Revoca della nomina del difensore di fiducia cui sia stata conferita procura speciale: non comporta la revoca automatica della procura speciale allo stesso rilasciata (Redazione)

La Cassazione penale sezione 2 con la sentenza numero 37496/2025 ha ricordato che la revoca del difensore munito di procura speciale ai sensi dell’art. 100 cod. proc. pen., come la nomina, non consentita, di un secondo difensore in aggiunta al primo, non comporta la revoca automatica della procura speciale allo stesso rilasciata, dovendo questa, per la sua differente funzione, relativa a un diverso e più ampio potere, essere manifestata espressamente nelle stesse forme dell’atto di conferimento e depositata presso la cancelleria del giudice ovvero mediante deposito telematico.

Quanto ai criteri distintivi tra procura speciale e nomina difensiva, la giurisprudenza di legittimità, delinea precisamente la differenza tra le due figure giuridiche (Sez. 3, n. 29858 del 01/12/2017, dep. 2018, Fazzari, Rv. 273505 – 01; Sez. 5, n. 25478 del 15/05/2014, Pannunzo, Rv. 259847 – 01), evidenziando che la nomina del difensore prevede formalità riguardanti il momento della presentazione (art. 96 cod. proc. pen.) ma nulla è sancito dalla legge quanto al contenuto, sicchè tale atto costituisce un negozio unilaterale di investitura del potere di rappresentare la parte in giudizio che vale per tutta la durata del processo, fino a revoca o rinuncia e per l’esercizio di tutti e solo dei poteri propri del difensore in quanto tale.

La procura speciale ex art. 100 cod. proc. pen., invece, rientra nello schema negoziale proprio del mandato con il quale il professionista viene incaricato di rappresentare un soggetto nel compimento di specifici atti di cui è titolare in proprio il conferente la procura stessa, in relazione a un determinato procedimento.

Trattandosi di due atti distinti, in quanto aventi funzioni differenti, la revoca della nomina difensiva ovvero la non consentita nomina di un secondo difensore (senza revoca del primo) non comporta l’automatica revoca anche della procura speciale contestualmente rilasciata al medesimo patrocinatore la quale, essendo relativa ad un diverso e più ampio potere, deve essere manifestata espressamente nelle stesse forme dell’atto di conferimento e depositata presso la cancelleria del giudice ovvero attraverso il deposito telematico (Sez. 1, n. 35703 del 29/05/2019, Tecle Ysack, Rv. 276808 – 01).

In motivazione la Suprema Corte ha altresì affermato che la nomina difensiva è un negozio unilaterale di investitura del potere di rappresentare la parte in giudizio valevole, fino a revoca o rinuncia, per tutta la durata del processo, mentre la procura speciale investe il professionista, in relazione ad un determinato procedimento, del potere di rappresentare il soggetto che gliela conferisce, nel compimento di specifici atti di cui questi è titolare in proprio.

Lascia un commento