La Cassazione penale sezione 5 con la sentenza numero 1758 depositata il 15 gennaio 2026 ha ricordato che in tema di furto in abitazione la nozione di pertinenza, valevole ai fini dell’art. 624-bis c.p., non coincide con quella civilistica, non richiedendo essa l’uso esclusivo del bene da parte di un solo proprietario.
L’articolo 624-bis c.p. riconduce al delitto di furto in abitazione anche quello commesso nelle pertinenze di un luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora.
La Cassazione ha già avuto modo di affermare che integra il reato previsto dall’art. 624-bis cod. pen. anche la condotta posta in essere in relazione ad un garage trattandosi di bene pertinenziale a servizio della privata dimora (ex ceteris, Sez. 5, n. 27326 del 15/07/2021, Colucci, non massimata; Sez. 4, n. 5789 del 04/12/2019, Rv. 278446; Sez. 2, n. 22937 del 29/05/2012, Rv. 253193 e, da ultimo, Sez. 5, Sent n. 29413 del 18/06/2025).
E’ ben vero, infatti, che ai fini della configurabilità del reato previsto dall’art. 624-bis cod. pen., rientrano nella nozione di privata dimora esclusivamente i luoghi nei quali si svolgono non occasionalmente atti della vita privata, e che non siano aperti al pubblico né accessibili a terzi senza il consenso del titolare (compresi quelli destinati ad attività lavorativa o professionale, cfr. Sez. U, Sentenza n. 31345 del 23/03/2017, Rv. 270076 – 01), ma è altrettanto vero che la norma di cui all’art. 624-bis cod. pen. – che punisce chi si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto, mediante introduzione in un edificio o in un altro luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora o nelle pertinenze di essa – intende tutelare non solo la privata dimora in sé, ma, come si evince testualmente dalla formulazione della medesima – in particolare dalla disgiuntiva ‘o’ – anche i luoghi costituenti ‘pertinenza’ di essa (d’altronde, se essa avesse inteso circoscrivere la tutela alla sola privata dimora sarebbe stata del tutto ultronea la previsione specifica relativa alla pertinenza, che ove avesse presentato i requisiti della privata dimora sarebbe rientrata già nel concetto appunto di privata dimora e non sarebbe quindi stata necessaria l’aggiunta ad essa relativa tenuto conto che si è in ambito penale e non civilistico).
Ed invero, la nozione di pertinenza, valevole ai fini dell’art. 624-bis c.p., non coincide con quella civilistica, non richiedendo essa l’uso esclusivo del bene da parte di un solo proprietario.
Piuttosto, essa si fonda sul rapporto di strumentalità e complementarietà funzionale esistente rispetto al bene principale, ai fini del quale è necessario che il bene accessorio arrechi una “utilità” al bene principale (come appunto nel caso del garage che assolve a tale funzione essendo strumentale e complementare all’abitazione dello stabile in cui insiste); essa deve essere, piuttosto, accostata alla nozione di appartenenza, di cui all’art. 614 cod. pen., sicché elemento caratterizzante è, come detto, quello della strumentalità, anche non continuativa e non esclusiva, del bene alle esigenze di vita domestica del proprietario (Sez. 4, n.4215 del 10/01/2013).
Trattasi, in definitiva, di luogo che, sebbene non riconducibile alla nozione di privata dimora in senso stretto, si qualifica per esserne una ‘estensione’ che presenta i tratti fondamentali di essa, costituiti dalla non apertura al pubblico, dalla non accessibilità a terzi intrusi senza il consenso del titolare; il furto di un bene sito al suo interno ha in sé maggiore offensività rispetto al furto semplice – equiparata ex lege a quella del furto in privata dimora – perché si tratta di luogo in cui si svolgono pur sempre atti della vita privata, che, sebbene non costituenti atti di vita intima e familiare propri dell’abitazione, sono comunque una estrinsecazione della sfera privata domestica (Sez. 4, Sentenza n.4215 cit.).
La ratio della norma è da rinvenire quindi nell’esigenza di rafforzamento della tutela dei luoghi privati in cui si svolgono atti della vita privata purché in stretta correlazione con una privata dimora.
Ne discende che nella fattispecie in esame, essendo emerso, avendolo affermato anche la persona offesa, che il garage in cui si è introdotto l’imputato, in cui era tra l’altro parcheggiata l’autovettura della predetta che era la detentrice anche dell’abitazione che insisteva nello stesso stabile, fosse un bene di ‘pertinenza’, nel senso suindicato, del medesimo immobile – stante la presenza del requisito soggettivo dell’appartenenza di entrambi al medesimo soggetto, nonché del requisito oggettivo della contiguità, anche solo di servizio, tra i due beni – nessun dubbio sussiste, alla luce delle coordinate ermeneutiche sopra ribadite, in ordine alla assoggettabilità del garage in questione al disposto normativo di cui all’art. 624-bis cod. pen.
