Processo per resistenza a pubblico ufficiale e la valutazione delle testimonianze divergenti degli agenti intervenuti e di un cittadino che ha assistito alla vicenda, la cassazione ci restituisce uno spaccato del peso delle “fonti dichiarative qualificate”.
La Cassazione penale sezione 6 con la sentenza numero 1568/2026 ha esaminato la vicenda processuale relativa alla sentenza del Tribunale di Vasto che ha assolto A.S. dal reato di resistenza a pubblico ufficiale per non aver commesso il fatto sul rilievo che la prova testimoniale assunta non avesse dimostrato la condotta illecita contestata.
Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso diretto per cassazione il Procuratore di Vasto, ai sensi dell’art. 593, comma 2, cod. proc. pen. come modificato dall’art. 2, comma 1, lett. p), I. n. 114 del 2024, che ne ha chiesto l’annullamento – per violazione di legge e vizio di motivazione- sull’assunto che il Giudice avesse posto sullo stesso piano le testimonianze dei pubblici ufficiali, in quanto tali valide sino a querela di falso ex art. 194 cod. proc. pen., e quelle di altri testimoni
Decisione:
Il Tribunale ha dato atto che dalle testimonianze tra loro conformi dei due agenti operanti fosse risultato che A.S., a seguito della manifestata aggressività verbale dovuta alla richiesta di documenti del suo autocarro, parcheggiato in un’area pedonale preclusa, li aveva strappati di mano all’Agente F.C. e si era allontanato alla guida del mezzo.
A fronte di questa ricostruzione, la sentenza ha valorizzato la sola dichiarazione del teste della difesa, O.M., secondo il quale vi era stata una discussione accesa, nella quale l’imputato, prima di allontanarsi, si trovava a 4/5 metri di distanza dall’agente C..
La scarna motivazione, in modo assertivo e omettendo la convergenza delle testimonianze dei pubblici ufficiali, fonti dichiarative qualificate, ha ritenuto sussistente il ragionevole dubbio circa la penale responsabilità dell’imputato assolvendo S. ai sensi dell’art. 530, comma 2, cod. proc. pen., per non aver commesso il fatto, sulla base della testimonianza di un passante, peraltro coincidente con quelle degli operanti rispetto a ciò che l’aveva preceduta («dialettica abbastanza sostenuta»), proprio con il richiamo all’ampia distanza tra l’agente C. e l’imputato, peraltro incompatibile con l’accertamento svolto dagli operanti e il controllo dei documenti.
Ad ulteriore dimostrazione della illogicità della motivazione, correttamente censurata dal ricorso, è sufficiente richiamare la formula assolutoria utilizzata (per non aver commesso il fatto), del tutto inconferente rispetto a quanto ritenuto essere stato accertato.
Il motivo di censura relativo alla qualificazione giuridica del fatto è assorbito da quello che logicamente lo precede concernente il suo accertamento, avvenuto con una valutazione delle prove illogica ed assertiva.
Dagli argomenti che precedono, consegue l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Vasto in diversa persona fisica.
Quando si dice il peso specifico nel processo delle “fonti dichiarative qualificate”, a parti testimoniali invertite la modesta discrasia relativa alla distanza di 4/5 metri avrebbe avuto una rilevanza così pregnante?
