La Cassazione civile sezione 3 con ordinanza numero 1246 del 20 gennaio 2026 ha ricordato che la maggiorazione del compenso fino al 30% prevista dall’articolo 4, comma 1-bis, del dm Giustizia 55/2014 (come modificato dal dm 37/2018) per la redazione di atti con tecniche informatiche che agevolano la consultazione nell’ambito del processo civile telematico spetta quando gli atti difensivi sono predisposti con ausili informatici quali link interni, rinvii ipertestuali e strutture di navigazione che facilitano la fruizione del documento.
Tale maggiorazione deve essere applicata dal giudice anche d’ufficio quando riscontri la presenza di tali caratteristiche negli atti depositati telematicamente, a prescindere da una specifica richiesta di parte.
