Risarcimento al detenuto ex art. 35-ter, Ord. Pen: può essere oggetto di compensazione con obbligazioni che costui ha nei confronti dello Stato (Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. 1^, sentenza n. 1449/2026, 7/14 gennaio 2026, ha affermato che l’obbligazione dello Stato al pagamento delle somme riconosciute al detenuto ex art. 35-ter Ord. pen. sia suscettibile di essere compensata con l’obbligazione che grava sul detenuto, nei confronti dello Stato.

Provvedimento impugnato

Con la ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di sorveglianza respingeva il reclamo presentato dal Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria contro il provvedimento del magistrato di sorveglianza che aveva parzialmente accolto l’istanza del detenuto GU per la concessione dei rimedi risarcitori di cui all’art. 35-ter Ord. pen. liquidando, in suo favore, a titolo di risarcimento del danno la somma di euro 6.244,00.

Per quanto di interesse in questa sede, il Tribunale aveva respinto il reclamo disattendendo, tra l’altro, l’eccezione di compensazione di tale credito con il credito vantato dal Ministero della Giustizia nei confronti del medesimo detenuto per il pagamento della multa di euro 119.645,59 non ancora riscossa, di cui al provvedimento di cumulo emesso dalla Procura generale presso la Corte di appello, sostenendo che l’ordinanza con la quale il magistrato di sorveglianza aveva riconosciuto il rimedio risarcitorio ha solo carattere dichiarativo con la conseguente inoperatività dell’art. 1246, cod. civ.

Inoltre, secondo il Tribunale di sorveglianza, la nuova disciplina delle pene pecuniarie contenuta nel d.lgs. n. 150/2022 impedirebbe la invocata compensazione; ulteriore, elemento ostativo alla compensazione è stato individuato nella possibilità di conversione delle pene pecuniarie non riscosse e nel fatto che l’Amministrazione reclamante non aveva dimostrato di avere avviato la procedura esecutiva nei confronti del condannato.

Ricorso per cassazione

Avverso la citata ordinanza il Ministero della Giustizia, per mezzo dell’Avvocatura distrettuale dello Stato, ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, di seguito riprodotto nei limiti di cui all’art.173 disp. att. cod. proc. pen., insistendo per il suo annullamento. Il Ministero ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l’erronea applicazione degli artt. 35-bis e 35-ter Ord. pen. in combinato disposto con l’art. 1 R.d. 30 ottobre 1933, n. 1611, per avere escluso la compensazione nel caso in cui il rimedio risarcitorio sia stato riconosciuto dal magistrato di sorveglianza anziché dal giudice civile operando, in tal modo, una irragionevole ed infondata distinzione tra le due ipotesi.

Decisione della Suprema Corte

Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito indicate.

La giurisprudenza di legittimità ritiene, con orientamento ormai consolidato, che l’obbligazione dello Stato al pagamento delle somme riconosciute al detenuto ex art. 35-ter Ord. pen. sia suscettibile di essere compensata con l’obbligazione che grava sul detenuto, nei confronti dello Stato, per il pagamento della pena pecuniaria cui lo stesso sia stato eventualmente condannato (Sez. 1, n. 11108 del 23/11/2022, dep. 2023, Rv. 284432 (conformi Sez. 1, n. 7371 del 21/12/2022, dep. 2023, n.m.; Sez. 1, n. 13095 07/12/2023, dep. 2024, n.m.).

Nel reclamo il Ministero della Giustizia aveva opposto, tra l’altro, l’esistenza, a carico di GU, di una obbligazione di questo tipo rimasta inevasa; il Tribunale di sorveglianza ha ritenuto di non potere accogliere tale eccezione sulla base delle ragioni sopra indicate, che però non possono essere condivise.

Anzitutto, come chiarito dalla giurisprudenza delle Sezioni civili, l’art. 1243 cod. civ. stabilisce i presupposti sostanziali ed oggettivi del credito opposto in compensazione, ossia la liquidità, inclusiva del requisito della certezza, e l’esigibilità (Sez. U, n. 23225 del 15/11/2016, Rv. 641764 – 02).

Il requisito della certezza di un credito “attiene all’ esistenza dell’obbligazione, e quindi al titolo costitutivo del credito” (ibidem, in motivazione).

Nel caso di una pena pecuniaria, pertanto, il titolo costitutivo del credito è dato non dalla iscrizione a ruolo, né dalla emissione della cartella di pagamento, ma dalla sentenza di condanna divenuta irrevocabile. Il credito è poi liquido quando è “determinato nell’ammontare in base al titolo” (ibidem, sempre in motivazione).

Una sentenza di condanna a pena pecuniaria contiene, pertanto, già un credito che, oltre ad essere certo, è anche liquido, perché, non essendo ammissibile la condanna a pena generica, ne deve indicare necessariamente anche l’ammontare. Il credito è poi esigibile quando non sono apposte condizioni al suo pagamento, come avviene per una condanna a pena pecuniaria cui non sia apposto il beneficio della pena sospesa.

Pertanto, una condanna a pena pecuniaria, determinata nel suo ammontare, e non sottoposta a condizioni, è già di per sé un titolo che può essere speso dal Ministero della Giustizia in compensazione nella procedura di cui all’art. 35-ter Ord. pen.

L’esistenza di una tale condanna può essere dimostrata nel procedimento ex art. 35-ter Ord. pen attraverso la produzione in giudizio dell’ordine di esecuzione emesso dal pubblico ministero, atteso che si tratta di un provvedimento con cui viene messa in esecuzione la condanna, e che dà conto anche delle sopravvenienze, quali eventuali ordinanze di riconoscimento della continuazione.

L’ordine di esecuzione contiene, in definitiva, la posizione giuridica attuale del condannato, in conformità, d’altronde, alla giurisprudenza civile della Suprema Corte che ha già ritenuto, in una procedura proprio di cui all’art. 35-ter, che per provare il controcredito dello Stato sia sufficiente la “tempestiva produzione della posizione giuridica dell’intimato” (Sez. 3, n. 2350 del 29/01/2019, Rv. 652480).

A differenza di quanto sostenuto nella ordinanza impugnata, pertanto, l’iscrizione a ruolo e la sentenza di pagamento non servono a provare l’esistenza di un credito certo, perché sono soltanto atti della procedura di esecuzione coattiva di tale credito, che è una procedura meramente eventuale, che presuppone l’inadempimento spontaneo dell’obbligo di pagamento e che comunque non incide sull’attuale esistenza del credito esigibile.

Per le stesse ragioni deve pure escludersi che l’avvenuto riconoscimento dell’indennizzo da parte del magistrato di sorveglianza in favore del detenuto non costituisce un credito, poiché essendo certo il suo ammontare anche esso può essere oggetto di compensazione.

Parimenti non può essere attribuita rilevanza decisiva all’ulteriore argomento utilizzato dal Tribunale di sorveglianza per escludere la compensazione, ovvero che la pena pecuniaria potrebbe essere convertita ai sensi dell’art. 660 cod. proc. pen., perché tale conversione non risulta essere stata disposta e non può essere introdotta in giudizio in modo meramente ipotetico e congetturale.

Ne consegue che l’ordinanza impugnata non resiste alle censure che le sono state rivolte, e che il ricorso deve essere accolto con rinvio per nuovo giudizio, in cui il Tribunale di sorveglianza valuterà, in base ai principi di diritto enunciati, se esista nel caso in esame un controcredito attuale del Ministero della Giustizia al pagamento della pena pecuniaria inflitta a GU ed a quanto lo stesso esattamente ammonti.

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