Cassazione penale, Sez. 5^, sentenza n. 32612/2024, 24 maggio/14 agosto 2024, ha affermato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 116, cod. pen. (reato diverso da quello voluto da taluno dei concorrenti, cosiddetto concorso anomalo di persone nel reato), per il suo asserito contrasto con gli artt. 3 e 27 Cost.
Quanto alla pretesa violazione del principio di uguaglianza, il collegio di legittimità ha rilevato che, in tema concorso anomalo di persone nel reato, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 116. cod. pen., in relazione all’art. 3. Cost., con riferimento al trattamento sanzionatorio meno grave previsto dall’art. 83. cod. pen., per il reato aberrante monolesivo, trattandosi di istituti non identici tra loro, in quanto, mentre nella cd. “aberratio delicti” il soggetto agente è uno solo e la condotta colposamente posta in essere è diversa da quella dolosamente preordinata, l’istituto di cui all’art. 116 è connotato da una maggiore pericolosità determinata dall’azione criminosa collettiva, nonché dal colposo affidamento del soggetto che non ha voluto il reato diverso, all’attività dolosa altrui su cui non ha alcun dominio.
Sotto il diverso profilo della pretesa violazione del principio della personalità della responsabilità penale, si osserva in motivazione che, in tema di concorso anomalo di persone nel reato, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 116, cod. pen. in relazione all’art. 27, Cost., atteso che, per un verso, l’evento non voluto non è imputato all’agente a titolo di responsabilità oggettiva, bensì di colpa in concreto rispetto alla previsione ovvero alla prevedibilità dell’evento non voluto posto in essere da uno o più concorrenti nel delitto voluto, tenuto conto delle caratteristiche dello stesso, delle modalità della condotta e della personalità del reo e, per altro verso, la previsione di una circostanza attenuante va a riequilibrare il trattamento sanzionatorio per il reato non voluto.
La decisione qui annotata è dichiaratamente tributaria della risalente pronuncia n. 42/1965 della Corte costituzionale e del criterio generale ivi affermato per il quale l’evento è imputabile al concorrente che non lo ha voluto ove fosse prevedibile da parte di costui.
La Consulta privilegiò così un modello di prevedibilità in astratto al quale, tuttavia, la giurisprudenza di legittimità successiva ha preferito quello della prevedibilità in concreto che, meglio del precedente, garantisce nelle condizioni date l’adesione psichica del concorrente al fatto diverso e non voluto.
Merita di essere citata, per la pertinenza al tema trattato e il rigore analitico, Cassazione penale, Sez. 5^, sentenza n. 306/2021, 18 novembre 2020, depositata nel 2021, (richiamata adesivamente dalla recente Cassazione penale, Sez. 2^, sentenza n. 9214/2025, 25 febbraio/6 marzo 2025) ove si è affermato che “in tema di concorso anomalo ex art. 116 cod. pen., l’affermazione di responsabilità per il reato diverso commesso dal concorrente richiede la verifica della sussistenza di un nesso, non solo causale ma anche psicologico, tra la condotta del soggetto che ha voluto soltanto il reato meno grave e l’evento diverso, che si identifica con il coefficiente della colpa in concreto, da accertarsi, secondo gli ordinari criteri della prevedibilità del diverso reato, sulla base della personalità dell’esecutore materiale e del contesto fattuale nel quale l’azione si è svolta”.
Così come è bene richiamare il canone ermeneutico, anch’esso consolidato nella giurisprudenza di legittimità, per il quale “In tema di concorso di persone nel reato, la configurabilità del concorso cosiddetto “anomalo” di cui all’art. 116 cod. pen. è soggetta a due limiti negativi e cioè che l’evento diverso non sia voluto neppure sotto il profilo del dolo alternativo o eventuale e che l’evento più grave, concretamente realizzato, non sia conseguenza di fattori eccezionali, sopravvenuti, meramente occasionali e non ricollegabili eziologicamente alla condotta criminosa di base” (Sez. 1, n. 44579 del 11/09/2018, Rv. 273977; nello stesso senso, Sez. 6, n. 20667 del 12/02/2008, Rv. 240060).
Un canone interpretativo, quest’ultimo, connesso al pacifico indirizzo per cui la responsabilità del compartecipe ai sensi dell’art. 116, cod. pen., presuppone che il reato diverso commesso dal concorrente si rapporti alla psiche dell’agente, nell’ordinario svolgersi e concatenarsi dei fatti umani, come uno sviluppo logicamente e concretamente prevedibile di quello voluto, in tal modo configurandosi l’elemento necessario della colpevolezza, sotto le forme del dolo per il reato concordato e della colpa per l’evento realizzato (così, tra le tante, Sez. 1, n. 12740 del 09/11/1995, dep. 1996, Rv. 203347 – 01).
In argomento, pertinente si rivela, del resto, il richiamo al risalente, ma ancora attuale, insegnamento secondo cui «Il fondamento della particolare ipotesi di concorso nel reato di cui all’art. 116 cod. pen., deve essere ravvisato nel fatto che, mentre colui il quale commetta da solo il reato è in grado, in ogni momento, di controllare lo sviluppo della sua condotta e dirigere la stessa verso l’evento previsto e voluto, invece colui il quale si unisce ad altri per porre in essere un’azione criminosa è costretto ad affidarsi anche alla condotta e alla volontà dei complici, quale che ne sia il grado di partecipazione e il ruolo, per il compimento dell’azione stessa.
Ne deriva che in tale situazione egli non deve sottovalutare il pericolo che i compartecipi o taluno di essi abbiano a deviare dall’azione principale con l’assumere iniziative per fronteggiare eventuali difficoltà sopravvenute improvvisamente, così eccedendo dai limiti del concordato concorso e realizzando un reato diverso e più grave di quello inizialmente dovuto (Sez. 1, n. 10795 del 25/06/1999, Rv. 214113 – 01).
