La Cassazione penale sezione 4 con la sentenza numero 1910 depositata il 19 gennaio 2026 ha stabilito che non costituisce causa di inammissibilità del ricorso per cassazione la mancata sottoscrizione digitale degli allegati trasmessi telematicamente, quando si tratti di documenti non essenziali al contenuto dell’impugnazione o già presenti nel fascicolo processuale, operando il principio di conservazione degli atti processuali.
L’articolo 87-bis, comma 7, del decreto legislativo 150/22 sanziona con l’inammissibilità solo: la mancata sottoscrizione dell’atto di impugnazione; la trasmissione da Pec non registrata; la trasmissione a Pec non competente.
Un sussulto del principio di conservazione degli atti processuali
