La Cassazione penale sezione 5 con la sentenza numero 2682 depositata il 22 gennaio 2026 ha precisato che la nozione del ne bis in idem sostanziale e quella del ne bis in idem processuale hanno confini ed ambiti applicativi (almeno parzialmente) diversi: la prima, più ampia, ha riguardo al rapporto tra il fatto storico, oggetto di giudicato, ed il nuovo giudizio e, prescindendo dalle eventuali differenti qualificazioni giuridiche, preclude una seconda iniziativa penale là dove il medesimo fatto, nella sua dimensione storico naturalistica, sia stato già oggetto di una pronuncia di carattere definitivo; la seconda, invece, concerne il rapporto tra norme incriminatrici astratte e prescinde dal raffronto con il fatto storico (Sez. 5, n. 663 del 28/09/2021, dep. 2022, Leto, Rv. 282529 – 01; Sez. 7, n. 32631 del 01/10/2020, Barbato, Rv. 280774 – 01).
La Corte costituzionale, con sentenza n. 200 del 2016, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 649 cod. proc. pen., per contrasto con l’art. 117, comma 1, Cost., in relazione all’art. 4, prot. n. 7, CEDU, nella parte in cui, secondo il diritto vivente, esclude che il fatto sia il medesimo per la sola circostanza che sussiste un concorso formale tra il reato già giudicato con sentenza irrevocabile e il reato per cui è iniziato il nuovo procedimento penale.
La Consulta ha chiarito che la Convenzione europea impone agli Stati membri di applicare il divieto di bis in idem in base ad una concezione naturalistica del fatto, ma non di restringere quest’ultimo nella sfera della sola azione od omissione dell’agente.
Il diritto vivente, con una lettura conforme all’attuale stadio di sviluppo della CEDU, art. 4 prot. n. 7, impone di valutare, con un approccio storico naturalistico, la identità della condotta e dell’evento, secondo le modalità con cui esso si è concretamente prodotto a causa della prima.
Dunque, sulla base della triade condotta-nesso causale-evento naturalistico, il giudice può affermare che il fatto oggetto del nuovo giudizio è il medesimo solo se riscontra la coincidenza di tutti questi elementi.
La richiamata sentenza ha in proposito affermato che l’autorità giudiziaria è tenuta «a porre a raffronto il fatto storico, secondo la conformazione identitaria che esso abbia acquisito all’esito del processo concluso con una pronuncia definitiva, con il fatto storico posto dal pubblico ministero a base della nuova imputazione.
A tale scopo è escluso che eserciti un condizionamento l’esistenza di un concorso formale, e con essa, ad esempio, l’insieme degli elementi indicati dal rimettente nel giudizio principale (la natura del reato; il bene giuridico tutelato; l’evento in senso giuridico).
Sulla base della triade condotta-nesso causale-evento naturalistico, il giudice può affermare che il fatto oggetto del nuovo giudizio è il medesimo solo se riscontra la coincidenza di tutti questi elementi, assunti in una dimensione empirica».
In applicazione di tali principi, la cassazione ha ritenuto che, ai fini della preclusione del ne bis in idem, l’identità del fatto deve essere valutata in relazione al concreto oggetto del giudicato e della nuova contestazione, senza confrontare gli elementi delle fattispecie astratte di reato (Sez. 5, n. 31243 del 18/04/2024, Yunas, Rv. 287101 – 01) e che la preclusione processuale derivante dal divieto in parola opera allorché i fatti storici già giudicati, considerati nella loro dimensione storico-naturalistica, siano gli stessi di quelli oggetto del nuovo giudizio, indipendentemente dalla astratta qualificazione giuridica e, dunque, dalla diversità dei reati contestati nei distinti procedimenti, e dalla sopravvenienza di nuove acquisizioni probatorie potenzialmente idonee a rivisitare il giudizio assolutorio già espresso (Sez. 6, n. 32057 del 03/07/2025, Amoruso, Rv. 288633 – 01; Sez. 1, n. 41867 del 26/06/2024, D’alise, Rv. 287251 – 01).
Applicando tali principi al caso di specie, si deve innanzitutto rilevare che non ricorrono i presupposti per l’applicazione dell’art. 649 cod. proc. pen.
Affinché operi il divieto di sottoporre l’imputato a nuovo giudizio per il medesimo fatto sancito da tale disposizione, è necessario che egli sia stato prosciolto o condannato con sentenza o decreto penale divenuti irrevocabili.
Ebbene, nel caso di specie non risulta che la sentenza pronunciata dal Tribunale di Forlì nel procedimento RGNR 2814/2018, rispetto alla quale si deduce la violazione del richiamato principio, sia passata in giudicato, ed anzi lo stesso ricorrente ha dato atto che avverso di essa pende impugnazione.
