Lasciare in carcere un indagato oltre il dovuto è scarsamente rilevante, depositare in ritardo una sentenza e determinare la scarcerazione di imputati per decorrenza termini è particolarmente rilevante: le asimmetrie della giurisprudenza disciplinare del CSM (Vincenzo Giglio)

La recentissima pubblicazione del massimario delle decisioni della Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura emesse nell’anno 2025 offre l’occasione di riflettere non solo sugli orientamenti interpretativi vigenti ma anche sulle visioni di cui sono il frutto e sul valore attribuito ad alcuni beni che il senso comune e la Costituzione considerano a buona ragione di importanza primaria.

È questo certamente il caso della libertà personale.

Le decisioni a confronto

Si metteranno adesso a confronto due decisioni, tratte dal suddetto massimario, che hanno molto a che fare con questo bene primario.

…Scarcerazione indebitamente ritardata

La prima in ordine cronologico è la sentenza n. 8/2025 (RG n. 5/2023) (presidente Pinelli, estensore D’Ovidio).

Questi sono i tag:

Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni – Doveri del magistrato – Diligenza – La grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile – Sostituto procuratore della Repubblica – Omessa scarcerazione per scadenza del termine di durata massima della custodia cautelare – Presupposti – Illecito disciplinare – Sussistenza – Fattispecie”.

E questa è la massima:

In tema di illecito disciplinare dei magistrati, premessa la possibilità di concorso dell’illecito di cui all’art. 2 lett. g) con quello di cui alla lettera a) non risultando un rapporto di specialità tra le due previsioni, la protrazione in sé della custodia cautelare sine titulo per 43 giorni dopo la scadenza della misura integra certamente, trattandosi di disciplina a tutela del bene della libertà personale, la fattispecie prevista dall’art. 2 comma 1 lett. a) e g) (Nella specie la Sezione disciplinare ha ritenuto di applicare l’esimente di cui all’art. 3 bis tenuto conto di una serie di elementi tra cui la scarsa diffusione della vicenda, la colpevolezza del magistrato, la scarsità del danno provocato all’indagato e la figura professionale dell’incolpato)”.

È doveroso segnalare che la decisione in questione è stata impugnata dinanzi le Sezioni unite civili della Suprema Corte e cassata con rinvio con la sentenza n. 22095/2025 del 3 luglio 2025.

…Scarcerazione indebitamente provocata

La seconda è la sentenza n. 121/2025 (RG n. 48/2023) (presidente Pinelli, estensore Romboli).

Questi sono i tag:

Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni – Doveri del magistrato – Diligenza – La violazione del dovere di diligenza con conseguente indebito vantaggio ad una delle parti – Giudice penale – Ritardato deposito della sentenza di condanna – Scarcerazione di tre imputati per decorrenza del termine massimo – Illecito disciplinare – Sussistenza”.

E questa è la massima:

In tema di illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni previsto dall’art. 2, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 109 del 2006, rientra nei doveri di diligenza del magistrato organizzare il proprio lavoro in modo funzionale ad una gestione efficiente del ruolo, assicurando non solo una produttività adeguata, ma anche il rispetto dei termini nel deposito dei provvedimenti, adottando, nel caso di gravi difficoltà per le dimensioni eccezionali di singoli procedimenti o per l’aumento anomalo del loro numero in ragioni di carenze di risorse dell’ufficio, delle soluzioni che siano idonee ad evitare che i ritardi assumano i caratteri dell’abnormità e che essi producano effetti ulteriori di particolare rilevanza come la scarcerazione degli imputati detenuti per superamento del limite di durata della custodia cautelare”.

La comparazione

La prima decisione, come si è visto, è intervenuta a seguito dell’incolpazione disciplinare di un magistrato del pubblico ministero cui è stata contestata una condotta negligente dalla quale è dipesa l’indebita protrazione della custodia cautelare di un individuo per 43 giorni.

La Sezione disciplinare ha riconosciuto la ricorrenza degli elementi costitutivi dell’illecito disciplinare ma lo ha qualificato in termini di scarsa rilevanza sulla base di plurimi parametri, tra i quali spiccano la scarsa diffusione della vicenda, la pochezza del danno provocato all’indagato e la figura professionale dell’incolpato.

La seconda decisione è stata emessa, a sua volta, a seguito dell’incolpazione di un giudice penale cui è stata contestata una condotta negligente individuata nel deposito tardivo della motivazione di una sentenza di condanna che è stato causa della scarcerazione di tre condannati per decorrenza del termine massimo di custodia cautelare.

Anche in questo caso è stata riconosciuta l’esistenza del fatto tipico ma, a differenza del primo, la Sezione disciplinare non ha ravvisato la scarsa rilevanza, attribuendo al contrario particolare rilevanza alla predetta scarcerazione.

Il commento

Pare indiscutibile, dato il tenore delle due decisioni, che nella gerarchia valoriale della Sezione disciplinare la bilancia debba pendere decisamente dal lato della sicurezza sociale a scapito della libertà individuale.

È colpevole e basta il giudice che tarda il deposito di una sentenza, fa così scadere i termini massimi di custodia cautelare e provoca la scarcerazione di tre imputati.

È colpevole ma può essere giustificato il PM per la cui negligenza un individuo rimane in carcere un mese e mezzo oltre il dovuto.

C’è di più: questa seconda valutazione si fonda su parametri uno più discutibile dell’altro: la scarsa notorietà dell’episodio, il danno minimo subito dalla “vittima”, il profilo professionale dell’incolpato.

Il che è come dire che: conta non che il fatto sia noto a chi lo ha subito, ai suoi familiari, al suo difensori, ai suoi compagni di galera, ma che non se ne mormori all’esterno; sei settimane di carcere senza titolo non sono poi questo gran danno; se l’incolpato ha un bel curriculum, di quelli altisonanti, non è proprio il caso di accanirsi con una sanzione che macchierebbe un percorso che può portarlo chissà dove.

Passano gli anni, cambiano le maggioranze su cui si regge il CSM, si avvicendano i componenti della Sezione disciplinare ma le decisioni “lunari” continuano a saltar fuori come i pop-up pubblicitari.

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