Vincolo della continuazione: da non confondere con un programma di vita improntato al crimine (Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. 1^, sentenza n. 836/2026, 19 dicembre/9 gennaio 2026, ha ribadito in condivisione la consolidata giurisprudenza di legittimità che, con specifico riferimento al vincolo della continuazione, ha individuato gli elementi da cui desumere l’ideazione unitaria da parte del singolo agente di una pluralità di condotte illecite, affermando che le violazioni dedotte ai fini dell’applicazione della continuazione ex art. 671, cod. proc. pen., devono costituire parte integrante di un unico programma criminoso, che deve essere deliberato per conseguire un determinato fine, per il quale si richiede l’originaria progettazione di una serie ben individuata di reati, già concepiti nelle loro caratteristiche essenziali (Sez. 5^, n. 1766 del 06/07/2015, Rv. 266413; Sez. 1^, n. 11564 del 13/11/2012, Rv. 255156; Sez. 1^, n. 44862 del 05/11/2008, Rv. 242098).

L’unicità del programma criminoso, a sua volta, non deve essere assimilata a una concezione esistenziale fondata sulla serialità delle attività illecite del condannato, perché in tal caso «la reiterazione della condotta criminosa è espressione di un programma di vita improntato al crimine e che dal crimine intende trarre sostentamento e, pertanto, penalizzata da istituti quali la recidiva, l’abitualità, la professionalità nel reato e la tendenza a delinquere, secondo un diverso ed opposto parametro rispetto a quello sotteso all’istituto della continuazione, preordinato al favor rei» (Sez. 5^, n. 10917 del 12/01/2012, Rv. 252950).

La verifica di tale preordinazione criminosa, inoltre, non può essere compiuta dall’autorità giudiziaria sulla base di indici di natura meramente presuntiva ovvero di congetture processuali, essendo necessario, di volta in volta, dimostrare che i reati che si ritengono avvinti dal vincolo della continuazione siano stati concepiti ed eseguiti nell’ambito di un programma criminoso che, almeno nelle sue linee fondamentali, risulti unitario e imponga l’applicazione della disciplina prevista dall’art. 671, cod. proc. pen., che può essere applicata, indifferentemente, sia per tutti i reati presupposti sia per una parte limitata di essi (Sez. 1^, n. 37555 del 13/11/2015, Rv. 267596; Sez. 1^, n. 35639 del 02/07/2013, Rv. 256307; Sez. 5^, n. 49476 del 25/09/2009, Rv. 245833).

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