Riabilitazione dopo una misura di prevenzione: il requisito della buona condotta (Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. 2^, sentenza n. 1008/2026, 30 dicembre 2025/12 gennaio 2026, ha ribadito che la prova costante ed effettiva di buona condotta, necessaria per la concessione della riabilitazione, implica una valutazione della personalità sulla base non già della mera astensione dal compimento di fatti criminosi, ma di fatti e comportamenti sintomatici di un effettivo e costante rispetto delle regole della convivenza sociale, quale espressione del recupero dell’interessato a un corretto modello di vita.

L’art. 70 d.lgs. n. 159 del 2011, ai fini della concessione della riabilitazione, richiede la sussistenza di due requisiti, il primo di carattere temporale (il decorso di tre anni nei casi di pericolosità c.d. generica ovvero di cinque anni nel caso di pericolosità c.d. qualificata dalla cessazione della misura di prevenzione) e il secondo, di natura sostanziale, secondo cui il sottoposto deve aver dato prova costante ed effettiva di buona condotta durante l’intero periodo sopra indicato.

La giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere che la prova costante ed effettiva di buona condotta, necessaria per la concessione della riabilitazione, implichi una valutazione della personalità sulla base non già della mera astensione dal compimento di fatti criminosi, ma di fatti e comportamenti sintomatici di un effettivo e costante rispetto delle regole della convivenza sociale, quale espressione del recupero dell’interessato a un corretto modello di vita (Sez. 1^, n. 8030 del 23/01/2019, Rv. 274914-01; Sez. 6^, n. 5164 del 16/01/2014, Rv. 258572-01).

Si è, in particolare, precisato che la “buona condotta” vada posta in relazione diretta con le caratteristiche assunte in concreto dalla pericolosità sociale che aveva giustificato l’applicazione della misura di prevenzione, nel senso che la prima sottende l’eliminazione effettiva di quei fattori da cui aveva origine la pericolosità del soggetto. Ciò che riverbera sulla prova che l’istante deve fornire, assumendo contenuti e gradazioni differenti in rapporto alla natura della precedente pericolosità, dovendosi distinguere la pericolosità cd. generica da quella cd. qualificata e, all’interno di quest’ultima, il diverso livello in cui il soggetto si collocava nella struttura organizzativa criminale.

In questa cornice ermeneutica, la stessa giurisprudenza di legittimità ha già precisato il principio secondo il quale «In tema di misure di prevenzione, ai fini della concessione della riabilitazione speciale ex art. 70, d.lgs. 6 novembre 2011, n. 159, il periodo di tempo trascorso in esecuzione di pena detentiva o di misura alternativa non rileva ai fini del cosiddetto periodo legale di prova, in quanto il ravvedimento da porre a base del beneficio deve essere processualmente certo e storicamente costante e, pertanto, non postula soltanto la mancata commissione di reati, ma presuppone necessariamente, oltre alla doverosa astensione da condotte oggettivamente sintomatiche di pericolosità, l’esistenza di prove effettive e costanti di buona condotta una volta che il soggetto sia restituito alla piena libertà» (Sez. 2^, n. 6744 del 08/01/2020, Rv. 278431-01).

La condivisa ratio di tale assunto – conseguente alla richiamata nozione di “buona condotta” – è nella constatazione che il semplice trascorrere del tempo non comporta, di per sé, la concessione del beneficio e che il ravvedimento necessario per la riabilitazione presuppone, oltre alla doverosa astensione da comportamenti moralmente riprovevoli e da condotte oggettivamente sintomatiche di pericolosità, la positiva prova di costante comportamento corretto che, intanto può valutarsi, giacché egli sia al di fuori del condizionamento conseguente al regime di detenzione, anche ove in espiazione di misura alternativa e, dunque, una volta che il soggetto sia restituito alla piena libertà (Sez. 1^, n. 10013 del 10/12/2024, Rv. 287686-01).

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