I sostenitori del No alla separazione delle carriere accusano i sostenitori del Sì di associarle scopi ed effetti che in realtà sono stati già raggiunti a legislazione esistente o sono comunque raggiungibili con interventi di normazione ordinaria.
È verissimo.
Il fronte del No si spinge oltre e da questa verità trae una conclusione: l’ordine giudiziario ha sempre fatto la sua parte e ciò che non ha fatto dipende esclusivamente dall’inerzia o dalla disattenzione del legislatore.
Questo è un po’ meno vero.
Rifuggirò da temi astratti e di principio e mi addentrerò quindi nel concreto di una situazione centrale nell’economia del procedimento e del processo penale.
Un frequentissimo riferimento può essere sintetizzato così: non serve una riforma costituzionale per rendere i giudici realmente indipendenti dai PM perché questa indipendenza c’è già ed è dimostrata dall’alta percentuale degli esiti assolutori dei giudizi penali.
Il dato è vero e se ne hanno riscontri precisi ma necessita di essere interpretato.
Si può anzitutto attingere, collocandosi ad inizio 2021, alle informazioni statistiche contenute nella relazione di Pietro Curzio, Primo Presidente della Corte di cassazione, in occasione della cerimonia inaugurale dell’anno giudiziario 2021 e riferite all’anno precedente.
Così si leggeva in un articolo di Giovanni Negri che commentava quelle informazioni per Nt+ Il Sole 24 ore (a questo link per la consultazione): “Oltre la metà dei processi che arrivano a dibattimento si conclude con l’assoluzione. Percentuale che sale – penale di condanna, quando cioè a essere contestato è il pagamento di una sanzione solo pecuniaria per reati ritenuti “minori”.
Dati che emergono con evidenza dalla relazione del primo presidente della Cassazione in occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario. E che spingono a riflessioni sia in termini di sistema sia sulle contingenze della politica della giustizia […] a dibattimento circa la metà dei processi che si celebrano con il rito ordinario (50,5%) e oltre i due terzi dei giudizi di opposizione al decreto penale (69,7%) si concludono con una pronuncia di assoluzione.
Va puntualizzato che da questa percentuale non sono esclusi i procedimenti conclusi con dichiarazione di non doversi procedere (per prescrizione o per altre cause di improcedibilità che non riguardano direttamente l’infondatezza dell’accusa: per esempio, ricorda la relazione, la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto), ma tuttavia resta significativo l’indicatore che se ne ricava.
«Il complesso dei dati relativi alle percentuali di assoluzione all’esito di dibattimento – sottolinea la relazione di Pietro Curzio – evidenzia un problema sia di valutazione prognostica sulla sostenibilità dell’accusa a dibattimento da parte del pubblico ministero (articolo 125 disp. att. cod. proc. pen.) che di effettività dei controlli giurisdizionali da parte del giudice per le indagini preliminari»”.
Tanti proscioglimenti e assoluzioni, indubbiamente, ma, almeno secondo l’opinione del presidente Curzio, spiegabili con deficit sistematici delle attività dei PM e dei GIP: i primi inadeguati nell’apprezzamento della sostenibilità dell’accusa, i secondi non in grado di assicurare i dovuti controlli giurisdizionali sui risultati prodotti dai PM.
Spostiamoci in avanti, siamo nella primavera del 2024, e leggiamo cosa scrivono due autorevoli magistrate in quiescenza, Donatella Aschero e Valeria Fazio, sulla rivista Giustizia Insieme, promossa da Movimento Giustizia-Art. 3, un’associazione di magistrati costituita nel 1988.
Mi riferisco all’articolo “Se le Procure lavorano senza curarsi del risultato”, pubblicato il 27 marzo 2024 (consultabile a questo link).
Ritengo particolarmente significativo il paragrafo 2, intitolato “La qualità delle azioni penali promosse tramite decreto di citazione diretta a giudizio e decreto penale”, ma raccomando la lettura integrale dell’articolo.
Ne riporto letteralmente, fatta eccezione per le note, un passaggio illuminante. I neretti sono miei.
“È sufficiente esaminare i dati statistici sulle assoluzioni nel merito, nei procedimenti trasmessi dagli uffici inquirenti ai Tribunali monocratici per rilevare un problema: sono dati, infatti, che devono destare allarme (e che risultano in sostanziale costante crescita: dal 23% nel 2012 e 2013, al 39% nel 2019), e speculari alla contestuale flessione delle percentuali di richiesta di archiviazione: occorre chiedersi se sia ormai ineludibile procedere ad una realistica valutazione della qualità della ‘produzione’ di azioni penali, soprattutto ex art. 550 c.p.p., ad opera delle Procure, e se il legislatore abbia inteso fare un ultimo sforzo per indicare ai pubblici ministeri la regola da rispettare.
È doverosa una premessa, e cioè che si sta ragionando sul piano di macro-dati, e che l’anomalia statistica che stiamo approfondendo concerne non il singolo magistrato, ma in generale l’organizzazione del lavoro nelle Procure: questa, infatti, compare solo negli esiti dei procedimenti a competenza monocratica, e non collegiale: il confronto ci pare percorribile, stante la marginalità delle declaratorie di non doversi procedere in udienza preliminare; e la modifica dell’art. 425 c.p.p., coerente con quella dell’art. 408 c.p.p., appare più che opportuna.
Occorre essere schietti e ragionare, nel commentare la portata della nuova norma, sulle troppo elevate percentuali delle assoluzioni nel merito nei procedimenti segnalati: un dato di fatto che pone domande e sollecita un approfondimento; un dato, si ripete, che non trova una convincente spiegazione in una ipotetica insufficienza della previgente disciplina: considerato che, come si è detto, già l’art. 125 disp. att. cpp imponeva comunque una valutazione razionale circa la sufficienza del materiale accusatorio per motivare una richiesta di condanna.
È esperienza diffusa tra i magistrati giudicanti che un numero significativo di procedimenti mandati al giudizio monocratico è sprovvisto di qualsiasi indagine; ne è prova l’applicazione massiccia (diremmo anomala) dell’art 507 c.p.p., norma che dovrebbe avere un impiego eccezionale e che troppo spesso il giudicante si è trovato costretto a utilizzare al fine di colmare lacune dell’impianto accusatorio: tra le più gravi e ricorrenti, la mancata indicazione di testimoni chiave e la mancata produzione di documenti essenziali, la cui esistenza era nota all’inquirente.
Anche dati statistici scorporati confermano ciò. Un’analisi dettagliata delle sentenze assolutorie, effettuata presso il Tribunale di Genova negli anni 2020 e 2021 con l’ausilio indispensabile di alcuni addetti all’Ufficio per il processo e di tirocinanti (è infatti impossibile estrarli direttamente tramite SICP), ha fatto emergere come oltre il 50% del totale delle assoluzioni fosse motivato da ragioni di merito: tutte per carenza di prove, numerosissime quelle conseguenti ad opposizione a decreti penali (che sovente vengono emessi senza alcun vaglio preventivo); molte relative a reati formali, laddove una semplice più attenta analisi dei documenti avrebbe evitato il dibattimento: in definitiva, una quota del lavoro della Procura che si è risolta in gravi disagi per gli imputati assolti ed in un evidente spreco di tempo e di risorse; si pensi ai costi di difesa, all’immenso lavoro delle cancellerie per le notifiche e gli scarichi sui registri, al numero delle udienze dibattimentali, alle liquidazioni per patrocini a spese dello Stato; e, paradossalmente, a fronte del massiccio numero di assoluzioni, le impugnazioni da parte della Procura sono praticamente inesistenti, a conferma del totale disinteresse per la sorte di questi procedimenti. Ma allora, perché non cambiare la rotta?”.
Sembrerebbe quindi, a giudicare dalle opinioni del presidente Curzio e delle due Autrici dello scritto pubblicato su Giustizia Insieme, che la significativa percentuale di assoluzioni o proscioglimenti esprima certamente l’autonomia dei giudici dalle iniziative dei PM ma sia ugualmente espressiva di una situazione deficitaria: procedimenti a citazione diretta fondati sul nulla perché senza indagini e senza prove; giudizi a seguito di dibattimento che pagano il prezzo di una cattiva “valutazione prognostica sulla sostenibilità dell’accusa a dibattimento da parte del pubblico ministero” e dell’assenza di “effettività dei controlli giurisdizionali da parte del giudice per le indagini preliminari”.
Se questa premessa è vera, e pare proprio che lo sia, sembra di poter affermare che lo scostamento tra iniziative dell’accusa pubblica e decisioni dei giudici non sia affatto dimostrativo di una comune cultura della giurisdizione.
Al contrario, gli accusatori di Stato, cioè coloro che più insistono nell’autodefinirsi con l’ossimoro di parti imparziali di cui sarebbe parte integrante il loro impegno ad indagare anche a favore degli accusati, non indagano affatto in una percentuale rilevante dei procedimenti loro assegnati, con l’effetto di “gravi disagi per gli imputati assolti”.
Ed ancora: se i giudici dibattimentali mostrano autonomia, non così avviene per i GIP che, sempre attenendosi ai dati e alle analisi sopra riportate, non brillano per la loro capacità di fermare iniziative accusatorie avventate.
Prima di chiudere, accenno ad una seconda questione, fortemente connessa alla prima.
Mi riferisco all’appello.
L’essenzialità di questa forma di impugnazione quale strumento di revisione delle decisioni scorrette di primo grado è nota a tutti gli operatori del diritto.
La sua incidenza concreta è stata dimostrata da una ricerca (ne abbiamo parlato in un nostro post, consultabile a questo link) straordinariamente accurata e documentata di Jacopo Della Torre).
Ciò nondimeno, riaffiora a cadenza periodica la tesi per la quale l’appello è un lusso che non possiamo permetterci e che rende la nostra giustizia penale la grande malata d’Europa.
È sorprendente che tra i massimi teorici di questa visione siano schierati magistrati che della cultura della giurisdizione hanno fatto la loro bandiera.
Non mi riferisco ovviamente a Piercamillo Davigo che arrivò a proporre un pacchetto così congegnato: abolizione del divieto di reformatio in peius in appello; responsabilità in solido del difensore per il pagamento dell’ammenda irrogata per i ricorsi dichiarati inammissibili; attribuzione al giudice dell’impugnazione del potere di valutare se un gravame è pretestuoso e, in caso positivo, del potere conseguenziale di aumentare la pena a chi ha osato troppo (per la fonte indico lo stesso link precedente).
Fortunatamente le sue proposte furono cestinate e mandate al macero e lo stesso Davigo ebbe ben presto l’occasione di dimostrare che valevano per gli altri ma non per se stesso allorchè gli capitò in sorte di trovarsi seduto nella parte più scomoda di un’aula giudiziaria.
Mi riferisco invece a questa visione:
“Per quel che riguarda il processo penale vanno riprese, aggiornandole, una serie di proposte che il gruppo di Md ha messo insieme fin dall’inizio dello scorso decennio. Se si ha coraggio nel proporre una giustizia possibile, realizzata in tempi ragionevoli, è necessario proporre l’abolizione dell’appello, assegnando alle attuali corti, anch’esse da ridimensionare, il compito di decidere nei processi nei quali la corte di cassazione abbia annullato con rinvio una sentenza di primo grado. Andrebbero poi limitati i casi di ricorso e stabilite rigide preclusioni”.
Sono parole del magistrato Giovanni Palombarini (a questo link per la consultazione), tra gli esponenti più autorevoli e carismatici di Magistratura Democratica, componente del CSM nei primi anni Novanta, assurto ai massimi gradi della magistratura requirente).
La sua proposta fu fatta ad inizio del 2012, quando era stato appena nominato il Governo Monti che, nella visione di Palombarini, finalmente libero dalle scorie berlusconiane, avrebbe riservato una speciale attenzione alla funzionalità della giustizia e questo faceva sì che ci fosse “lo spazio per un’iniziativa politico/culturale che solo Md può elaborare e proporre nel dibattito”.
L’abolizione dell’appello, secondo Palombarini, avrebbe dovuto far parte di questa iniziativa.
La stessa idea è frullata in testa ad altri magistrati, tra questi Giancarlo Caselli, già capo della Procure di Torino e Palermo, che ha manifestato più volte la sua contrarietà all’appello, presentandolo quasi alla stregua di un segnale di arrendevolezza dello Stato.
Sarebbe questa la cultura della giurisdizione? Singoli o associati hanno preso le distanze da queste posizioni?
Non ne risultano ed anzi, al contrario, laddove si trattano da vicino o da lontano temi attinenti a quello in parola, la visione espressa va nella direzione della contrazione dell’appello.
Così si legge, ad esempio, in un documento approvato dal Comitato Direttivo Centrale dell’ANM il 10 novembre 2018, contenente “Proposte di riforma dell’Associazione Nazionale Magistrati in materia di diritto e processo penale” (allegato alla fine del post):
11 – Abolizione del divieto di reformatio in peius nel giudizio di appello
PROPOSTA DI MODIFICA
Si propone di sostituire il comma 3 dell’art. 597 c.p.p. con il seguente: “3. Quando appellante è il solo imputato, il giudice, a prescindere dalla presentazione dell’appello da parte del pubblico ministero, può irrogare una pena più grave per specie o quantità, applicare una misura di sicurezza nuova o più grave, prosciogliere l’imputato per una causa meno favorevole di quella enunciata nella sentenza appellata, revocare benefici, adottare ogni altro provvedimento imposto o consentito per legge, nonché, entro i limiti indicati nel comma 1, dare al fatto una qualificazione giuridica più grave, purché non venga superata la competenza del giudice di primo grado”.
Chiudo senza ulteriori commenti, non mi pare che servano.
