La Cassazione deve volare alto, non le spetta di scendere giù (Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. 2^, sentenza n. 33724/2025, 24 giugno/14 ottobre 2025, ha puntualizzato il senso e gli effetti della cosiddetta doppia conforme e gli oneri che gravano sui ricorrenti che deducano la mancanza o la contraddittorietà della motivazione della decisione impugnata.

Decisione della Suprema Corte

Allorché si sia in presenza di una cosiddetta “doppia conforme” in punto di affermazione della penale responsabilità dell’imputato per i fatti di reato come contestati, le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stati rispettati i parametri del richiamo della pronuncia di appello a quella di primo grado e dell’adozione – da parte di entrambe le sentenze – dei medesimi criteri nella valutazione delle prove (cfr., Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Rv. 257595; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218).

A fronte di tale situazione, non è consentita la deduzione di vizi che, lungi dall’esporre effettive critiche di legittimità, si riducono alla proposizione di letture alternative degli elementi probatori o a ricostruzioni che siano già state esaminate ed adeguatamente confutate nei due gradi del giudizio di merito. Non è, infatti, questo il senso del giudizio di cassazione che, pur nella irrisolta tensione tra uno jus constitutionis non esclusivo ed un irrinunciabile jus litigatoris, deve trattare solamente di questioni di legittimità, evitando assolutamente, pena lo stravolgimento della propria funzione, di impingersi nel merito.

Nel caso in esame, fin nella tecnica redazionale, i motivi rivelano invece una ‘deriva’ verso il merito o, altrimenti detto, una ‘discesa’ nel fatto che potrebbe essere sicuramente idonea a dar sostanza ad un atto di appello ma che non può aver alcun accesso in Cassazione.

In assenza di specifiche critiche che individuino la mancanza della motivazione (non il mancato esame di una specifica questione) o una contraddizione nel tessuto logico della motivazione o, come più frequentemente viene denunciato, una manifesta illogicità, la deduzione di carenze motivazionali di una sentenza, per quanto estese, è affare che non interessa alla Suprema Corte. Sul piano motivazionale, infatti, le sole critiche che sono ammesse in sede di legittimità, quali unici spiragli di accesso alla critica di legittimità, sono quelli tassativamente indicati nell’art. 606 lett. e, cod. proc. pen., ciascuno dotato di peculiare oggetto e struttura (sicché è altro costante insegnamento della Suprema Corte che la deduzione alternativa di vizi – come avviene anche nel caso di specie – invece assolutamente differenti, è per sé indice di genericità del motivo di ricorso e, in definitiva, ‘segno’ della natura di merito della doglianza che ad essi solo strumentalmente tenta di agganciarsi).

Si tratta di vizi che non possono essere, come nel caso del ricorso odierno, solo enunciati nella rubrica del motivo, ma che devono essere declinati nell’argomentazione, se si vuole che paulo maiora canamus, che, cioè, la Corte possa interessarsene, senza tradire la propria funzione di tutela di legittimità delle decisioni e senza invadere campi meritori che spettano ad altre autorità giudiziali.

Perché, come ha efficacemente osservato acuta dottrina, radicata in specifica ed autorevole esperienza giudiziaria, l’equilibrio del sistema giurisdizionale ordinario italiano si caratterizza nel senso che alla Cassazione “è affidato il privilegio di dire l’ultima e definitiva parola sulla controversia, ma tale privilegio trova, nell’ordinamento, il proprio contrappeso nel rispetto dell’accertamento di fatto, il quale è riservato al giudice del merito; onde la soluzione legale e giusta della controversia deve essere il risultato finale della somma dei compiti propri dei due tipi di giudicanti“.

Per questo le censure di merito agli apprezzamenti singoli e complessivi sul materiale probatorio costituiscono motivi diversi da quelli consentiti (art. 606.3 c.p.p.). Inammissibili sono pertanto tutte le doglianze che attacchino la ‘persuasività’, “inadeguatezza’, la mancanza di ‘rigore’ o di ‘puntualità’, la stessa ‘illogicità’ quando non ‘manifesta’, così come quelle che sollecitino una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenzino ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell’attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento.

Tutto ciò è ‘fatto’, riservato al giudice del merito e quando il giudice del merito ha espresso il proprio apprezzamento, la ricostruzione del fatto è definita.

Note di commento

Dà da pensare la decisione qui annotata.

Colpiscono in primo luogo l’assertività che caratterizza ognuno dei concetti essenziali e la radicalità della chiusura verso qualunque cosa li neghi o metta in discussione.

Si ammette un conflitto irrisolto tra la funzione nomofilattica (jus constitutionis) e la soluzione giuridica del caso concreto come posto dal ricorrente (jus litigatoris) ma lo si banalizza subito dopo, rifugiandosi dietro l’impossibilità assoluta di “impingersi nel merito”.

Si torna più avanti sul medesimo concetto, rivendicando orgogliosamente “il privilegio di dire l’ultima e definitiva parola sulla controversia” ma contrapponendogli l’obbligo del “rispetto dell’accertamento di fatto, il quale è riservato al giudice del merito”.

Si afferma infine l’indispensabilità di critiche specifiche allorchè si denuncino motivazioni mancanti o contraddittorie o manifestamente illogiche ma si tace sui parametri occorrenti per raggiungere il richiesto standard di specificità, preferendosi citare, in modo sostanzialmente irridente, un verso tratto dalle Bucoliche di Virgilio (“paulo maiora canamus” traducibile letteralmente in “cantiamo cose un po’ più nobili”, oppure, in modo più contemporaneo, “voliamo un po’ più alto”), come a dire che la Cassazione non ha tempo da perdere in sciocchezze.

Certo, un’analisi condotta esclusivamente entro l’ambito giurisprudenziale di legittimità, tenuta da parte l’assertività di cui si diceva, verosimilmente dovuta alla cifra espressiva dell’estensore e al suo devoto ossequio agli insegnamenti della Suprema Corte, porterebbe ad avallare la perfetta coerenza del percorso argomentativo della decisione a indirizzi interpretativi compiuti e consolidati.

Le cose cambiano invece se, facendo ricorso a un po’ di pensiero laterale, si esce da quello steccato e si prova a cantare un’altra canzone.

Così è, anzitutto, per la contesa tra la nomofilachia e le risposte da offrire a chi, ricorrendo per cassazione, pone domande alla Suprema Corte sul presupposto di avere il diritto a certe risposte.

Ne ha parlato più volte Giuliano Scarselli, ordinario di diritto processuale civile presso l’Università di Siena, da ultimo con lo scritto La nomofilachia e i suoi pericoli, in Giustizia Insieme, 23 ottobre 2023 (consultabile a questo link).

Mi affido alle sue parole sul consueto presupposto che, se qualcuno ha già detto bene la cosa che si vuol dire, è insensato dirla di nuovo e male (i neretti sono dello stesso Autore, la sottolineatura del periodo nella parte finale è mia):

Stiamo così marciando, silenti e disattenti, verso la fine della libertà nell’interpretazione della legge. Della nomofilachia si esaltano i valori, ma se ne omettono i pericoli e degli inconvenienti. Il valore della nomofilachia è quello dell’ordine, e certo l’ordine è un principio cardine nell’amministrazione della cosa pubblica. Però, sia consentito, l’ordine, in una democrazia, è un valore se ogni tanto, accanto a sé, ha anche il disordine, poiché se al contrario tutto è invece sempre e solo ordine, allora lì qualcosa potrebbe entrare in crisi […] un contrasto di giurisprudenza significa, in buona sostanza, che l’ordinamento accede ad un principio di libertà; un contrasto di giurisprudenza significa che i giudici sono liberi, e la libertà dei giudici è la condizione prima perché tutti noi lo si possa essere. Al contrario, se si manda ai giudici il messaggio che questi non devono interpretare la legge ma devono aderire all’interpretazione che della legge è già stata data; se si dà ai giudici una banca dati sempre più completa ed attrezzata in modo che su tutto sia possibile trovare un precedente; se si digitalizza il processo e si creano per il giudice degli automatismi che forniscono agevolmente la risoluzione dei casi; e se infine, fatto tutto questo, si aggiunge che se il giudice non dovesse trovare in quell’automatismo la risoluzione del caso questi non dovrebbe egualmente interpretare la legge ma rimettere la questione alla Corte di Cassazione ai sensi del nuovo art. 363 bis c.p.c., allora, evidentemente, noi non potremo più dire che i giudici si distinguono soltanto per funzioni […] il rafforzamento della nomofilachia, da parte sua, non ha che ragioni pratiche: essa ha preso corpo in modo direttamente proporzionale alla crisi della Corte di Cassazione; più la Cassazione è entrata in crisi per l’alto numero dei ricorsi, più si è diffusa l’idea di una nomofilachia forte. Ma la crisi della Cassazione non può costituire la ragione per portare la nomofilachia a dimensioni analoghe a quelle dello stare decisis. La nomofilachia ha già creato una miriade di ipotesi di inammissibilità dei ricorsi prima inesistenti, ha già ridotto i casi nei quali l’accesso in cassazione è possibile, ha già trasformato le udienze pubbliche in camere di consiglio e le sentenze in ordinanze; ora evitiamo che essa soffochi anche la libertà dei giudici di interpretare la legge. Noi non abbiamo ragioni per rincorrere i sistemi di common law; quei sistemi, infatti, hanno delle compensazioni che noi non abbiamo, e una storia completamente diversa dalla nostra”.

E dunque, secondo Scarselli, la nomofilachia è ordine e questo è un bene ma troppo ordine è un male soprattutto se si pretende di mantenerlo con l’applicazione forzata del principio dello stare decisis che non fa parte del nostro ordinamento se non per minime suggestioni e poi di alimentarlo con sbarramenti di pura creazione giurisprudenziale.

A sua volta, la sicumera sulla doppia conforme e sulla sua intoccabilità in assenza di “critiche specifiche” svela tutta la sua ambiguità se, liberandosi dalla malia delle formule magiche che tutto giustificano e nulla spiegano, si verifica cosa basta a creare quell’apparente magnifico connubio tra le due decisioni di merito.

Viene in aiuto l’esempio recente rappresentato da Cassazione penale, Sez. 3^, sentenza n. 27721/2025, 24 giugno/29 luglio 2025:

il giudice d’appello non è tenuto a rispondere a tutte le argomentazioni svolte nell’impugnazione, giacché le stesse possono essere disattese per implicito o per aver seguito un differente iter motivazionale o per evidente incompatibilità con la ricostruzione effettuata (Sez. 6, n. 1307 del 26/09/2002, dep. 2003, Rv. 223061 – 01; Sez. 6, n. 34532 del 22/06/2021, Rv. 281935- 01; Sez. 3, n. 24429 del 27/5/2025).

In presenza di una doppia conforme in tema di affermazione di responsabilità, va, peraltro, ritenuta la validità della motivazione della sentenza d’appello per relationem a quella della decisione impugnata, sempre che le censure formulate contro la sentenza di primo grado non contengano elementi ed argomenti diversi da quelli già esaminati e disattesi, in quanto il giudice di appello, nell’effettuazione del controllo della fondatezza degli elementi su cui si regge la sentenza impugnata, non è tenuto a riesaminare questioni sommariamente riferite dall’appellante nei motivi di gravame, sulle quali si sia soffermato il primo giudice, con argomentazioni ritenute esatte e prive di vizi logici, non specificamente e criticamente censurate. In tal caso, infatti, le motivazioni della sentenza di primo grado e di appello, fondendosi, si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile al quale occorre, in ogni caso, fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione, tanto più ave i giudici dell’appello abbiano esaminato le censure con criteri omogenei a quelli usati dal giudice di primo grado e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico-giuridici della decisione, sicché le motivazioni delle sentenze dei due gradi di merito costituiscano una sola entità (Sez. 3, n. 13926 del 1/12/2011, Rv. n. 252615; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, dep.2013, Rv. 257595; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218).

Il vizio di mancanza di motivazione, in altri termini, in caso di “doppia conforme” è strettamente legato alle ragioni addotte con il gravame nel senso che la riproposizione di questioni già adeguatamente risolte dal primo giudice o deduzioni generiche, superflue, non pertinenti, manifestamente infondate o palesemente inconsistenti legittimano una scelta motivazionale che prescinde dall’esame dettagliato delle doglianze proposte con l’appello, gravando sulla Corte territoriale l’obbligo di confrontarsi con le questioni specifiche, introduttive di rilievi non sviluppati nel giudizio anteriore o contenenti argomenti che pongano in discussione le valutazioni in esso compiute (Sez. 6, n. 3432 del 17/12/2024 (dep. 2025); Sez. 5, n. 52619 del 5/10/2016; Sez. 1, n. 39537 del 8/3/2019)”.

Sappiamo adesso varie cose.

Per la formazione della doppia conforme basta che il giudice d’appello condivida l’essenza della decisione di primo grado, nel qual caso gli è sufficiente motivare per relationem, senza essere tenuto “a riesaminare questioni sommariamente riferite dall’appellante nei motivi di gravame, sulle quali si sia soffermato il primo giudice, con argomentazioni ritenute esatte e prive di vizi logici, non specificamente e criticamente censurate”.

La condivisione è dimostrata e certa quando il secondo giudice abbia “esaminato le censure con criteri omogenei a quelli usati dal giudice di primo grado e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico-giuridici della decisione”, ed è allora che “le motivazioni delle sentenze dei due gradi di merito costituiscono una sola entità”.

Eppure, ove ci si spinga oltre le formule descrittive e le massime ufficiali, ciò che rimane (e soprattutto ciò che è richiesto per la legittima formazione di una doppia conforme) è che il secondo giudice abbia abbondato in riferimenti alle determinazioni e ai percorsi logici di chi l’ha preceduto e abbia adoperato criteri omogenei a quelli del primo grado.

Se questa prescrizione è rispettata, il giudice di appello è addirittura esonerato dal riesame dei motivi di gravame sui temi che il giudice di primo grado ha affrontato e risolto.

Bastano requisiti così poco stringenti ed ecco la doppia conforme e tutto ciò che ne consegue.

Col rischio tutt’altro che trascurabile che l’aggettivo conforme indichi non l’omogeneità dell’epilogo in quanto frutto della convergenza razionale di due giudizi autonomi ma un atteggiamento di ripiego acritico del controllore sull’operato del controllato.

Questo è.

Lascia un commento