Codice Rosso: la ripresa dei rapporti tra persona offesa e l’indagato e la scorciatoia dell’uso della massima di esperienza in tema di esigenze cautelari.
Segnaliamo l’interessante sentenza della cassazione penale sezione 6 numero 15077 depositata il 14 gennaio 2026 (allegata al post), in tema di delitti contro la famiglia e contro la persona, che ha affermato che, ai fini dell’individuazione delle esigenze cautelari, il riavvicinamento tra soggetto agente e persona offesa non può essere univocamente inteso alla stregua della massima di esperienza secondo cui sarebbe dimostrativo di una perdurante esposizione di quest’ultima alla condotta abusante, ma dev’essere valutato, piuttosto, come circostanza suscettibile di plurimi significati, non potendo giungersi a diversa conclusione in base alla normativa sovranazionale di cui alla Direttiva UE 2024/1385 del Parlamento europeo e del Consiglio e della Convenzione di Istanbul, ratificata con legge 27 giugno 2013, n. 77, o all’elaborazione della giurisprudenza sovranazionale.
In conclusione, la riappacificazione non una condotta di per sé dimostrativa della esposizione della vittima “alla prosecuzione o all’aggravamento della relazione maltrattante”.
