Resistenza a pubblico ufficiale e il concorso morale del passeggero del veicolo: la fuga non basta per provare il contributo concorsuale (Riccardo Radi)

La Cassazione penale sezione 6 con la sentenza numero 530/2026 offre un’occasione per riflettere sui requisiti strutturali del contributo concorsuale, in particolare quando esso venga prospettato in termini di concorso morale.

La Suprema Corte, nel rigettare il ricorso del Procuratore generale, ha ribadito che la responsabilità del passeggero di un veicolo che si sottragga all’alt della polizia mediante fuga pericolosa non può fondarsi sulla sola presenza a bordo, né sulla mera condivisione del contesto spaziale e temporale della condotta illecita posta in essere dal conducente.

La Cassazione sottolinea che la mera presenza del passeggero a bordo dell’auto, nel contesto spaziale e temporale di una condotta occasionale e improvvisa tenuta dal conducente dell’auto, non è idonea ad integrare la condotta di concorso nel reato di resistenza ascrivibile al conducente dell’auto che pone deliberatamente in pericolo l’incolumità personale degli altri utenti della strada, dandosi alla fuga per sfuggire al controllo delle forze dell’ordine.

Sul piano dell’accertamento dell’efficacia causale della condotta, in mancanza della prova del previo accordo, la mera presenza a bordo dell’auto e il comportamento meramente passivo del passeggero tenuto durante la condotta di guida non sono idonei ad integrare una intesa improvvisa che rafforza e consolida il proposito criminoso dell’agente rendendo, così, configurabile il concorso di persone nel reato piuttosto che una mera condotta di connivenza non punibile.

La presenza del trasportato a bordo dell’auto e il suo comportamento meramente passivo non spiegano il contributo causalmente rilevante e la sua idoneità “ex ante” a realizzare l’effetto della condotta illecita ascrivibile ad una iniziativa propria del conducente dell’autovettura, contributo che richiede un apporto, anche marginale, idoneo a rafforzare l’azione di opposizione violenta di ostacolo all’atto d’ufficio già in corso e perfezionatasi in tutti i suoi elementi costitutivi.

Ricorre con frequenza nei reati di resistenza commessi mediante fuga, la circostanza che, interrotta la fuga in auto, anche il passeggero, come il conducente dell’auto, si dia alla fuga a piedi, circostanza valorizzata, nel caso in esame, dal Procuratore generale ricorrente per inferirne la prova del contributo causale dell’imputato.

La giurisprudenza ha evidenziato che, in tali ipotesi, al fine di provare il concorso morale dell’imputato, è necessario valutare la condotta complessivamente tenuta onde stabilire, alla luce di tutti gli elementi del fatto e del contesto in cui esso si è sviluppato, se la condotta del passeggero possa essere interpretata come condivisione del comune progetto di sottrarsi al controllo, inizialmente attuato a bordo dell’autovettura e, poi, proseguito mediante la fuga a piedi.

Proprio in una fattispecie recentemente esaminata (Sez. 6, sentenza n. 31913 del 11/09/2025, P.G. c./Iovane, non mass.), la Corte ha annullato la sentenza di merito perché il Tribunale non aveva considerato se la condotta tenuta dal passeggero fosse stata idonea ad integrare il concorso morale nel delitto di resistenza, valorizzando la circostanza che il passeggero, seduto sul sedile posteriore, avesse puntato una pistola contro l’operante che cercava di avvicinarsi, così consentendo al conducente dell’auto di riprendere, con manovra spregiudicata, la fuga.

Una fattispecie del tutto diversa da quella in esame in cui la fuga a piedi del G., dopo che l’auto sulla quale viaggiava aveva terminato la corsa contro lo spartitraffico, è stata esaminata dal Tribunale che, con argomentazioni logiche, l’ha ritenuta inidonea ad integrare il concorso morale perché affatto espressiva di un comune progetto di sottrarsi al controllo e riconducibile al tentativo dell’imputato di non essere coinvolto nell’illecito, avendo appreso, proprio durante la fuga della provenienza furtiva della vettura sulla quale si trovava.

Le argomentazioni sviluppate nella sentenza impugnata corroborano, dunque, la conclusione del Tribunale della mancanza di prova del coinvolgimento attivo dell’imputato nel reato di resistenza, piuttosto che una mera connivenza, non potendo affermarsi, al di là di ogni ragionevole dubbio, che il comportamento passivo della persona trasportata sia, sol per questo, adesivo alla condotta imputabile al conducente dell’auto né può ritenersi che abbia autorizzato la condotta di guida pericolosa rafforzando, così, il proposito del conducente.

Nel caso in esame non ricorre, dunque, né una preventiva intesa fra gli agenti per sfuggire al controllo di polizia con la fuga in auto nel caso di comune partecipazione a un precedente fatto illecito (fattispecie che sembra sottesa alla sentenza n. 4235, innanzi citata) , né circostanze di fatto (le modalità della condotta prolungatasi per un lasso di temporale, finalizzata a procurare l’impunità di tutti i correi per il delitto di tentato furto, evidenziate nella sentenza n. 1380 del 2022), circostanze che – secondo la sentenza ora richiamata – denotavano una intesa improvvisa che aveva garantito all’autore della condotta di guida una maggiore sicurezza o, comunque, una collaborazione sulla quale poter contare, e che hanno giustificato la conclusione secondo cui, i passeggeri dell’auto, avevano rafforzato il proposito criminoso del conducente dell’auto, condividendone la ragione.

Il concorso morale del passeggero nel reato di resistenza a pubblico ufficiale, nel caso di guida pericolosa tenuta dal conducente dell’auto, non può prescindere da forme di manifestazione che agevolino o rafforzino il proposito criminoso del concorrente anche aggravandone gli effetti – ad es. attraverso la fuga o comportamenti successivi – ma che non possono risolversi nell’assistenza inerte ad una condotta illecita altrui, tanto sulla base di una valutazione complessiva dell’intera sequenza dei fatti. In materia di reati resistenza pubblico ufficiale cd. collettivi tale aspetto è stato precisato affermando che integra il concorso morale nel delitto di cui all’art. 337 cod. pen. la condotta di chi, assistendo ad una resistenza attiva posta in essere con violenza da altra persona nei confronti di pubblici ufficiali, rafforzi l’altrui azione offensiva, o ne aggravi gli effetti, pronunciando espressioni intimidatorie all’indirizzo di taluno dei soggetti passivi (Sez. 6, n. 13160 del 05/03/2020, Mirabile, Rv. 279030 – 01) o, anche, semplicemente, mettendo in discussione l’operato delle forze dell’ordine (Sez. 6, n. 18485 del 27/04/2012, Carta, Rv. 252690 – 01), individuando, così, un contributo causale che non si risolve nella mera assistenza inerte alla condotta illecita altrui.

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