Si anticipa l’orario dell’udienza con l’acquiescenza dell’avvocato delegato oralmente dall’avvocato di fiducia che rinuncia ai testi difensivi e si procede alla discussione ma l’imputata non risulta era stata notiziata ed allora la cassazione rileva una nullità assoluta con parere difforme del Procuratore Generale.
La Cassazione sezione 5 con la sentenza numero 1703 del 15 gennaio 2026 ha stabilito che l’anticipazione dell’udienza rispetto all’ora prefissata integra una nullità assoluta ai sensi degli articoli 178 lettera c) e 179 Cpp, in quanto, impedendo l’intervento dell’imputato e l’esercizio del diritto di difesa, equivale ad omessa citazione, laddove la mancata comunicazione della variazione di orario è assimilabile all’ipotesi dell’omessa citazione dell’imputata, perché ne ha precluso l’esercizio del diritto di comparire, che naturalmente compete in ogni momento, in caso di rinvio dell’udienza ad altra data, anche all’imputato già dichiarato assente: si realizza così una lesione evidente del diritto dell’imputato di partecipare al processo, emendabile soltanto con la integrale rinnovazione del giudizio in tal modo illegittimamente celebrato.
Ricordiamo il precedente della cassazione sezione 3 numero 51578/2017 che ha stabilito che l’anticipazione dell’udienza rispetto all’ora prefissata integra una nullità assoluta, in quanto, impedendo l’intervento dell’imputato e l’esercizio del diritto di difesa, equivale ad omessa citazione.
Nella fattispecie, in cui l’udienza era stata fissata per le ore 11, il dibattimento prendeva avvio, con la nomina di un difensore di ufficio, alle ore 9,18 per concludersi alle ore 10,30.
