Cassazione civile, Sez. 1^, ordinanza n. 802/2026, 11 dicembre/14 gennaio 2026, ha affermato alcuni interessanti principi sulla sinteticità degli atti processuali e sulle conseguenze gravanti sulla parte che non la assicuri.
Il D.M. n. 110/2023 è attuativo dell’art. 46, quinto comma, disp. att. cod. proc. civ. relativo ai limiti dimensionali degli atti processuali, a sua volta attuativo dell’art. 121 cod. proc. civ. (come modificato dal d. lgs. n. 149/2022), secondo cui «tutti gli atti del processo sono redatti in modo chiaro e sintetico».
La modifica normativa tiene conto, da un lato – come indicato nella Relazione illustrativa al citato d. lgs. n. 149/2022 – delle regole di redazione degli atti proprie del processo civile telematico, che devono essere agilmente consultabili «tramite video, tanto per le parti quanto per i giudici», dall’altro dell’elaborazione giurisprudenziale del principio di sinteticità e chiarezza degli atti del giudice e delle parti (ex multis Cass., n. 8425/2020), «funzionale a garantire il principio di ragionevole durata del processo (…) e il principio di leale collaborazione tra le parti processuali e tra queste ed il giudice».
Il D.M. n. 110/2023 dispone all’art. 3, comma 1 che l’atto introduttivo del giudizio (anche di legittimità) abbia un format che non superi il limite di 80.000 caratteri, corrispondenti a circa 40 pagine nel formato di cui all’articolo 6 (caratteri di 12 punti, interlinea 1,5 margini orizzontali di cm. 2,5), spazi esclusi (art. 3, comma 2), depurandosi dal conteggio le parti iniziali (compresa la sintesi dei motivi), le conclusioni e le parti dell’atto a esse successive a termini dell’art. 4 D.M. cit.
La parte può derogare a tali limiti ove il difensore ne esponga le ragioni (art. 5 D.M. cit.).
Il format degli atti del giudizio di legittimità tiene, inoltre, conto anche dei criteri stabiliti da decreto del Primo Presidente della Cassazione ex art. 8, comma 3, D.M. cit., criteri indicati ante litteram dal Protocollo citato dal controricorrente, emanato all’atto dell’entrata in vigore della norma primaria.
La violazione dei limiti dimensionali di cui al D.M. n. 110/2023 si traduce, pertanto, in violazione dei principi di chiarezza e sinteticità espositiva degli atti processuali, principio applicabile al ricorso per cassazione e che, in linea generale, comporta l’inammissibilità del ricorso quando si risolva in una esposizione oscura o lacunosa dei fatti di causa o pregiudichi l’intelligibilità delle censure mosse alla sentenza gravata, così violando i requisiti di contenuto-forma stabiliti dai nn. 3 e 4 dell’art. 366 cod. proc. civ. (Cass., Sez. U., 37552/2021).
Tuttavia, diversamente da come opinato dal controricorrente, la sola violazione dei limiti dimensionali redazionali di cui al D.M. n. 110 cit., per quanto integrante violazione dei principi di chiarezza e sinteticità, induce una adeguata modulazione della liquidazione delle spese processuali ex art. 46, sesto comma, cit. (Cass., n. 27552/2025; Cass., n. 32405/2024; Cass., 32228/2024; Cass., n. 7600/2023).
Il D.M. n. 110/2023 non indica i parametri di liquidazione delle spese in questo caso, per cui deve farsi riferimento al D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022.
Nella specie, il format del ricorso per cassazione non rispetta il precetto dell’art. 46 disp. att. cod. proc. civ. e viola il D.M. n. 110/2023, essendo strutturato – tenuto conto di quanto indicato dagli artt. 3, comma 2 e 4 D.M. cit. – su circa 120 pagine e 200.000 caratteri, né rispetta il limite di trenta pagine di esposizione introduttiva, senza indicazione alcuna delle ragioni della deroga ex art. 5 D.M. cit., per giunta a fronte di un ricorso inammissibile.
Per tali motivi, si reputa opportuno liquidare le spese ai valori massimi dei parametri in relazione al valore di causa dichiarato, attesa l’inutilità e la prolissità delle difese del ricorrente, in violazione del principio di leale collaborazione processuale.
Si rappresenta, per una migliore comprensione del caso giuridico, che il collegio di legittimità ha dichiarato inammissibile il ricorso sul quale si è pronunciata ed ha liquidato le spese favore del controricorrente secondo il principio della soccombenza, tenendo conto a tal fine della specifica censura di quest’ultimo che ha lamentato la violazione del Protocollo di intesa sul processo civile in cassazione del 1° marzo 2023.
