La “doppia conforme”: una foglia di fico con cui la Corte di cassazione si difende dal processo (Leonardo Filippi)

Secondo la Corte di cassazione, se la sentenza di primo grado non è riformata da quella d’appello, le due motivazioni si fonderebbero tra loro e la seconda sanerebbe i vizi della prima, ponendo anche forti limiti al successivo ricorso in cassazione. Si tratta di una giurisprudenza creativa in contrasto con l’art. 111, Cost. sotto il profilo sia dell’obbligo di motivazione della sentenza, sia del diritto al ricorso in cassazione, ma che in realtà ha una funzione deflattiva dei ricorsi.

La “doppia conforme”: il risultato di una giurisprudenza creativa in malam partem

La Corte di cassazione penale, ormai da tempo, segue le orme di quella civile e sostiene che, quando le sentenze di primo e secondo grado pervengono alla medesima conclusione sui fatti e sulla responsabilità dell’imputato, le loro motivazioni si fonderebbero in un unico apparato motivazionale.

La tesi non può essere condivisa perchè l’art. 111, comma 6, Cost. impone che “tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati” e l’art. 546, comma 1, lett. e) c.p.p. prescrive “la concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata, con l’indicazione dei risultati acquisiti e dei criteri di valutazione della prova adottati e con l’enunciazione delle ragioni per le quali il giudice ritiene non attendibili le prove contrarie, con riguardo: 1) all’accertamento dei fatti e delle circostanze che si riferiscono all’imputazione e alla loro qualificazione giuridica; 2) alla punibilità e alla determinazione della pena, secondo le modalità stabilite dal comma 2 dell’articolo 533, e della misura di sicurezza; 3) alla responsabilità civile derivante dal reato; 4) all’accertamento dei fatti dai quali dipende l’applicazione di norme processuali”. Si tratta di criteri applicabili anche alla sentenza d’appello.

Pertanto, ogni sentenza deve avere la propria autonoma motivazione, che deve essere logicamente corretta, aderente agli atti e alle deduzioni delle parti e priva di vizi, per cui non sono costituzionalmente ammesse motivazioni con efficacia sanante di un’altra motivazione viziata.

Invece la giurisprudenza sostiene che tale “fusione di motivazioni” comporterebbe l’affermazione del principio della fungibilità delle motivazioni, per cui la motivazione della sentenza di secondo grado che conferma quella di primo può anche essere sintetica e fare riferimento per relationem alle argomentazioni del primo giudice, purché non si limiti a una mera adesione acritica.

 La tesi della “doppia conforme” crea anche tre limiti al ricorso per cassazione

La tesi  che ha “inventato” la “doppia conforme”, che di per sé è già in contrasto con l’art. 111, Cost., si pone ulteriormente in conflitto con la disposizione costituzionale perché la stessa giurisprudenza pone tre forti limiti ai motivi di ricorso in cassazione, limiti non previsti dalla legge e di pura creazione giurisprudenziale, asserendo che sarebbero necessari per evitare  che il giudizio di legittimità si trasformi in un terzo grado di merito, volto a una nuova e diversa valutazione dei fatti e delle prove.

…Il primo limite al ricorso: il divieto di reiterazione dei motivi d’appello

Si afferma spesso la genericità del ricorso che si limiti ad una reiterazione dei motivi già dedotti in appello, motivando che il giudice d’appello li aveva già esaminati e puntualmente disattesi, per cui, per la Corte di cassazione, un ricorso così formulato sarebbe privo di specificità, in quanto non si confronterebbe criticamente con le ragioni esposte nella sentenza impugnata, ma si limiterebbe a riproporre le stesse doglianze. Ma è facile obiettare che, se la sentenza d’appello conferma la motivazione di quella di primo grado, senza aggiungerne altre, è evidente che le doglianze in diritto sul vizio di motivazione non possono essere che le stesse proposte contro la sentenza di primo grado. La domanda sporge spontanea: come è possibile che il giudice d’appello possa ripetere le stesse ragioni della sentenza di primo grado, senza uno sforzo motivazionale proprio, sebbene imposto dall’art. 111, comma 6, Cost., e il ricorrente, che ha diritto al ricorso, non possa ribadire le medesime critiche ex art. 606 c.p.p. alle stesse argomentazioni?

…Il secondo limite al ricorso: la prova travisata deve essere stata assunta in appello

La giurisprudenza, in caso di “doppia conforme”, pone un ulteriore limite alla deduzione del vizio di travisamento della prova, cioè l’utilizzazione di una prova inesistente o l’omessa valutazione di una prova decisiva. In tal caso, secondo la giurisprudenza, il vizio di travisamento della prova potrebbe essere dedotto in cassazione solo se il ricorrente dimostri, con una deduzione specifica, che la prova asseritamente travisata è stata introdotta per la prima volta come oggetto di valutazione nella motivazione della sentenza di secondo grado. Si tratta di un forte limite al ricorso in cassazione, “inventato” dalla giurisprudenza che, in questo modo, non solo oblitera l’obbligo costituzionale di motivazione del giudice d’appello, ma vieta pure il ricorso sulla prova travisata eventualmente sfuggita allo stesso giudice d’appello. Una tale interpretazione si pone due volte in contrasto con la Costituzione: nega il diritto al ricorso in cassazione e viola il diritto di difesa.

…Il terzo limite al ricorso: la decisività dell’errore denunciato

In caso di “doppia conforme”, la giurisprudenza della Corte di cassazione frappone un terzo limite al ricorso in cassazione, ovviamente non previsto dalla legge. Essa, infatti, esige la “decisività” dell’errore denunciato, sottolineando che un vizio di motivazione è rilevante solo se l’errore accertato è così grave da “disarticolare l’intero ragionamento probatorio”, rendendolo così manifestamente illogico. Se, invece, le censure sollevate dal ricorrente si risolvono nell’evidenziare “minime incongruenze” che non incidono sulla completezza e linearità complessiva della sentenza impugnata, tali errori non sono considerati decisivi ai fini del giudizio di colpevolezza. Anche tale limite al ricorso non è presente nella legge ed è di pura creazione giurisprudenziale, e tanto basterebbe per non ammetterlo. Ma esso appare anche irragionevole dal momento che il compito del giudice di legittimità è quello di verificare, appunto, la legittimità della motivazione rispetto alle disposizioni di legge e, se ravvisa un vizio nella motivazione, deve annullare la sentenza, senza poter pesare la maggiore o minore gravità della stessa illegittimità.

La foglia di fico con cui la Corte di cassazione si difende “dal processo”

Come si vede, in presenza di una “doppia conforme”, gli spazi per un ricorso basato su vizi di motivazione sono notevolmente e irragionevolmente ristretti dalla giurisprudenza, in assenza di alcuna disposizione di legge, anzi in contrasto con l’art. 111 Cost. e con le disposizioni del codice di procedura penale.

E’ evidente che una tale interpretazione è motivata soltanto dall’esigenza, da una parte, di consentire al giudice d’appello di ridurre il proprio onere motivazionale e, dall’altra, ridurre il carico giudiziario in cassazione mediante una più agevole declaratoria di inammissibilità dei ricorsi. Insomma, la foglia di fico con cui la Corte di cassazione si difende “dal processo”.

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