Ricusazione del giudice che, in un precedente giudizio a carico di un coimputato, avrebbe espresso valutazioni pregiudizievoli nei confronti dell’imputato: l’elevato standard dimostrativo richiesto dalla Cassazione (Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. 2^, sentenza n. 838/2026, 8/9 gennaio 2026, ha ricordato che, secondo la giurisprudenza di legittimità, non ricorrono cause di ricusazione neanche nel caso in cui lo stesso giudice si sia pronunciato in diversi procedimenti che riguardino lo stesso imputato.

È stato infatti affermato che non dà luogo a ricusazione, ai sensi dell’art. 37, cod. proc. pen., come risultante a seguito della parziale dichiarazione di illegittimità di cui alla sentenza n. 283 del 2000 della Corte costituzionale, la circostanza che il magistrato abbia già preso parte a un giudizio a carico dell’imputato per fatti diversi, sebbene caratterizzati dalla pretesa identità delle fonti probatorie valutate e da valutare, atteso che una stessa fonte, considerata rilevante ed attendibile in un processo, potrebbe non esserlo in un altro (Sez. 6, n. 37635 del 11/09/2024, Rv. 287030 – 01).

E, del resto, va ricordato come le norme che prevedono le cause di ricusazione sono norme eccezionali e, come tali, di stretta interpretazione, sia perché determinano limiti all’esercizio del potere giurisdizionale ed alla capacità del giudice, sia perché consentono un’ingerenza delle parti nella materia dell’ordinamento giudiziario, che attiene al rapporto di diritto pubblico fra Stato e giudice; ne consegue che la mera connessione probatoria tra due procedimenti, che non comporti una valutazione di merito svolta da uno stesso giudice sul medesimo fatto e nei confronti di un identico soggetto, non determina la sussistenza di una ipotesi di ricusazione (sul punto vedi anche: Sez. 5, n. 11980 del 07/12/2017, dep. 2018, Rv. 272845 – 01).

Nella fattispecie in esame il difensore aveva dedotto che il collegio chiamato a decidere sulla posizione del suo assistito avrebbe espresso valutazioni pregiudizievoli nei suoi confronti allorchè aveva trattato la posizione di un coimputato in un procedimento separato.

I giudici di legittimità hanno rigetto il ricorso per infondatezza, rilevando da un lato che il ricorrente non aveva indicato specificamente in quali parti della pronuncia risiedessero le anticipazioni di giudizio pregiudizievoli e, dall’altro, che il ricorrente medesimo è stato chiamato a rispondere di concorso esterno in associazione mafiosa mentre il coimputato è accusato di partecipazione alla medesima associazione.

Ciò comporta che, riguardo al ricorrente, l’accertamento del giudice di merito è limitato al suo contributo al rafforzamento del clan.

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