Il deficit di motivazione del decreto di convalida del sequestro assorbe ogni altra questione dedotta con il riesame: un apprezzabile orientamento del Tribunale di Cremona (Carlo Alberto Zaina)

Il Tribunale del Riesame di Cremona all’udienza del 30 dicembre 2025 ha annullato un decreto di convalida di sequestro di sostanze derivate dalla canapa, emesso dal P.M. a seguito di perquisizione operata dalla p.g. presso un commerciante.

L’ordinanza (allegata alla fine del post in forma anonimizzata) appare interessante sotto due profili.

In primo luogo, emerge la questione relativa all’onere motivazionale.

Il collegio ravvisa nella specie un deficit sul punto, atteso che il provvedimento di convalida si sostanzia semplicemente in un timbro posto in calce al verbale di sequestro, senza che venga adempiuto il dovere di fornire adeguata spiegazione della ragioni che possono essere poste a base della decisione.

Difetta, infatti, nella specie, la prova del vincolo di pertinenzialità fra il bene sequestrato ed il reato astrattamente configurato, non potendo, infatti, apparire sufficiente la qualificazione dei beni sequestrati come – asseritamente – corpi di reato.

Soprattutto, però, rileva in modo importante l’assenza dell’indicazione delle ragioni, per le quali si sia inteso procedere ad un sequestro totale della merce, ipotizzata come stupefacente, in luogo di un prelievo a campione.

Il Tribunale, infatti, evidenzia, in secondo luogo, che, nella specie – anche alla luce della disponibilità originaria dell’indagato a fornire documentazione fiscale e scientifica di analisi idonea a dimostrare la non psicoattività dei prodotti detenuti – la perquisizione avrebbe dovuto proseguire e concretarsi in una preliminare campionatura.

Dunque, il Tribunale di Cremona opera una riscrittura delle regole di ingaggio in relazione alle attività di perquisizione e sequestro.

I giudici ritengono, però, che tale impostazione – pur se assorbente processualmente rispetto alle questioni di merito concernenti la ipotetica incostituzionalità dell’art. 18 DL 48/2025 – sia intimamente collegata proprio a tale doglianza e presenti profili di particolare importanza.

Il collegio, infatti, concorda con la difesa (che aveva indicato tale indirizzo nei motivi di riesame) nel ritenere possibile una lettura costituzionalmente orientata dell’applicazione dell’art. 18 DL. 48/2025.

Vengono, così, riprese, testualmente e concretamente, le indicazioni della Rel. n. 33 del Massimario della Corte di cassazione, che presuppone e sancisce la funzione di bastione giuridico insormontabile del principio di offensività della condotta (art. 25 Cost.) rispetto al dettato della specifica norma (art. 18).

Consegue che qualunque valutazione di merito non possa prescindere da questo confronto e da questo scrutinio, rendendo certamente recessiva la norma ordinaria rispetto al principio costituzionale.

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