Detenuti e permesso di necessità con o senza scorta: il provvedimento non è impugnabile (Redazione)

La Cassazione penale sezione 1con la sentenza numero 1748/2026 ha ricordato che in tema di permesso di necessità a detenuto, ex art. 30, comma 2, ord. pen., quanto all’autorizzazione concessa senza scorta, che in tema di permesso con scorta si è affermato il condivisibile principio secondo il quale il relativo provvedimento autorizzativo non può essere impugnato dall’interessato (cfr. Sez. 1, n. 29372 del 27/06/2001, Sessa, Rv. 219440 – 01, secondo cui i provvedimenti in materia di permessi con scorta del detenuto, pronunciati dagli organi di sorveglianza ai sensi degli artt. 30, comma 1, 30-bis, comma 8, ord. pen. e 61, comma 2, d. P. R. 29 aprile 1976, n. 431 (contenente il regolamento di esecuzione dell’ordinamento penitenziario), non possono formare oggetto d’impugnazione da parte dell’interessato, atteso che si tratta di decisioni rimesse alla valutazione discrezionale del magistrato di sorveglianza).

Lo stesso ragionamento, dunque, deve svolgersi in tema di impugnabilità del provvedimento autorizzativo che consente la fruizione del permesso senza scorta.

Segue la declaratoria di inammissibilità del ricorso del Procuratore generale, con oscuramento dei dati sensibili in ragione delle condizioni di salute che si commentano nel presente provvedimento.

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