La Cassazione penale sezione 3 con la sentenza numero 2218 depositata il 20 gennaio 2026, in tema di accertamenti urgenti della polizia giudiziaria, ha stabilito che l’accesso ai contenuti di un dispositivo elettronico senza preventiva autorizzazione del giudice è legittimo, nel rispetto dei principi del diritto dell’Unione europea derivanti dalla direttiva Ue 2016/680 come interpretata dalla Corte di Giustizia (sentenza 4/10/2024, causa C-548/21), quando ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:
sussistenza di casi di urgenza debitamente comprovati (necessità di evitare alterazioni, dispersioni o modifiche dei dati);
previsione dell’esperibilità di un effettivo controllo su tale attività in tempi brevi da parte di un giudice.
L’eventuale difetto di preventiva autorizzazione giudiziaria non comporta inutilizzabilità della prova ma nullità dell’atto, non deducibile quando il Tribunale del riesame si sia pronunciato sul sequestro, garantendo così un esame effettivo e indipendente sulla necessità, proporzionalità e minimizzazione dell’acquisizione dei dati.
La cassazione nella sentenza in esame richiama il precedente della Cassazione penale, Sez. 6^, sentenza n. 13585/2025, che è stato commentato approfonditamente dal dott. Vincenzo Giglio nel seguente post a cui rimandiamo:
