Costituzione di parte civile e revoca tacita in caso di mancata presentazione delle conclusioni nel giudizio di appello? (Riccardo Radi)

La Cassazione penale sezione 5 con la sentenza numero 879/2026 ha ricordato che la parte civile costituita, che non partecipi al giudizio di appello personalmente e non presenti conclusioni scritte ai sensi dell’art. 523 cod. proc. pen., deve ritenersi comunque presente nel processo e le sue conclusioni, pur rassegnate in primo grado, restano valide in ogni stato e grado in virtù del principio di immanenza previsto dall’art. 76 cod. proc. pen. (sez.5, n. 24637 del 06/04/2018, Capasso, Rv. 273338, richiamata con adesione da sez.6, n. 10060 del 09/01/2025, Clini, Rv. 287704; cfr. anche sez. 6, n. 25012 del 23/05/2013, Leonzio, Rv. 257032).

Pertanto, la mancata presentazione delle conclusioni nel processo d’appello non determina la revoca tacita disciplinata dall’art. 82 c.p.p., comma 2, in ragione del principio di immanenza della parte civile nel processo ex art. 76 c.p.p., comma 2 (per tutte S.U. sent. 930/1996; Sez. 4^, sent. 24360/2008; Sez. 2^, sent. 24063/2008; Sez. 5^, sent. 12959/2006; Sez. 4^, sent. 11783/1995).

E’ privo di pregio, dunque, il motivo d’impugnazione, che ha devoluto alla Corte di legittimità esclusivamente la questione dell’addotto intervento di una revoca tacita della costituzione di parte civile, a norma dell’art. 82 comma 3 cod. proc. pen., a causa del mancato svolgimento di attività processuale e del mancato deposito di conclusioni scritte da parte della difesa del contraddittore privato.

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