Registrazioni conversazioni tra presenti effettuate dal querelante e utilizzo quale prova documentale (Riccardo Radi)

La Cassazione penale sezione 2 con la sentenza numero 1029/2026 ha esaminato la questione della utilizzabilità delle conversazioni tra presenti registrate dal querelante, la corte di merito aveva dichiarato la loro inutilizzabilità in quanto sottoposte alla disciplina delle intercettazioni.

La Suprema Corte premette che la corte di merito formula una motivazione erronea quando sostiene che le registrazioni effettuate da una delle parti coinvolte nel colloquio sono equiparabili e sottoposte alla disciplina delle intercettazioni.

La Cassazione ha anche recentemente osservato che la registrazione fonografica di colloqui tra presenti, eseguita d’iniziativa da uno dei partecipi al colloquio, costituisce prova documentale, utilizzabile come tale in dibattimento, e non intercettazione “ambientale” soggetta alla disciplina degli artt. 266 e ss. cod. proc. pen., anche quando sia effettuata su impulso della polizia giudiziaria e/o con strumenti forniti da quest’ultima, con la specifica finalità di precostituire una prova da far valere in giudizio (Sez. 2, n. 40148 del 06/07/2022, Pg, Rv. 283977 – 01).

Tale decisione si colloca nella scia della sentenza a Sezioni Unite “Torcasio” in cui si precisa che deve escludersi che possa essere ricondotta nel concetto di intercettazione la registrazione di un colloquio, svoltosi a viva voce o per mezzo di uno strumento di trasmissione, ad opera di una delle persone che vi partecipi attivamente o che sia comunque ammessa ad assistervi.

Difettano, in questa ipotesi, la compromissione del diritto alla segretezza della comunicazione, il cui contenuto viene legittimamente appreso soltanto da chi palesemente vi partecipa o vi assiste, e la terzietà del captante.

La comunicazione, una volta che si è liberamente e legittimamente esaurita, senza alcuna intrusione da parte di soggetti ad essa estranei, entra a fare parte del patrimonio di conoscenza degli interlocutori e di chi vi ha non occultamente assistito, con l’effetto che ognuno di essi ne può disporre, a meno che, per la particolare qualità rivestita o per lo specifico oggetto della conversazione, non vi siano specifici divieti alla divulgazione (Sez. U, n. 36747 del 28/05/2003,Torcasio, Rv. 225466 – 01).

Altrettanto erronea la considerazione che le conversazioni sarebbero inutilizzabili perché provocate dalla persona offesa che aveva già sporto querela, trattandosi di condizione che non incide sull’utilizzabilità delle registrazioni,ma può al più incidere sulla rilevanza probatoria.

La Corte di appello ha ritenuto inutilizzabili dette conversazioni anche sotto altro profilo, peraltro in evidente contrasto con il primo, osservando che i soggetti coinvolti nella conversazione erano indagabili e portatori di interesse nell’ambito della presente vicenda e pertanto avrebbero dovuto essere escussi con le garanziedi cui all’art. 63 comma 2 cod.proc.pen.

Così facendo incorre in una contraddizione logica rispetto alla scelta di ritenere applicabile la disciplina delle intercettazionie in un errore in diritto, poiché lo statuto della prova dichiarativa non si applica né alle intercettazioni, né ai dialoghi registrati e introdotti come documenti, che sono pienamente utilizzabili in quanto fotografano l’accaduto, a prescindere dalla posizione processuale degli interlocutori.

La registrazione di conversazioni da parte di interlocutore consapevole non viola né lo statuto della prova testimoniale, risolvendosi nella incisione su un supporto di dati che possono essere riferiti dall’interlocutore consapevole, né quello delle intercettazioni, non venendo in rilievo la violazione del diritto alla segretezza.

Va poi osservato che l’identificazione degli interlocutori è stata fornita dalla persona offesa e risulta non essere stata oggetto di contestazione da parte della difesa, tanto che si è proceduto nel corso del giudizio di primo grado alla perizia trascrittiva delle stesse.

Ne deriva che le censure formulate dalla Corte sulla mancata identificazione formale degli interlocutori non sono condivisibili, poiché la loro identità rientra nell’ambito del complessivo giudizio di attendibilità della persona offesa.

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