La denuncia di Spangher e la possibile astensione del pubblico ministero assegnatario (Redazione)

La denuncia nei confronti dei “legali rappresentanti e di tutti i soggetti responsabili in seno al Comitato “Giusto dire No” presentata dal prof. Giorgio Spangher (Presidente onorario del “Comitato Pannella Sciascia Tortora” per il Sì alla separazione delle carriere, nonché Professore Emerito di Procedura penale) potrebbe proporre una peculiarità procedurale non da poco.

All’orizzonte si intravedono gli articoli 52 e 36 del codice di procedura penale.

Il prof. Spangher ha presentato una denuncia nei confronti dei “legali rappresentanti e di tutti i soggetti responsabili in seno al Comitato “Giusto dire No” e di coloro facenti parte dell’Associazione Nazionale Magistrati che hanno agito in concorso» in relazione ai noti manifesti contenenti la frase “𝑽𝒐𝒓𝒓𝒆𝒔𝒕𝒊 𝒈𝒊𝒖𝒅𝒊𝒄𝒊 𝒄𝒉𝒆 𝒅𝒊𝒑𝒆𝒏𝒅𝒐𝒏𝒐 𝒅𝒆𝒍𝒍𝒂 𝒑𝒐𝒍𝒊𝒕𝒊𝒄𝒂? 𝑵𝒐”.

Secondo il prof. Spangher si potrebbe configurare il reato di cui all’art. 656 c.p. in quanto si veicolerebbe “una notizia palesemente falsa e tendenziosa, finalizzata unicamente a manipolare l’opinione pubblica e ad ingenerare nel corpo elettorale un timore del tutto infondato circa le conseguenze della riforma costituzionale, così da influenzare il voto”.

Sarà interessante verificare se l’assegnatario del procedimento invocherà l’articolo 52 del codice di procedura penale che prevede:

1. Il magistrato del pubblico ministero ha la facoltà di astenersi quando esistono gravi ragioni di convenienza.

2. Sulla dichiarazione di astensione decidono, nell’ambito dei rispettivi uffici, [il procuratore della Repubblica presso la pretura,](1) il procuratore della Repubblica presso il tribunale e il procuratore generale.

3. Sulla dichiarazione di astensione del procuratore della Repubblica presso il tribunale e del procuratore generale presso la corte di appello decidono, rispettivamente, il procuratore generale presso la corte di appello e il procuratore generale presso la corte di cassazione(2).

4. Con il provvedimento che accoglie la dichiarazione di astensione, il magistrato del pubblico ministero astenuto è sostituito con un altro magistrato del pubblico ministero appartenente al medesimo ufficio. Nondimeno, quando viene accolta la dichiarazione di astensione [del procuratore della Repubblica presso la pretura,](1) del procuratore della Repubblica presso il tribunale e del procuratore generale presso la corte di appello, può essere designato alla sostituzione altro magistrato del pubblico ministero appartenente all’ufficio ugualmente competente determinato a norma dell’articolo.

Nel caso che il 52 non venga invocato, anche l’articolo 36 cpp è dietro l’angolo.

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