Il Pubblico Ministero che registra gli incontri in Procura con i colleghi “nell’ambito di riunioni, conversazioni e confronti a carattere lavorativo/professionale in senso lato”, comportamento scorretto ma …
Segnaliamo la sentenza numero 43 del 2025, Presidente: PINELLI R.G. n. 97/2021 Estensore: LAGANA’, che pur esprimendosi in termini negativi in merito al comportamento di un magistrato aduso a registrare i colloqui di lavoro con i colleghi decide che è insussistente l’illecito disciplinare. Tra l’altro è sintomatico nella massima pubblicata l’uso della locuzione “in senso lato” che indica una interpretazione più estesa di un concetto o termine rispetto al suo significato letterale. Quindi il Pm registrava non solo colloqui di lavoro? Agli esegeti l’arduo compito di decifrazione.
Della serie misteri delle decisioni.
Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni – Doveri del magistrato – Comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti delle parti, dei loro difensori, dei testimoni o di chiunque abbia rapporti con il magistrato nell’ambito dell’ufficio giudiziario, ovvero nei confronti di altri magistrati o di collaboratori – Sostituti procuratori della Repubblica – Fonoregistrazioni compiute all’interno della Procura della Repubblica – Gravità della condotta – Illecito disciplinare – Presupposti – Insussistenza.
In tema di illecito disciplinare dei magistrati, si deve ritenere ingiustificata, e dunque gravemente scorretta ai sensi del disposto di cui all’art. 2 comma 1 lett. d) Dlvo 109/06, in quanto lesiva del preminente interesse alla tutela del segreto professionale e della leale collaborazione, nell’accezione intesa, ogni privata fonoregistrazione compiuta tra magistrati all’interno dell’Ufficio giudiziario nell’ambito di riunioni, conversazioni e confronti a carattere lavorativo/professionale “in senso lato”, quando il magistrato “operante”, che ha agito per tutelare un proprio diritto, avrebbe potuto fare ricorso ad altri mezzi/strumenti che, predisposti dall’ordinamento alla medesima tutela difensiva, non risultano, per ciò solo, lesivi del bene giuridico “preminente” rappresentato dalla custodia doverosa del suddetto segreto professionale e della reciproca leale collaborazione (il cd. rapporto fiduciario) che devono intercorrere tra colleghi dello stesso ordine giudiziario.
Riferimenti normativi: decreto legisl. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 1 decreto legisl. 23 febbraio 2006, n. 109, 2, comma 1, lett. d)
