accusa l’onere di provare, sulla base di dati certi e nel loro complesso univocamente significativi — quali, per esempio il notevole quantitativo della droga, il rinvenimento dello strumentario tipicamente utilizzato per il confezionamento delle dosi e le modalità di detenzione della droga — mediante corrette massime di esperienza e senza incorrere in manifeste illogicità, la destinazione allo spaccio.

Nel caso in esame, la Corte di appello ha escluso che dalle espressioni utilizzate dall’imputato nelle sue conversazioni con i coimputati emerga con sufficiente certezza che egli fosse coinvolto nella attività illecita rivelata dalle intercettazioni.

Invece, ha ritenuto che la destinazione illecita della droga sequestratagli sia provata dal suo inserimento nel contesto di rapporti criminali che emerge dalle conversazioni intercettate e dal fatto che non risulta che egli sia un consumatore di cocaina.

La Suprema Corte ha sottolineato che l’argomentazione adottata dalla Corte di appello non rispettano i requisiti richiesti dall’art. 192, comma 2, cod. proc. pen. perché gli elementi di valutazione considerati nella motivazione della sentenza non possiedono le connotazioni di una gravità e precisione sufficienti per escludere altre ragionevoli spiegazioni della condotta.

Infatti, in occasione della perquisizione fu trovato addosso all’imputato soltanto un involucro di cocaina, contenente principio attivo di 413,5 milligrammi, con il quale è possibile confezionare meno di due dosi.

Inoltre, il tenore criptico delle conversazioni intercettate (il cui contenuto non è richiamato nella motivazione, sicché non può valutarsene la rilevanza indiziaria) potrebbe non irragionevolmente spiegarsi con le cautele legate all’acquisto della droga, dal quale comunque derivano responsabilità amministrative e il rischio di coinvolgimento in indagini penali.

Deve ribadirsi che la destinazione all’uso personale della sostanza stupefacente non ha natura giuridica di causa di non punibilità e non è onere dell’imputato darne la prova, ma grava sulla pubblica accusa l’onere di provare (Sez. 6, n. 26738 del 18/09/2020, Rv. 279614), sulla base di dati certi e nel loro complesso univocamente significativi — quali, per esempio il notevole quantitativo della droga, il rinvenimento dello strumentario tipicamente utilizzato per il confezionamento delle dosi e le modalità di detenzione della droga — mediante corrette massime di esperienza e senza incorrere in manifeste illogicità, la destinazione allo spaccio (Sez. 3, n. 24651 del 22/02/2023, Rv. 284842; Sez. 4, n. 36755 del 04/06/2004, Rv. 229686).

Pertanto, la sentenza impugnata va annullata con rinvio per un nuovo giudizio alla stregua dei principi di diritto indicati.

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